L.R. Sicilia 12/2018
Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della prima e
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge siciliana amplia alla Seconda guerra mondiale la disciplina regionale sulla tutela e valorizzazione dei reperti, dei luoghi della memoria e delle iniziative culturali già prevista per la prima guerra mondiale. Introduce nuove tipologie di beni, regole per tutela, censimento, comunicazioni e commercio dei reperti, un registro dei collezionisti, un archivio informatico e misure specifiche su caduti e luoghi della memoria. Entra in vigore il giorno della pubblicazione.
Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della prima e della Seconda guerra mondiale in Sicilia
Valorizzazione del patrimonio storico-culturale della prima e della Seconda guerra mondiale in Sicilia
La legge regionale della Sicilia estende e aggiorna la disciplina già dettata dalla legge regionale 20 marzo 2015, n. 5, includendo in modo espresso la Seconda guerra mondiale accanto alla prima. L’obiettivo è rafforzare tutela, censimento, valorizzazione culturale e turistica, divulgazione e cooperazione istituzionale sui beni e sui luoghi legati agli eventi bellici nel territorio siciliano.
Finalità e indirizzi della disciplina
La Regione amplia le finalità della normativa previgente per comprendere anche la Seconda guerra mondiale. Tra gli obiettivi figurano la diffusione della conoscenza storica e del territorio siciliano, anche tramite attività educative, parchi culturali tematici ed ecomusei, la promozione di progetti culturali con gli Stati coinvolti nello sbarco e nella battaglia di Sicilia, la valorizzazione turistica e culturale della linea del fronte e delle difese costiere, nonché la creazione di condizioni favorevoli all’imprenditorialità settoriale diffusa.
La Regione individua annualmente le priorità di intervento, sentita la competente commissione legislativa dell’Assemblea regionale siciliana.
Tipologie di patrimonio tutelato
L’ambito dei beni considerati rilevanti viene ampliato in modo significativo. Oltre ai riferimenti già previsti per la prima guerra mondiale, la disciplina include espressamente beni e contesti legati alla Seconda guerra mondiale.
Sono ricompresi, tra gli altri:
- batterie costiere, bunker, aeroporti militari, istallazioni marittime, hangar, idroscali, rifugi antiaerei, posti di osservazione, baracche, magazzini, caserme, cisterne, cunicoli sotterranei, depositi e altri manufatti militari di particolare interesse;
- fortificazioni campali, trincee, gallerie, strade, mulattiere e spiagge;
- lapidi, graffiti, iscrizioni, tabernacoli, scritte murali e accessori vari;
- reperti, anche sommersi nei fondali marini;
- contesti originali di rinvenimento, intesi in senso archeologico, cui appartengono le vestigia.
Comitato consultivo: composizione, durata e funzionamento
Il Comitato consultivo è esteso alla materia della Seconda guerra mondiale e viene costituito con decreto del Presidente della Regione, previa delibera della Giunta regionale, su proposta dell’assessore regionale per i beni culturali e l’identità siciliana. Dura in carica tre anni ed è convocato almeno una volta l’anno dall’assessore competente.
La composizione viene ampliata con nuove figure, tra cui due studiosi indicati dal Comitato regionale del volontariato, scelti tra soggetti con comprovata esperienza scientifico-culturale sui fatti della Seconda guerra mondiale, e il Presidente o un delegato della competente Commissione legislativa dell’ARS. È inoltre previsto, per alcuni componenti, un previo accordo con il Ministero della difesa.
La partecipazione al Comitato è gratuita; ai componenti esterni spetta solo il rimborso spese nei limiti previsti dalla legge regionale, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale.
Compiti dell’Assessorato, del Comitato e dei comuni
All’Assessorato regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana viene attribuito anche il compito di redigere l’elenco dei beni censiti e delle linee di intervento.
La normativa aggiornata richiama inoltre la Seconda guerra mondiale nei compiti che coinvolgono i comuni e gli altri soggetti istituzionali nella tutela e valorizzazione del patrimonio storico-culturale.
