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Legge

L.R. Calabria 16/2017

Norme di salvaguardia e disposizioni in materia di rilascio di concessioni demaniali

Normativa regionaleL.R. Calabria 16/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Calabria 17/2005 su demanio marittimo, rafforzando i vincoli paesaggistici per alcune strutture balneari, disciplinando le concessioni rilasciabili nelle more dei PCS e imponendo ai Comuni procedure di evidenza pubblica per le nuove concessioni. Non prevede nuovi oneri regionali ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.

Norme di salvaguardia e disciplina del rilascio di concessioni demaniali marittime in Calabria

Norme di salvaguardia e concessioni demaniali marittime in Calabria

La legge regionale Calabria n. 16 del 2017 interviene sulla disciplina delle aree del demanio marittimo già contenuta nella l.r. 17/2005. Il provvedimento rafforza i controlli e i presupposti per il rilascio di concessioni e autorizzazioni, soprattutto in relazione alle strutture balneari e alla pianificazione costiera.

Modifiche ai requisiti per il mantenimento e l’uso delle strutture balneari

Vengono integrate le disposizioni dell’art. 9 della l.r. 17/2005 per chiarire che il mantenimento annuale delle strutture amovibili e le attività collegate devono rispettare:

  • gli obblighi, divieti e limiti dell’art. 11 della stessa legge;
  • gli indirizzi e le prescrizioni dell’art. 11 del Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP).

Per il rilascio dei provvedimenti connessi, la norma richiede inoltre l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. 42/2004 e della disciplina del d.p.r. 31/2017 sugli interventi esclusi o sottoposti a procedura semplificata.

Norme di salvaguardia: divieto generale e deroghe

Dalla data di entrata in vigore del PIR e fino all’entrata in vigore del PCS, formato e adeguato secondo le prescrizioni del PIR, non possono essere rilasciate:

  • nuove concessioni demaniali marittime;
  • varianti sostanziali ai rapporti concessori già in essere.

Nello stesso periodo, in deroga al divieto generale, possono essere rilasciate alcune concessioni suppletive o stagionali.

Concessioni ammesse nelle more dell’approvazione del PCS

Sono consentite, in particolare:

  • concessioni demaniali marittime stagionali a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e strutture analoghe, per comprovate esigenze legate ai servizi di balneazione, nel rispetto della legge, del Codice della navigazione, del relativo regolamento e della normativa di settore;
  • concessioni stagionali per piccoli punti d’ormeggio senza opere a terra, per gonfiabili, giochi smontabili per bambini, chioschi omologati e per tavolini e sedie in aree demaniali prospicienti attività commerciali;
  • per i chioschi omologati, durata massima di 120 giorni;
  • concessioni suppletive in favore di titolari di concessioni turistico-balneari per il mantenimento annuale delle strutture, se regolare il pagamento delle annualità pregresse del canone e dell’addizionale regionale e se non vi siano occupazioni o innovazioni abusive;
  • per il mantenimento annuale delle strutture balneari è comunque necessaria l’autorizzazione paesaggistica e ogni altro titolo, permesso o nulla osta previsto;
  • concessioni suppletive stagionali, in caso di ripascimento naturale, per la sola posa di ombrelloni e sdraio senza variazione del fronte mare;
  • concessioni suppletive per adeguamenti imposti da specifiche prescrizioni di legge o per migliorare i servizi, purché non comportino un aumento di superficie coperta superiore a 15 mq.

Procedura di rilascio delle concessioni durante il regime transitorio

Fino all’entrata in vigore dei PCS, le concessioni ammesse sono rilasciate dai Comuni:

  • previo parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo;
  • previa verifica della conformità alla normativa regionale;
  • previa verifica della coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.

Per quanto non disciplinato espressamente dalla legge regionale, continuano ad applicarsi il Codice della navigazione e il suo regolamento di esecuzione.

Principi per il rilascio delle nuove concessioni da parte dei Comuni

In attesa di una disciplina organica della materia, i Comuni devono adeguare i propri ordinamenti e rilasciare le nuove concessioni demaniali marittime nel rispetto dei principi di:

  • evidenza pubblica;
  • parità di trattamento;
  • non discriminazione;
  • pubblicità;
  • libertà di stabilimento;
  • libera prestazione dei servizi.

La disposizione richiama gli articoli 49 e 56 TFUE, l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e, per quanto applicabile, il d.lgs. 50/2016.

Aspetti finanziari

La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Entrata in vigore

La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.

Testo integrale

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