Cassazione Penale, Sentenza n. 16125/2025 del 29/04/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Genova che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal Gip per reati di traffico di stupefacenti. Il ricorrente deduce violazione di legge (art. 606 lett. b) ed e) c.p.p.) con riferimento alla ritenuta sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 80 DPR 9 ottobre 1990 n. 309 (capo g) dell'ordinanza custodiale). L'impugnazione contesta l'applicazione dell'aggravante sulla base di una intercettazione ambientale che farebbe riferimento a una cessione di 30 kg di hashish, mentre la giurisprudenza sarebbe orientata a fissare quale discrimine per le "droghe leggere" il quantitativo di 50 kg; inoltre si contesta la valutazione della purezza (superiore al 5%) attribuita dal Tribunale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse: il ricorrente non ha dimostrato in che modo l'esclusione dell'aggravante di cui all'art. 80 DPR 309/1990 possa incidere sui presupposti della misura cautelare (sul "an" o sul "quomodo" della misura). Conseguentemente il ricorso è stato respinto e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Norma elencata tra le fattispecie contestate nell'atto di accusa; la sentenza non sviluppa un'interpretazione specifica di questa norma, essendo il giudizio incentrato sull'inammissibilità del ricorso.
art. 73, comma 4, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Norma relativa alla disciplina sanzionatoria per il traffico di stupefacenti, richiamata nella contestazione; la Corte non ha esaminato nel merito la qualificazione del fatto dato il rigetto per inammissibilità.
art. 80, comma 2, D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309
Aggravante contestata: il Tribunale del riesame aveva ritenuto sussistente l'aggravante sulla base delle captazioni e della disponibilità di grandi quantità (si riferisce a disponibilità di 45 kg e valutazione di purezza >5%). La Cassazione, nel provvedimento impugnato, non ha deciso sul merito dell'applicabilità dell'aggravante ma ha dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse.
art. 606, lett. b) ed e) c.p.p.
Norme richiamate come presunte violazioni dedotte nel ricorso per cassazione (vizi di motivazione e violazione di legge); la Corte ha ritenuto che il ricorrente non abbia dimostrato l'interesse concreto alla impugnazione rispetto all'esclusione dell'aggravante e pertanto non ha esaminato i profili di merito.
art. 94, comma 1 c.p.p. (?)
Richiamato solo per gli adempimenti di cancelleria in esito al provvedimento (formalità successive alla pronuncia).
Massime di principio
- Per proporre ricorso negli atti cautelari chi impugna deve dimostrare l'interesse concreto: l'esclusione di un'aggravante è rilevante solo se si mostra che incide sui presupposti o sulla modalità della misura cautelare (sull'"an" o sul "quomodo" della misura).
- Non è sufficiente chiedere l'esclusione di un'aggravante a titolo meramente ricognitivo o difensivo: il ricorrente deve esplicitare e documentare in che modo la diversa qualificazione giuridica influirebbe sulla tipologia o sulla necessità della misura cautelare (ad es. sulla misura scelta o sulla sua durata).
- Se il motivo di impugnazione verte soltanto su aspetti della responsabilità che non hanno riflessi sulla sussistenza delle esigenze cautelari (es. ruolo apicale in un sodalizio senza impatto sulla misura), il ricorso può essere dichiarato inammissibile per carenza di interesse.
- Quando si contesta l'applicazione di aggravanti basate su quantità o parametri tecnici (es. quantità di droga, grado di purezza), è utile in sede di impugnazione collegare la contestazione a elementi probatori specifici e spiegare perché la revisione di quei parametri modificherebbe le esigenze cautelari.
- La Corte di Cassazione, in materia cautelare, interviene solo se l'impugnazione incide concretamente sulla posizione cautelare dell'indagato; altrimenti la mancata indicazione del nesso fra errore di diritto/fatto e misura cautelare comporta l'inammissibilità.
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