Risoluzione n. 211 del 22/05/2008
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'Agenzia chiarisce che gli accantonamenti per l'indennità di fine mandato degli amministratori sono deducibili solo se il diritto all'indennità risulta da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto; in mancanza, il costo è deducibile solo al momento dell'effettiva erogazione.
Deducibilità dell'accantonamento TFM degli amministratori
Deducibilità dell'accantonamento per indennità di fine mandato degli amministratori
La risoluzione esamina, ai fini dell'articolo 105 del TUIR, la deducibilità dal reddito d'impresa degli accantonamenti relativi al trattamento di fine mandato (TFM) degli amministratori. Il chiarimento riguarda in particolare la necessità che il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.
Quesito posto dalla società
La società ALFA S.r.l. ha chiesto se gli accantonamenti per il TFM degli amministratori, considerati parte della retribuzione, possano essere dedotti per competenza ai sensi dell'articolo 105 del TUIR, indipendentemente dalla loro effettiva erogazione. La società chiede inoltre se, ai fini della deducibilità dell'accantonamento, sia necessario che il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, come richiesto dall'articolo 17, comma 1, lettera c), del TUIR per la tassazione separata in capo al percettore.
Posizione del contribuente
La società ritiene che, in assenza di una deroga espressa alla deducibilità per competenza prevista dall'articolo 105 del TUIR, l'accantonamento TFM debba essere deducibile per competenza, senza attendere l'effettivo pagamento. Sostiene inoltre che il requisito della data certa non dovrebbe incidere sulla deducibilità del costo, ma eventualmente solo sul trattamento fiscale dell'indennità in capo all'amministratore.
Parere dell'Agenzia delle Entrate
L'Agenzia richiama l'articolo 105, comma 4, del TUIR, che consente la deduzione degli accantonamenti relativi alle indennità di fine rapporto di cui all'articolo 17, comma 1, lettera c), del TUIR. Tali indennità comprendono, in particolare, quelle dovute per la cessazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di cui all'articolo 50, comma 2, lettera c-bis), e quindi le indennità relative agli uffici di amministratore.
L'Agenzia afferma che gli accantonamenti a fondi del passivo per TFM rientrano nel novero degli accantonamenti fiscalmente rilevanti, in quanto equiparati sostanzialmente agli accantonamenti per quiescenza e previdenza. Tuttavia, il rinvio all'articolo 17, comma 1, lettera c), deve essere inteso in modo rigoroso: la deducibilità dell'accantonamento è riconosciuta solo per i rapporti per i quali il diritto all'indennità risulti da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto.
Effetti della mancanza di data certa
Per i rapporti che non soddisfano il requisito dell'atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto, viene meno la deducibilità dell'accantonamento per indennità di fine mandato. In tali casi, il relativo costo potrà essere dedotto solo nell'anno di effettiva erogazione dell'indennità.
Riferimenti normativi richiamati
La risoluzione richiama:
- articolo 11 della legge 27 luglio 2000, n. 212, in materia di interpello;
- articolo 105 del TUIR, con particolare riferimento al comma 4;
- articolo 17, comma 1, lettera c), del TUIR;
- articolo 50, comma 2, lettera c-bis), del TUIR;
- articolo 4, comma 1, ultimo periodo, del D.M. 26 aprile 2001, n. 209.
Conclusione operativa
Per la società, l'accantonamento al TFM degli amministratori è deducibile per competenza solo se il diritto all'indennità è documentato da atto di data certa anteriore all'inizio del rapporto. In assenza di tale requisito, la deduzione è rinviata al momento del pagamento effettivo dell'indennità.
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