Salta al contenuto
Risoluzione

Risoluzione n. 213 del 22/05/2008

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che, nell’ambito del bonus aggregazioni ex legge n. 296/2006, rilevano solo i maggiori valori fiscali iscritti dalla conferitaria a titolo di avviamento o beni strumentali; gli avviamenti negativi dei rami conferiti non incidono sul beneficio. Viene inoltre confermata la sussistenza dei requisiti soggettivi e oggettivi dell’operazione, con richiesta di eventuali riscontri in sede di accertamento e richiamo alle cause di decadenza dall’agevolazione.

Irrilevanza dell'avviamento negativo ai fini del bonus aggregazioni

Irrilevanza dell’avviamento negativo nel bonus aggregazioni

La risoluzione esamina un interpello presentato da quattro società che hanno effettuato conferimenti di ramo d’azienda in una società di nuova costituzione, EPSILON S.r.l., chiedendo il riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio ai fini del c.d. bonus aggregazioni. Il punto centrale riguarda la possibilità di considerare anche gli avviamenti negativi emersi in relazione ad alcuni rami conferiti.

Quesito e operazione prospettata

Le società ALFA di X S.a.s., BETA S.r.l., GAMMA S.r.l. e DELTA di Y & C. S.a.s. hanno presentato interpello per verificare la spettanza dell’agevolazione prevista dall’articolo 1, commi 242 e seguenti, della legge n. 296 del 2006, in relazione a conferimenti d’azienda effettuati ai sensi dell’articolo 176 del TUIR in favore della neo-costituita EPSILON S.r.l.

Le società hanno documentato che la conferitaria è stata costituita il 29 agosto 2007 e che il suo oggetto sociale comprende attività di vendita, riparazione e manutenzione di articoli idrotermosanitari, elettrodomestici, prodotti per la domotica, pannelli solari e fotovoltaici, nonché realizzazione e installazione di impianti elettrici, elettronici e in fibra ottica.

Le istanti hanno rappresentato che l’operazione mira a:

  • rafforzare la struttura patrimoniale della società;
  • rappresentare correttamente i valori patrimoniali, con particolare riferimento all’avviamento;
  • migliorare il rating bancario della conferitaria;
  • accrescere la capacità competitiva verso i fornitori;
  • ottenere economie di scala tramite la concentrazione delle funzioni amministrative, contabili, commerciali, di magazzino e del personale.

Dati economici dell’operazione

Dalle perizie redatte ai sensi dell’articolo 2465 del codice civile emerge che il capitale sociale di EPSILON S.r.l. è pari a Euro 1.405.000, corrispondente alla somma dei patrimoni netti dei rami conferiti.

In particolare:

  • BETA S.r.l. conferisce un ramo con patrimonio netto di Euro 897.000 e maggior valore fiscale imputato all’avviamento per Euro 760.000;
  • GAMMA S.r.l. conferisce un ramo con patrimonio netto di Euro 203.000 e maggior valore fiscale imputato all’avviamento per Euro 284.000;
  • DELTA di Y & C. S.a.s. conferisce un ramo con patrimonio netto di Euro 283.000, determinato da una riduzione del valore originario di Euro 456.000 per avviamento negativo pari a Euro 173.000;
  • ALFA di X S.a.s. conferisce un ramo con patrimonio netto di Euro 22.000, determinato da una riduzione del valore originario di Euro 48.000 per avviamento negativo pari a Euro 26.000.

Le partecipazioni nella conferitaria sono assegnate in proporzione ai conferimenti:

  • ALFA di X S.a.s.: 1,57% (Euro 22.000);
  • BETA S.r.l.: 63,84% (Euro 897.000);
  • GAMMA S.r.l.: 14,45% (Euro 203.000);
  • DELTA di Y & C. S.a.s.: 20,14% (Euro 283.000).

Secondo le istanti, il bonus aggregazioni ammonta a Euro 1.044.000 e riguarda solo il maggior valore fiscale iscritto per l’avviamento dei rami conferiti da BETA S.r.l. e GAMMA S.r.l.; gli avviamenti negativi di ALFA e DELTA sarebbero irrilevanti.

Requisiti soggettivi e oggettivi richiamati dalle istanti

Le società hanno sostenuto la presenza dei requisiti richiesti dalla disciplina agevolativa, affermando che:

  • il conferimento è stato effettuato ai sensi dell’articolo 176 del TUIR, come richiesto dalla legge n. 296/2006;
  • la conferitaria è una società a responsabilità limitata residente in Italia e non ha mutato forma giuridica, nazionalità o residenza fiscale;
  • le società conferenti sono operative da oltre due anni e hanno svolto effettiva attività d’impresa nel biennio precedente, come risulterebbe dai bilanci 2005 e 2006;
  • tra le società non esistono rapporti di partecipazione o vincoli contrattuali, con conseguente indipendenza reciproca.

