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Legge

L.R. Sicilia 18/2018

Obbligo dichiarativo dei deputati dell'Assemblea regionale siciliana, dei componenti della Giunta regionale e degli amministratori locali in tema di affiliazione a logge massoniche o similari

Normativa regionaleL.R. Sicilia 18/2018Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge siciliana impone, entro 45 giorni dall’insediamento, una dichiarazione anche negativa sull’eventuale appartenenza ad associazioni massoniche o similari a deputati ARS, Presidente e assessori regionali deputati, sindaci, assessori e consiglieri comunali e circoscrizionali. Prevede comunicazione e pubblicazione dei mancati depositi e, per la prima applicazione, il termine di 45 giorni dall’entrata in vigore.

Obbligo di dichiarazione sull’eventuale appartenenza a logge massoniche o similari per esponenti politici regionali e locali siciliani

Obbligo dichiarativo su appartenenza a logge massoniche o similari

La legge regionale siciliana disciplina un obbligo di trasparenza a carico di alcuni titolari di cariche elettive e di governo regionale e locale. Richiede una dichiarazione sull’eventuale appartenenza ad associazioni massoniche o similari che presentino vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza, con applicazione limitata al territorio della Regione Siciliana.

Soggetti obbligati e contenuto della dichiarazione

Sono tenuti a rendere la dichiarazione, anche negativa:

  • i deputati dell’Assemblea regionale siciliana;
  • il Presidente della Regione;
  • i componenti della Giunta regionale che siano deputati;
  • i componenti della Giunta regionale che non siano deputati;
  • i sindaci;
  • gli assessori comunali;
  • i consiglieri comunali;
  • i consiglieri circoscrizionali.

La dichiarazione deve indicare l’eventuale appartenenza, a qualunque titolo, ad associazioni massoniche o similari che creino vincoli gerarchici, solidaristici e di obbedienza; se tale condizione sussiste, deve esserne precisata la denominazione.

Termini e sedi di deposito

Il deposito va effettuato entro 45 giorni dall’insediamento.

Le sedi di deposito sono differenziate in base al soggetto interessato:

  • per deputati dell’ARS, Presidente della Regione e componenti della Giunta regionale che siano deputati, presso l’Ufficio di Presidenza dell’Assemblea regionale siciliana;
  • per i componenti della Giunta regionale non deputati, presso la Segreteria generale della Presidenza della Regione;
  • per sindaci, assessori comunali, consiglieri comunali e circoscrizionali, presso l’ufficio di gabinetto del sindaco.

Mancato deposito, comunicazioni e pubblicità

Se la dichiarazione non viene depositata, sono previste specifiche comunicazioni istituzionali:

  • per i deputati regionali, il Presidente dell’ARS ne dà comunicazione all’Assemblea;
  • per i componenti della Giunta regionale non deputati, il Presidente della Regione comunica l’omissione al Presidente dell’ARS, ai fini della comunicazione all’Assemblea;
  • per sindaci, assessori comunali, consiglieri comunali e circoscrizionali, il Presidente del Consiglio comunale interessato comunica l’omissione al relativo Consiglio.

Le comunicazioni devono essere pubblicate sui siti web dell’Assemblea regionale siciliana, della Regione e dei comuni interessati.

Regime transitorio

In sede di prima applicazione, le dichiarazioni devono essere depositate entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

Portata pratica della disciplina

La disciplina ha natura essenzialmente dichiarativa e di pubblicità istituzionale, senza prevedere nel testo sanzioni ulteriori. Il suo rilievo operativo è connesso all’insediamento delle cariche e, per la prima applicazione, al termine iniziale di 45 giorni dall’entrata in vigore.

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