Divulgazione e formazione
La disciplina sulla divulgazione della conoscenza dei fatti e dei luoghi della guerra viene estesa anche alla Seconda guerra mondiale. Le attività promozionali e formative riguardano anche le guide turistiche e gli accompagnatori turistici, al fine di favorire una migliore fruizione culturale dei siti e dei percorsi storici.
Tutela e conservazione dei reperti immobili
Per i reperti immobili dichiarati di interesse culturale, o comunque sottoposti a verifica, è vietato qualunque intervento che alteri le caratteristiche materiali e storiche.
Chi intenda eseguire interventi di restauro, manutenzione o conservazione deve chiedere le necessarie autorizzazioni alla soprintendenza competente almeno sessanta giorni prima dell’inizio dei lavori.
Chi rinvenga fortuitamente o individui reperti immobili deve comunicarlo per iscritto, entro quindici giorni dal ritrovamento, al sindaco del comune competente e al dipartimento regionale dei beni culturali e dell’identità siciliana, indicando il luogo del rinvenimento e, se possibile, documentazione fotografica.
Raccolta e valorizzazione dei reperti mobili
I sindaci devono trasmettere al dipartimento regionale, entro sessanta giorni dal ricevimento, le comunicazioni e le altre notizie di cui siano a conoscenza sui reperti presenti nel territorio di competenza.
La legge impone che i reperti mobili siano valorizzati mantenendo uno stretto legame con il territorio, per diffondere la storia locale. In caso di musealizzazione o esposizione al pubblico, i reperti devono essere correttamente contestualizzati, soprattutto quando si tratta di reperti di cui alle lettere d) e f) dell’articolato richiamato.
Il dipartimento regionale, sentito il Comitato scientifico consultivo, può tuttavia variare la destinazione dei reperti in presenza di particolari motivi di interesse nazionale.
Commercio e trasferimento dei reperti mobili
Per i reperti mobili della Seconda guerra mondiale rinvenuti nel sottosuolo, nei corpi idrici e nei bassi fondali del territorio regionale, qualora sia intervenuta la dichiarazione di interesse culturale, si applicano le disposizioni del codice dei beni culturali in materia di commercio e trasferimento oltre i confini nazionali.
Collezioni private e registro dei collezionisti
La disciplina sulle collezioni private viene estesa ai reperti della Seconda guerra mondiale.
Viene inoltre istituito un registro regionale dei collezionisti: vi sono iscritti, previa valutazione del Comitato scientifico, i soggetti che comunicano il possesso o la detenzione di reperti mobili di particolare rilevanza storica o documentaria al sindaco e al dipartimento regionale competente. L’iscrizione ha finalità esclusivamente conoscitive e serve a favorire collaborazione tra pubblico e privati, anche tramite mostre ed esposizioni.
Luoghi della memoria e siti di riferimento regionale
Con decreto del Presidente della Regione sono individuati i luoghi della memoria della Seconda guerra mondiale ai fini della legge.
Sono inoltre riconosciuti come siti di riferimento regionale:
- il museo storico dello sbarco di Catania;
- il sistema di cisterne e cunicoli sotterranei Parco della Favorita di Palermo.
Caduti della Seconda guerra mondiale e linee guida sui resti
La Regione realizza, tramite il Comitato scientifico, un elenco informatico liberamente accessibile dal web di tutti i caduti italiani e stranieri della Seconda guerra mondiale che hanno perso la vita nel territorio siciliano.
Entro un anno dall’approvazione della legge devono essere emanate linee guida per il recupero, il riconoscimento, lo studio e l’inumazione dei resti dei caduti rinvenuti sul suolo siciliano.
Archivio info-telematico dei reperti storici e documentali
È istituito un archivio info-telematico generale dei reperti storici e documentali della Seconda guerra mondiale in Sicilia, per monitorare rinvenimento e raccolta di reperti mobili e immobili, nonché materiali documentali e fotografici.
L’archivio è realizzato senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. Le modalità di comunicazione sono definite con decreto del dirigente generale del dipartimento regionale competente, mentre criteri e modalità di funzionamento sono stabiliti con delibera della Giunta regionale.
Regolamenti di attuazione e entrata in vigore
La disciplina attuativa precedente viene modificata sopprimendo il termine di novanta giorni per l’adozione di un atto e sostituendolo con centottanta giorni.
La legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana.
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