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Provvedimento

Prescrizioni del Garante n. 693 del 13/11/2025

Provvedimento del 13 novembre 2025

Garante Privacy693

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ha rigettato il reclamo proposto contro Meta Platforms Ireland Ltd relativo all’annunciato utilizzo dei contenuti pubblici condivisi su Facebook e Instagram per l’addestramento di modelli di intelligenza artificiale generativa. La decisione segue la procedura transfrontaliera con autorità capofila irlandese e prende atto che Meta ha sospeso il programma dal 14 giugno 2024, con conseguente mancato trattamento dei dati degli utenti SEE per tali finalità. Non essendo stata integrata la violazione ipotizzata dell’art. 21 GDPR, il reclamo è stato archiviato/rigettato senza misure correttive o sanzioni.

Rigetto del reclamo contro Meta Platforms Ireland Ltd per il sospetto trattamento dei contenuti pubblici Facebook e Instagram ai fini di addestramento di modelli IA generativa

Rigetto del reclamo contro Meta Platforms Ireland Ltd sul trattamento dei contenuti pubblici per addestramento di IA generativa

Il Garante per la protezione dei dati personali ha rigettato il reclamo presentato nei confronti di Meta Platforms Ireland Ltd in relazione all’annunciato utilizzo dei contenuti pubblici condivisi su Facebook e Instagram per finalità di addestramento di modelli di intelligenza artificiale generativa. Il procedimento si è svolto nell’ambito del meccanismo di cooperazione transfrontaliera previsto dal GDPR, con autorità capofila irlandese.

Origine della controversia

Il reclamo era stato presentato il 24 maggio 2024 da un cittadino italiano. Il reclamante aveva contestato la possibile violazione dell’art. 21 GDPR, sostenendo che la procedura online predisposta da Meta per esercitare il diritto di opposizione fosse particolarmente complessa e richiedesse, a suo avviso, la formulazione di una motivazione per opporsi al trattamento.

Trasmissione all’autorità capofila e cooperazione tra autorità

In applicazione dell’art. 56 GDPR, il reclamo è stato trasmesso il 31 luglio 2024 all’autorità di controllo irlandese, individuata come autorità capofila perché Meta ha il proprio stabilimento principale nell’Unione europea in Irlanda. Il caso è stato quindi trattato secondo gli artt. 60 e ss. GDPR, con coinvolgimento delle autorità di controllo interessate.

Sospensione del progetto di trattamento

Nel dicembre 2024, nell’ambito della procedura di assistenza reciproca ex art. 61 GDPR, l’autorità capofila ha comunicato che Meta aveva deciso di sospendere, dal 14 giugno 2024, il programma di addestramento del proprio modello linguistico di grandi dimensioni mediante l’utilizzo dei contenuti pubblici condivisi dagli utenti su Facebook e Instagram. Da tale sospensione è derivato che la Società non stava trattando i dati dei cittadini dell’area SEE per le finalità oggetto del reclamo.

Progetto di decisione e posizione del reclamante

La DPC ha quindi trasmesso un progetto di decisione orientato al rigetto del reclamo, riconoscendo al reclamante la possibilità di formulare osservazioni. Il 15 maggio 2025 il reclamante ha riscontrato la proposta dichiarando espressamente di accettare il rigetto, poiché Meta aveva comunicato di non procedere con i trattamenti contestati.

Valutazioni del Garante e decisione finale

Il Garante ha preso atto che, in ragione della sospensione del progetto da parte del Titolare, non vi era stato alcun trattamento dei dati personali del reclamante nel caso di specie e che, quindi, non poteva ritenersi integrata la violazione dell’art. 21 GDPR lamentata nel reclamo. È stato inoltre rilevato che il progetto di decisione della DPC non aveva ricevuto obiezioni pertinenti e motivate, divenendo vincolante ai sensi dell’art. 60, par. 6, GDPR.

In quanto autorità interessata destinataria del reclamo, il Garante ha concluso il procedimento con provvedimento di rigetto ai sensi dell’art. 60, par. 8, GDPR, in conformità al progetto vincolante e secondo quanto previsto dall’art. 18, comma 5, del Regolamento del Garante n. 1/2019.

Rimedi

Il provvedimento indica la possibilità di proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli artt. 78 GDPR, 152 del Codice privacy e 10 del d.lgs. 1° settembre 2011, n. 150. Il ricorso va depositato entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all’estero.

Punti principali

Origine del reclamo e contestazione del diritto di opposizione

Il reclamo, presentato il 24 maggio 2024, riguardava l’annuncio di Meta di avviare trattamenti sui cd. first party data, ossia i dati pubblici condivisi dagli utenti su Facebook e Instagram, per addestrare modelli di IA generativa. Il reclamante riteneva che la procedura online predisposta da Meta per esercitare il diritto di opposizione ex art. 21 GDPR fosse eccessivamente complessa e che imponesse di indicare una motivazione per l’opposizione.

Gestione del caso nel meccanismo one-stop-shop

Il reclamo è stato trasmesso il 31 luglio 2024 all’autorità di controllo irlandese, competente come autorità capofila ai sensi dell’art. 56 GDPR, poiché Meta ha lo stabilimento principale nell’Unione in Irlanda. Il procedimento si è quindi svolto nell’ambito degli artt. 60 e ss. GDPR, con attivazione della cooperazione e dell’assistenza reciproca tra autorità.

Sospensione del progetto di addestramento e mancato trattamento

Nel dicembre 2024 l’autorità capofila ha comunicato che Meta aveva sospeso, dal 14 giugno 2024, il programma di addestramento del proprio modello linguistico di grandi dimensioni mediante contenuti pubblici degli utenti di Facebook e Instagram. Di conseguenza, non risultava in corso alcun trattamento dei dati dei cittadini SEE per le finalità oggetto del reclamo.

Esito del reclamo e assenza di violazione

La DPC ha trasmesso un progetto di decisione di rigetto, sottoposto alle autorità interessate e al reclamante. Il 15 maggio 2025 il reclamante ha accettato la proposta di rigetto, prendendo atto che Meta non stava procedendo con i trattamenti contestati. Non essendo stati trattati i dati personali del reclamante nel caso di specie, non è stata ritenuta integrata alcuna violazione della normativa privacy, in particolare quella ipotizzata dell’art. 21 GDPR.

Decisione finale e rimedi esperibili

Il Garante, quale autorità interessata destinataria del reclamo, ha adottato la decisione finale di rigetto ai sensi dell’art. 60, par. 8, GDPR, richiamando anche l’art. 18, comma 5, del Regolamento n. 1/2019. È stata indicata la possibilità di proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi degli artt. 78 GDPR, 152 Codice privacy e 10 d.lgs. 150/2011, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, o 60 giorni se il ricorrente risiede all’estero.

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