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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14513/2026 del 21/04/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione contro il diniego di due misure alternative: 1) affidamento in prova al servizio sociale negato per essere il reato rientrante nell'art. 4-bis Ord. pen.; 2) detenzione domiciliare negata ai sensi dell'art. 47-ter, comma 1, lett. b), Ord. pen., per accudimento di prole minore di dieci anni. Il ricorrente denunciava violazione di legge e vizio di motivazione, sostenendo che il Tribunale si sarebbe basato soltanto sulla gravità del reato senza valutare l'evoluzione personale, le prospettive di reinserimento e le difficoltà economiche del nucleo familiare; inoltre deduceva l'eccezionalità della situazione familiare e richiamava precedenti argomentazioni costituzionali sul divieto di applicazione estesa delle limitazioni

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto corretta l'applicazione delle norme restrittive previste dall'art. 4-bis Ord. pen. (come modificate dal d.l. n. 162/2022 conv. in legge n. 199/2022): per i reati della prima fascia i benefici possono essere concessi solo se il condannato dimostra l'adempimento delle obbligazioni civili o l'assoluta impossibilità di adempiere, allega elementi specifici e ulteriori per escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e il rischio di ripristino, e abbia intrapreso iniziative verso le vittime. Il ricorrente non ha confrontato l'ordinanza con questi presupposti, specialmente sul punto dei collegamenti con la criminalità organizzata, per cui il diniego dell'affidamento è stato ritenuto motivato. Quanto alla detenzione domiciliare, la Corte ha confermato il rigetto perché il Tribunale ha valutato e motivato l'assenza della condizione richieste (l'assoluta impossibilità della madre a fornire assistenza) e le obiezioni del ricorrente sono state generiche. Per l'inammissibilità è stata disposta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma di 3.000 euro in favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.)

Norme richiamate

  • art. 4-bis, commi 1 e 1-bis, Ord. pen. (lega 26 luglio 1975, n. 354)

    Regime derogatorio e restrittivo per i benefici penitenziari nei confronti dei condannati per reati di cui all'art. 4-bis: i benefici possono essere concessi anche in assenza di collaborazione solo a condizioni stringenti (adempimento obbligazioni civili o assoluta impossibilità, elementi specifici per escludere collegamenti con criminalità organizzata, iniziative verso le vittime)

  • decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162, conv. con legge 30 dicembre 2022, n. 199

    Ha introdotto/modificato le previsioni dell'art. 4-bis rafforzando i requisiti per la concessione dei benefici a soggetti condannati per reati rilevanti

  • art. 47-ter, comma 1, lett. b), Ord. pen.

    Prevede la detenzione domiciliare per il condannato padre con responsabilità genitoriale di prole <10 anni quando la madre sia deceduta o assolutamente impossibilitata a dare assistenza; la sua applicazione richiede la prova dell'assoluta impossibilità della madre

  • art. 47-ter, comma 1-bis, Ord. pen.

    Disciplina una forma di detenzione domiciliare che può essere limitata/exclusa per i condannati per reati di cui all'art. 4-bis; questioni di costituzionalità già sono state valutate dalla Corte costituzionale

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 50 del 2020

    Ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale relativa alle limitazioni previste per i benefici in rapporto all'art. 4-bis; richiamata in contrapposizione alle argomentazioni del ricorrente

  • Corte Costituzionale, sentenza n. 239 del 2014

    Prevede che la detenzione domiciliare è esclusa solo se sussiste un concreto pericolo di commissione di ulteriori delitti; citata per delimitare la possibilità di accesso alla misura

  • Sez. 1, n. 38278 del 20/04/2023 (Perrone)

    Giurisprudenza di legittimità che definisce i requisiti esemplificativi e stringenti per la concessione dei benefici ai sensi dell'art. 4-bis così come modificato dal d.l. n. 162/2022

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso; qui applicata insieme alla condanna al versamento in favore della Cassa delle ammende per questioni di colpa

Massime di principio

  • Per i condannati per reati ricompresi nell'art. 4-bis Ord. pen. i benefici penitenziari ordinari sono subordinati a condizioni stringenti: non basta la buona condotta carceraria; è necessario comprovare l'adempimento delle obbligazioni civili o l'assoluta impossibilità, fornire elementi specifici che escludano l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata e dimostrare iniziative a favore delle vittime
  • La mancata trattazione nel ricorso dei punti espressamente valutati dal giudice di merito (es. collegamenti con la criminalità organizzata) rende il motivo inammissibile: i rimedi in Cassazione devono essere strettamente collegati al decisum impugnato e alle ragioni che lo sorreggono
  • La detenzione domiciliare prevista dall'art. 47-ter, lett. b) richiede la prova dell'assoluta impossibilità del genitore convivente a prestare assistenza; argomentazioni generiche sul disagio familiare sono spesso insufficienti per ribaltare il giudizio del Tribunale
  • Le questioni di legittimità costituzionale già decise negativamente dalla Corte costituzionale non costituiscono, di per sé, nuovo argomento utile in sede di legittimità se riproposte senza elementi nuovi
  • Chi propone ricorso in Cassazione dovrebbe focalizzarsi su specifici vizî di legge o di motivazione emersi nell'atto impugnato; l'attenzione alla puntuale comparazione con i presupposti normativi derogatori (come art. 4-bis) è essenziale per evitare l'inammissibilità e sanzioni pecuniarie

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