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Risoluzione

Risoluzione n. 212 del 22/05/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che l’aliquota IVA del 10% per le forniture di energia elettrica ai consorzi di bonifica e irrigazione si applica dal 1° gennaio 2006, purché sia resa la dichiarazione di responsabilità sull’uso dell’energia. Per le fatture già emesse con aliquota del 20% nel periodo 1° gennaio 2006 - 24 luglio 2007, il fornitore può emettere note di variazione in diminuzione senza il limite annuale; per le forniture successive, invece, opera il termine di un anno. Il rimborso ex art. 21 del d.lgs. 546/1992 spetta solo al cedente/prestatore.

IVA ridotta al 10% per energia elettrica a consorzi di bonifica e note di variazione

IVA ridotta per energia elettrica ai consorzi di bonifica e irrigazione

La risoluzione affronta l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta del 10% alle forniture di energia elettrica destinate ai consorzi di bonifica e irrigazione per l’alimentazione di impianti irrigui, di sollevamento e di scolo delle acque. Viene inoltre chiarito il trattamento delle fatture emesse con aliquota ordinaria del 20% nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio 2006 e il 24 luglio 2007, nonché il corretto strumento per il recupero dell’imposta indebitamente versata.

Contesto normativo e ricostruzione del quesito

La questione trae origine dal n. 103) della Tabella A, parte III, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’art. 1, comma 42, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

L’istante rappresenta che:

  • i consorzi di bonifica ricevono da un fornitore energia elettrica da utilizzare per impianti irrigui, di sollevamento e scolo;
  • tali forniture erano state assoggettate a IVA del 20%, nonostante la previsione dell’aliquota ridotta del 10%;
  • una prima risoluzione dell’Amministrazione finanziaria del 18 aprile 2007, n. 72, aveva ritenuto sospesa l’operatività della norma in attesa della preventiva autorizzazione comunitaria;
  • successivamente, la Commissione europea, con decisione del 30 aprile 2007, n. C(2007)1823, aveva escluso la necessità di una preventiva autorizzazione;
  • con risoluzione 24 luglio 2007, n. 183, l’Amministrazione aveva riconosciuto l’applicabilità dell’aliquota del 10% fin dall’entrata in vigore della legge n. 266 del 2005, cioè dal 1° gennaio 2006.

Sulla base di ciò, il Consorzio chiedeva se il fornitore potesse emettere note di variazione ex art. 26 del D.P.R. n. 633/1972 per restituire ai consorziati la maggiore IVA pagata, e se fosse necessaria una preventiva dichiarazione di responsabilità o, in alternativa, un rimborso diretto tramite istanza all’Agenzia delle Entrate.

Posizione prospettata dall’istante

L’istante sosteneva che, nel periodo anteriore alla risoluzione n. 183/E del 2007, i consorziati non avrebbero potuto rilasciare alcuna attestazione al fornitore, poiché la risoluzione n. 72/E del 2007 aveva escluso temporaneamente l’applicabilità dell’aliquota ridotta.

Inoltre, evidenziava che:

  • il testo del n. 103) non prevede espressamente un obbligo di richiesta preventiva per usufruire del beneficio;
  • la restituzione dell’IVA non dovrebbe avvenire tramite istanza di rimborso ex art. 21, comma 2, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, perché tale procedura spetterebbe solo al cedente o prestatore, parte del rapporto fiscale con l’Erario;
  • pertanto, il recupero dovrebbe avvenire mediante note di variazione in diminuzione emesse dal fornitore ai sensi dell’art. 26 del decreto IVA.

Chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sulla spettanza dell’aliquota ridotta

L’Agenzia conferma che l’art. 1, comma 42, della legge n. 266/2005 ha modificato il punto 103) della Tabella A, parte III, del D.P.R. n. 633/1972, prevedendo l’aliquota IVA del 10% per le forniture di energia elettrica rese ai consorzi di bonifica e irrigazione, purché l’energia sia destinata a impianti irrigui, di sollevamento e scolo delle acque.

Per fruire del beneficio, i consorzi interessati devono presentare alle imprese erogatrici un’apposita dichiarazione di responsabilità sull’uso dell’energia elettrica, in analogia con quanto richiesto per altre aliquote ridotte.

La risoluzione ribadisce inoltre che l’aliquota ridotta si applica a decorrere dall’entrata in vigore della legge n. 266/2005, quindi dal 1° gennaio 2006. Di conseguenza, anche per le forniture fatturate dal 1° gennaio 2006 al 24 luglio 2007 spetta l’aliquota del 10%, purché venga dichiarata “ora per allora” la sussistenza dei presupposti normativi.

Recupero della maggiore imposta e note di variazione

Quanto al recupero dell’IVA applicata in eccesso sulle fatture del periodo 1° gennaio 2006 - 24 luglio 2007, l’Agenzia stabilisce che il fornitore può emettere note di variazione in diminuzione con aliquota del 10% ai sensi dell’art. 26, secondo comma, del D.P.R. n. 633/1972.

Viene precisato che non opera, in questo caso, il limite temporale di un anno previsto dal terzo comma dell’art. 26, perché non si tratta di:

  • correzioni di errori di fatturazione;
  • variazioni derivanti da sopravvenuto accordo tra le parti.

La motivazione è che, al momento dell’emissione della fattura, l’imposta era stata applicata correttamente al 20% in base all’orientamento allora vigente, richiamato dalla risoluzione 18 aprile 2007, n. 72.

Trattamento delle forniture successive alla risoluzione n. 183/E del 2007

Per le forniture effettuate dopo l’emanazione della risoluzione 24 luglio 2007, n. 183, l’eventuale applicazione dell’aliquota del 20% potrà essere rettificata solo entro il termine di un anno dall’effettuazione dell’operazione.

Rimborso ex art. 21 del d.lgs. n. 546/1992

La risoluzione esclude che i consorziati possano attivare direttamente la procedura di rimborso di cui all’art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546/1992. Tale rimedio è infatti riservato al cedente o prestatore, che è l’unico soggetto parte del rapporto con l’Erario.

Indicazioni finali

La conclusione operativa è che:

  • per le forniture di energia elettrica ai consorzi di bonifica e irrigazione spetta l’aliquota IVA del 10% dal 1° gennaio 2006;
  • occorre una dichiarazione di responsabilità sull’uso dell’energia;
  • per le fatture del periodo 1° gennaio 2006 - 24 luglio 2007 il fornitore può emettere note di variazione in diminuzione senza il limite annuale;
  • per le operazioni successive alla risoluzione n. 183/E del 2007 resta applicabile il termine di un anno;
  • il rimborso diretto ex art. 21 d.lgs. n. 546/1992 non compete ai consorziati, ma solo al fornitore.

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