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Sentenza

Sentenza n. 925/2026 - Salerno, Sezione 3

per l’ottemperanza alla sentenza n. 157/2025 emessa dalla Corte d'Appello di Salerno – Sezione Lavoro, pubblicata in data 28.4.2025.

Giustizia amministrativa202501883

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Salerno, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte d'Appello di Salerno, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (avvocato distrattario)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha promosso il giudizio ai sensi degli artt. 112 ss. c.p.a. per ottenere l'ottemperanza alla sentenza della Corte d'Appello di Salerno n. 157/2025, passata in giudicato, con la quale il Ministero dell'Istruzione e del Merito era stato condannato a corrispondergli, quale difensore distrattario, le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in euro 2.695,00 per il primo grado e in euro 1.984,00 per il secondo grado, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CNA. Il ricorrente ha dedotto la notificazione del titolo all'amministrazione in data 8 maggio 2025, il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997, il passaggio in giudicato attestato dalla cancelleria il 19 novembre 2025 e la persistente mancata corresponsione delle somme. Ha chiesto l'ordine di esecuzione e, in caso di ulteriore inerzia, la nomina di un commissario ad acta. L'amministrazione si è costituita senza svolgere difese né contestare l'inadempimento.

La decisione

Il TAR ha accertato il passaggio in giudicato della sentenza azionata, il regolare decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo e la mancata esecuzione dell'obbligo di pagamento. Ha quindi accolto il ricorso e ordinato al Ministero di corrispondere al ricorrente, entro 90 giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza, le spese del doppio grado liquidate nel titolo esecutivo, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CNA come per legge. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il Prefetto di Salerno, con facoltà di delega, attribuendogli il compito di compiere tutti gli atti necessari al pagamento, inclusi allocazione in bilancio, impegno, liquidazione, ordinazione, reperimento materiale delle somme ed eventuali modifiche di bilancio. Il TAR ha precisato che l'esaurimento dei fondi o la mancanza di disponibilità di cassa non costituiscono legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato. Ha inoltre condannato il Ministero alle spese del giudizio di ottemperanza, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, rimborso forfettario del 15% e rifusione del contributo unificato se versato, con distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • artt. 112 ss. c.p.a.

    Prevedono l'azione di ottemperanza per ottenere l'esecuzione delle decisioni giurisdizionali non eseguite e consentono al giudice di adottare le misure necessarie, compresa la nomina di un commissario ad acta.

  • art. 114 c.p.a.

    Costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e dei poteri del giudice di ordinare l'esecuzione del titolo e nominare il commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30

    Stabilisce il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo all'amministrazione prima di poter procedere all'esecuzione forzata nei confronti della pubblica amministrazione.

Massime di principio

  • L'azione di ottemperanza è fondata quando il titolo giurisdizionale azionato è passato in giudicato, è stato ritualmente notificato all'amministrazione, è decorso il termine dilatorio di 120 giorni previsto dalla legge e l'obbligazione non è stata adempiuta.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto il pagamento di somme, il giudice può ordinare all'amministrazione di eseguire il titolo entro un termine prefissato e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
  • La mancanza di stanziamento di bilancio, l'esaurimento dei fondi o l'indisponibilità di cassa non costituiscono, di per sé, un legittimo impedimento all'esecuzione del giudicato; l'amministrazione deve adottare tutte le iniziative contabili e finanziarie necessarie per rendere possibile il pagamento.
  • Il commissario ad acta, nell'eseguire un giudicato di condanna al pagamento, può essere incaricato di compiere tutte le attività necessarie, comprese l'allocazione della somma in bilancio, le fasi di impegno, liquidazione, ordinazione e pagamento della spesa, nonché il reperimento materiale delle somme.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEfficacia ed esecutorietà

Testo integrale

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