L.R. Calabria 16/2017
Norme di salvaguardia e disposizioni in materia di rilascio di concessioni demaniali
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Calabria 17/2005 su demanio marittimo, rafforzando i vincoli paesaggistici per alcune strutture balneari, disciplinando le concessioni rilasciabili nelle more dei PCS e imponendo ai Comuni procedure di evidenza pubblica per le nuove concessioni. Non prevede nuovi oneri regionali ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Norme di salvaguardia e disciplina del rilascio di concessioni demaniali marittime in Calabria
Norme di salvaguardia e concessioni demaniali marittime in Calabria
La legge regionale Calabria n. 16 del 2017 interviene sulla disciplina delle aree del demanio marittimo già contenuta nella l.r. 17/2005. Il provvedimento rafforza i controlli e i presupposti per il rilascio di concessioni e autorizzazioni, soprattutto in relazione alle strutture balneari e alla pianificazione costiera.
Modifiche ai requisiti per il mantenimento e l’uso delle strutture balneari
Vengono integrate le disposizioni dell’art. 9 della l.r. 17/2005 per chiarire che il mantenimento annuale delle strutture amovibili e le attività collegate devono rispettare:
- gli obblighi, divieti e limiti dell’art. 11 della stessa legge;
- gli indirizzi e le prescrizioni dell’art. 11 del Quadro territoriale regionale a valenza paesaggistica (QTRP).
Per il rilascio dei provvedimenti connessi, la norma richiede inoltre l’acquisizione dell’autorizzazione paesaggistica ex art. 146 del d.lgs. 42/2004 e della disciplina del d.p.r. 31/2017 sugli interventi esclusi o sottoposti a procedura semplificata.
Norme di salvaguardia: divieto generale e deroghe
Dalla data di entrata in vigore del PIR e fino all’entrata in vigore del PCS, formato e adeguato secondo le prescrizioni del PIR, non possono essere rilasciate:
- nuove concessioni demaniali marittime;
- varianti sostanziali ai rapporti concessori già in essere.
Nello stesso periodo, in deroga al divieto generale, possono essere rilasciate alcune concessioni suppletive o stagionali.
Concessioni ammesse nelle more dell’approvazione del PCS
Sono consentite, in particolare:
- concessioni demaniali marittime stagionali a supporto di attività ricettive alberghiere, villaggi turistici, campeggi e strutture analoghe, per comprovate esigenze legate ai servizi di balneazione, nel rispetto della legge, del Codice della navigazione, del relativo regolamento e della normativa di settore;
- concessioni stagionali per piccoli punti d’ormeggio senza opere a terra, per gonfiabili, giochi smontabili per bambini, chioschi omologati e per tavolini e sedie in aree demaniali prospicienti attività commerciali;
- per i chioschi omologati, durata massima di 120 giorni;
- concessioni suppletive in favore di titolari di concessioni turistico-balneari per il mantenimento annuale delle strutture, se regolare il pagamento delle annualità pregresse del canone e dell’addizionale regionale e se non vi siano occupazioni o innovazioni abusive;
- per il mantenimento annuale delle strutture balneari è comunque necessaria l’autorizzazione paesaggistica e ogni altro titolo, permesso o nulla osta previsto;
- concessioni suppletive stagionali, in caso di ripascimento naturale, per la sola posa di ombrelloni e sdraio senza variazione del fronte mare;
- concessioni suppletive per adeguamenti imposti da specifiche prescrizioni di legge o per migliorare i servizi, purché non comportino un aumento di superficie coperta superiore a 15 mq.
Procedura di rilascio delle concessioni durante il regime transitorio
Fino all’entrata in vigore dei PCS, le concessioni ammesse sono rilasciate dai Comuni:
- previo parere vincolante del dipartimento regionale competente in materia di demanio marittimo;
- previa verifica della conformità alla normativa regionale;
- previa verifica della coerenza con gli obiettivi e gli indirizzi del PIR.
Per quanto non disciplinato espressamente dalla legge regionale, continuano ad applicarsi il Codice della navigazione e il suo regolamento di esecuzione.
Principi per il rilascio delle nuove concessioni da parte dei Comuni
In attesa di una disciplina organica della materia, i Comuni devono adeguare i propri ordinamenti e rilasciare le nuove concessioni demaniali marittime nel rispetto dei principi di:
- evidenza pubblica;
- parità di trattamento;
- non discriminazione;
- pubblicità;
- libertà di stabilimento;
- libera prestazione dei servizi.
La disposizione richiama gli articoli 49 e 56 TFUE, l’art. 12 della direttiva 2006/123/CE e, per quanto applicabile, il d.lgs. 50/2016.
Aspetti finanziari
La legge contiene una clausola di invarianza finanziaria: dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale telematico della Regione Calabria.
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