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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32720/2025 del 15/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (acquirente)

La controversia

La controversia nasce da un contratto avente ad oggetto un terreno agricolo, qualificato in sede di rinvio come contratto definitivo, nell’ambito del quale il promissario acquirente aveva chiesto la restituzione del doppio della caparra per il presunto inadempimento della controparte all’obbligo di presentarsi alla stipula del definitivo. Dopo un primo accoglimento in favore dell’acquirente, la causa era stata cassata per incompetenza per materia del giudice di pace e rinviata al Tribunale, che aveva nuovamente condannato la venditrice alla restituzione del doppio della caparra e compensato le spese. La ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 1220 c.c., sostenendo che il giudice avesse pronunciato su domanda non proposta e che non avesse considerato l’offerta di restituzione della somma e il successivo pagamento; (2) nullità processuale per motivazione apparente in relazione alla compensazione delle spese, assumendo di essere risultata totalmente vittoriosa; (3) violazione dell’art. 92 c.p.c. per mancata esplicitazione delle gravi ed eccezionali ragioni a fondamento della compensazione integrale delle spese.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché formulato in modo generico e privo della necessaria specificità: il ricorso non riproduceva né indicava puntualmente gli atti e i documenti rilevanti, limitandosi ad affermazioni apodittiche circa una presunta offerta restitutoria e un successivo pagamento non risultanti dalla sentenza impugnata. Ha dichiarato inammissibili anche il secondo e il terzo motivo: il giudice di merito aveva regolato le spese in base all’esito complessivo della lite, secondo un criterio unitario e globale, legittimamente rideterminando il capo sulle spese dopo la riforma della decisione nel giudizio di rinvio. Ne è derivata l’inammissibilità dell’intero ricorso. Nessuna statuizione sulle spese di legittimità per mancata difesa dell’intimato; è stato inoltre dato atto dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è stata ritenuta non specificamente articolata e quindi inidonea a fondare il controllo di legittimità.

  • art. 1220 c.c.

    Richiamato dalla ricorrente in relazione all’offerta di restituzione della somma, ma senza adeguato supporto autosufficiente nel ricorso.

  • art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici e autosufficienti, con puntuale indicazione degli atti e documenti su cui si fonda.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Gli atti e i documenti richiamati devono essere specificamente individuati mediante indicazione idonea alla loro reperibilità nel fascicolo.

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    La trattazione è avvenuta in adunanza camerale secondo il rito accelerato previsto dalla norma.

  • art. 91 c.p.c.

    Le spese vanno regolate secondo un criterio unitario e globale, tenendo conto dell’esito complessivo della lite.

  • art. 92 c.p.c.

    La doglianza sulla compensazione delle spese è stata ritenuta infondata/inammissibile perché il giudice aveva già operato la regolazione secondo l’esito complessivo del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È stato accertato il presupposto per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 1, comma 17, L. n. 228 del 2012

    Richiamato quale fonte dell’obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve essere autosufficiente: quando si deduce un vizio processuale o di motivazione, occorre indicare in modo specifico gli atti e i documenti rilevanti e riprodurne il contenuto essenziale, altrimenti il motivo è inammissibile.
  • La censura di ultrapetizione o di erronea valutazione di circostanze di fatto non può fondarsi su allegazioni generiche o su fatti non emergenti dalla sentenza impugnata, se non adeguatamente localizzati nel fascicolo.
  • La regolazione delle spese processuali va compiuta in base all’esito complessivo e unitario della controversia; se la decisione di merito viene riformata, il giudice dell’appello o del rinvio può procedere a un nuovo regolamento delle spese dell’intero giudizio.
  • Non è contraddittorio compensare o rideterminare le spese anche nei casi in cui una parte sia risultata vincitrice in singoli gradi, dovendosi guardare alla soccombenza globale finale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e l’intimato non si difende, non si provvede sulle spese del giudizio di legittimità; resta fermo l’obbligo dell’ulteriore contributo unificato nei casi previsti.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneImpugnazioniSpese di lite
RamiContrattiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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