L.R. Calabria 17/2017
Modifiche alla legge regionale 5 novembre 2009, n. 40 (Attività estrattiva nel
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge aggiorna la disciplina calabrese sull’estrazione di inerti nei corsi d’acqua e nel demanio fluviale, attribuendo autorizzazioni alla Regione e, per i corsi d’acqua del territorio metropolitano, alla Città metropolitana di Reggio Calabria. Regola inoltre i prelievi di materiale per manutenzione idraulica, escludendoli dall’attività estrattiva in specifici casi. Abroga alcune norme sulla soppressa Autorità di bacino regionale e ne mantiene in capo alla Regione le funzioni residue non trasferite.
Modifiche alla disciplina calabrese sull’attività estrattiva e sulla manutenzione fluviale; funzioni della soppressa Autorità di bacino regionale
Modifiche alla disciplina regionale sull’estrazione di inerti e sulla manutenzione fluviale
La legge interviene sulla normativa calabrese in materia di attività estrattiva, precisando le competenze autorizzatorie per l’estrazione di materiali nei corsi d’acqua e introducendo una disciplina specifica per i prelievi di materiale litoide finalizzati alla manutenzione idraulica. Il provvedimento riguarda esclusivamente il territorio della Regione Calabria.
Autorizzazione per l’estrazione di inerti nei corsi d’acqua e nel demanio fluviale
L’estrazione dei materiali di cui alla normativa regionale sulle attività estrattive, quando avviene nei corsi d’acqua e nel demanio fluviale, è soggetta ad autorizzazione regionale. Per i corsi d’acqua ricadenti nel territorio della Città metropolitana di Reggio Calabria, la competenza autorizzatoria è attribuita a tale ente, in base alla legislazione regionale e statale richiamata.
Il rilascio dell’autorizzazione richiede il previo parere dell’Osservatorio regionale delle attività estrattive (ORAE) ed è subordinato alla conformità:
- alla vigente legislazione in materia;
- al Piano stralcio di assetto idrogeologico della Calabria;
- al piano di bacino.
In mancanza dei piani richiamati, le estrazioni possono essere autorizzate sulla base di valutazioni preventive e studi di impatto, secondo la disciplina statale sulla tutela ambientale delle aree demaniali fluviali.
Estratti per manutenzione idraulica: esclusione dalla disciplina estrattiva
Non costituiscono attività estrattive le estrazioni in alveo fluviale effettuate nell’ambito di interventi di manutenzione idraulica finalizzati:
- al ripristino del buon regime idraulico;
- alla riduzione dei fenomeni di sovralluvionamento dell’alveo;
- all’esecuzione di interventi necessari a seguito di calamità naturali;
- alla prevenzione di situazioni di pericolo.
Per tali interventi non è richiesto il preventivo parere dell’ORAE previsto per le attività estrattive ordinarie.
Tipologie di interventi consentiti e pianificazione di bacino
Le attività di rimozione di materiale dagli alvei ammesse per la manutenzione idraulica comprendono:
- interventi per conservare la sezione utile di deflusso, eliminare sovralluvionamenti e mantenere o recuperare l’officiosità delle opere idrauliche e delle infrastrutture;
- interventi di difesa e sistemazione idraulica per ridurre il rischio idraulico;
- interventi in bacini regolati da sbarramenti idraulici per ripristinare la continuità del trasporto dei sedimenti verso valle, la capacità di invaso, e l’officiosità delle opere e delle sezioni fluviali interferenti.
Quando l’intervento richiede un preventivo programma di gestione dei sedimenti ai sensi della disciplina ambientale statale, la tipologia di intervento è quella indicata dal Piano di bacino dell’Autorità di bacino distrettuale; nelle more della sua approvazione valgono le misure di salvaguardia previste dalla legge statale.
Soggetti competenti all’esecuzione o autorizzazione degli interventi
Gli interventi di rimozione di materiale dagli alvei, sulla base di specifici progetti, sono:
- eseguiti dalla Regione;
- per i corsi d’acqua del territorio di Reggio Calabria metropolitana, eseguiti dalla Città metropolitana di Reggio Calabria;
- autorizzati dagli stessi enti, nei rispettivi ambiti territoriali, quando l’esecuzione spetta ad altri soggetti pubblici o privati.
Nei casi previsti dal piano di stralcio di bacino per l’assetto idrogeologico, gli interventi sono inoltre subordinati al parere dell’Autorità di bacino distrettuale, limitatamente alla verifica del rispetto delle prescrizioni di prevenzione del rischio idrogeologico.
Affidamento a privati e compensazione con il materiale rimosso
Per gli interventi eseguiti dalla Regione o dalla Città metropolitana di Reggio Calabria è possibile affidare a soggetti privati le operazioni di rimozione dei sedimenti, nel rispetto della disciplina statale sui contratti pubblici.
I soggetti affidatari possono alienare il materiale rimosso a compensazione, totale o parziale, del corrispettivo dovuto. Un regolamento deve disciplinare:
- le modalità di verifica dei quantitativi di materiale litoide asportato;
- i criteri di determinazione del valore del materiale ai fini della compensazione.
Limiti tecnici e tutela delle opere idrauliche
La rimozione dei sedimenti e i suoi effetti sui tratti idraulicamente significativi non devono comunque compromettere:
- la stabilità delle opere idrauliche;
- la funzionalità delle opere idrauliche;
- la stabilità e la funzionalità delle infrastrutture esistenti.
Abrogazioni e funzioni residue della soppressa Autorità di bacino regionale
La legge abroga espressamente diverse disposizioni regionali che istituivano o disciplinavano la precedente Autorità di bacino regionale e ulteriori norme collegate.
Nonostante ciò, la Regione Calabria continua a esercitare le funzioni della soppressa Autorità di bacino regionale che non siano state attribuite all’Autorità di bacino distrettuale e che non siano già previste dalla normativa statale richiamata sul riassetto della difesa del suolo.
La concreta individuazione della struttura organizzativa regionale competente è demandata alla Giunta regionale.
Invarianza finanziaria ed entrata in vigore
L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale telematico della Regione Calabria.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Legge · 9 mag 2017L.R. Calabria 12/2017
- Legge · 9 mag 2017L.R. Calabria 13/2017
- Legge · 9 mag 2017L.R. Calabria 14/2017
- Legge · 9 mag 2017L.R. Calabria 15/2017
- Legge · 9 mag 2017L.R. Calabria 16/2017
- Legge · 5 mag 2017L.R. Calabria 11/2017
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →