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Legge

L.R. Calabria 14/2017

Disposizioni in materia di revisore dei conti dei Consorzi di bonifica. Modifiche alla l.r.

Normativa regionaleL.R. Calabria 14/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Calabria n. 14 del 2017 modifica la l.r. 11/2003 introducendo il revisore unico dei conti nei Consorzi di bonifica, in sostituzione del collegio. Stabilisce requisiti, nomina, compenso e adeguamento degli statuti entro 30 giorni. In prima applicazione cessano gli incarichi degli attuali collegi dei revisori. Vigore dal giorno successivo alla pubblicazione nel BURC.

Revisore unico dei conti dei Consorzi di bonifica

Revisore unico dei conti dei Consorzi di bonifica

La legge regionale Calabria n. 14 del 2017 interviene sull’ordinamento dei Consorzi di bonifica previsto dalla l.r. 11/2003, sostituendo il precedente assetto collegiale dell’organo di revisione con un revisore unico dei conti. La disciplina si applica ai Consorzi di bonifica della Regione Calabria.

Oggetto della riforma e assetto dell’organo di controllo

La riforma individua il revisore unico dei conti come organo di controllo del consorzio. Il modello è monocratico e prevede un membro effettivo e un membro supplente. Al revisore unico sono attribuite le funzioni previste dalla legge e quelle eventualmente indicate dallo statuto del consorzio.

Requisiti, nomina e funzionamento

Il membro effettivo e il supplente devono essere iscritti nel registro dei revisori legali previsto dal d.lgs. 39/2010, istituito con D.M. 20 giugno 2012, n. 144. La nomina spetta al Presidente della Giunta regionale. Il supplente può percepire compenso solo in caso di sostituzione dell’effettivo, per la durata della sostituzione e con corrispondente decurtazione della somma dovuta al componente effettivo.

Compenso

Il compenso globale del revisore unico è determinato in misura corrispondente a quella prevista dalle disposizioni richiamate dell’articolo 10 della l.r. 22/2010. La legge disciplina espressamente anche la remunerazione del supplente nei soli casi di sostituzione temporanea.

Adeguamento degli statuti e regime di prima applicazione

I Consorzi di bonifica devono adeguare i propri statuti alle nuove disposizioni entro trenta giorni dall’entrata in vigore della legge. Decorso inutilmente tale termine, la Regione esercita il potere sostitutivo secondo la procedura richiamata dalla l.r. 1/2006. In sede di prima applicazione, la nomina del revisore unico determina la cessazione dell’efficacia degli incarichi dei componenti degli attuali collegi dei revisori dei conti.

Aspetti finanziari ed entrata in vigore

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria (BURC).

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