Valutazione della Direzione Centrale

La Direzione richiama la disciplina dell’articolo 1, commi da 242 a 249, della legge n. 296 del 2006, che consente il riconoscimento fiscale gratuito del maggior valore iscritto dalla conferitaria in relazione a conferimenti, fusioni e scissioni effettuati nel biennio 2007-2008, purché ricorrano specifici requisiti soggettivi e oggettivi.

La ratio della norma è individuata nell’incentivazione delle aggregazioni aziendali tra soggetti indipendenti.

Requisito soggettivo

Il beneficio spetta al soggetto conferitario di cui al comma 242, cioè a uno dei soggetti indicati dall’articolo 73, comma 1, lettera a), del TUIR. La risoluzione conferma che EPSILON S.r.l., essendo una società a responsabilità limitata residente in Italia, rientra tra i soggetti ammessi.

Requisiti oggettivi

La Direzione richiama la circolare n. 16/E del 21 marzo 2007, secondo cui le imprese che partecipano all’operazione devono:

  • essere operative da almeno due anni;
  • essere indipendenti tra loro e non appartenere allo stesso gruppo ex articolo 2359 c.c.;
  • non avere alcun rapporto di partecipazione, in qualsiasi misura;
  • non essere controllate, anche indirettamente, dal medesimo soggetto ai sensi dell’articolo 2359 c.c., includendo il controllo indiretto mediato da persone fisiche legate da coniugio, parentela entro il terzo grado o affinità entro il secondo grado.

La risoluzione osserva che il conferimento di rami d’azienda ai sensi dell’articolo 176 del TUIR, effettuato nel 2007 o 2008, soddisfa anche il requisito temporale previsto dalla norma.

Operatività e indipendenza

In base ai bilanci e alle dichiarazioni dei redditi 2005 e 2006, le società risultano operative anche ai fini dell’articolo 30 della legge n. 724 del 1994. La Direzione aggiunge che, se l’operatività sarà confermata anche per il 2007, il requisito potrà considerarsi soddisfatto.

Quanto all’indipendenza, viene preso atto che le società conferenti hanno dichiarato l’assenza di vincoli di partecipazione e l’assenza di appartenenza al medesimo gruppo societario.

Esito sull’ammissibilità dell’agevolazione

Sulla base della documentazione esaminata, assunta nei limiti della sua veridicità, completezza e concreta realizzazione, la Direzione ritiene che sussistano le condizioni per il riconoscimento del bonus aggregazioni, ferma restando la possibilità di successivi riscontri in sede di accertamento.

Limite oggettivo del beneficio: esclusione dell’avviamento negativo

La risoluzione precisa che l’agevolazione riguarda esclusivamente il maggior valore fiscale iscritto dalla conferitaria a titolo di avviamento imputabile ai rami conferiti da BETA S.r.l. e GAMMA S.r.l.

Non assumono rilievo, ai fini del beneficio, i minori valori derivanti dall’avviamento negativo dei rami conferiti da ALFA di X S.a.s. e da DELTA di Y & C. S.a.s., poiché il comma 243 della legge n. 296 del 2006 si riferisce soltanto ai “maggiori valori” iscritti dal soggetto conferitario a titolo di avviamento o beni strumentali materiali e immateriali.

Decadenza e controlli

Viene richiamato il comma 248 della legge n. 296 del 2006, secondo cui la società risultante dall’aggregazione decade dal beneficio se, nei primi quattro periodi d’imposta successivi all’operazione, pone in essere ulteriori operazioni straordinarie di cui al titolo III, capi III e IV, del TUIR, oppure cede i beni iscritti o rivalutati ai sensi dei commi 242-249, salvo attivazione della procedura di cui all’articolo 37-bis, comma 8, del DPR n. 600 del 1973.

Resta inoltre impregiudicata la potestà dell’Amministrazione finanziaria di sindacare eventuali profili di elusività dell’operazione ai sensi dell’articolo 37-bis, comma 2, del DPR n. 600 del 1973.

Indicazione finale

Le Direzioni Regionali sono invitate a vigilare affinché i principi enunciati nella risoluzione siano applicati in modo uniforme.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Agenzia delle Entrate, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.