Cassazione Penale, Sentenza n. 26620/2025 del 21/07/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso proposto dalla proprietaria dell'area sequestrata (Nexity) avverso il sequestro preventivo disposto per presunti reati edilizi (lottizzazione e costruzione abusiva) contestando: 1) la mancata trasmissione al Gip da parte del P.M. di documenti difensivi sopravvenuti (violazione art. 291 c.p.p. e correlati), 2) l'erronea applicazione e rilevanza dell'art. 41‑quinquies L. 1150/1942 e del DM 1444/1968 (sostenenendo abrogazione/inefficacia in relazione al PGT di Milano), 3) la errata qualificazione dell'intervento come nuova costruzione invece che ristrutturazione e la conseguente illegittimità della SCIA impiegata, 4) l'assenza dell'elemento soggettivo (buona fede e legittimo affidamento), 5) la mancanza del periculum in mora e la violazione del principio di proporzionalità
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso e ha condannato la ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro 3.000,00 alla Cassa delle Ammende. Motivazione sintetica: i giudici di legittimità hanno ritenuto che l'obbligo di trasmissione da parte del P.M. degli atti difensivi previsto dall'art. 291 c.p.p. si applica alle misure cautelari personali e non può essere esteso alle misure cautelari reali nella forma evocata dalla difesa; l'art. 41‑quinquies comma 6 della legge urbanistica è norma di portata fondamentale e, per interventi edilizi consistente/impattanti come quello in esame, impone il previo ricorso a piani attuativi o lottizzazione convenzionata, condizione non adempiuta; la qualificazione dell'intervento quale nuova costruzione (non ristrutturazione) e la valutazione della SCIA/permesso convenzionato sono questioni di merito e di fatto non sindacabili in questa sede; la ricorrente, quale terzo proprietario, ha tutela limitata (può provare buona fede ma non impugnare pienamente il fumus) e il periculum in mora era sussistente per la prosecuzione dei lavori
Norme richiamate
Art. 41‑quinquies, legge 17.8.1942 n.1150 (comma 6)
art. 41‑quinquies comma 6
La Corte lo considera norma di portata fondamentale: per interventi con volumetrie/altezza oltre soglie occorre previo piano particolareggiato o lottizzazione convenzionata; la norma va applicata anche in aree parzialmente o apparentemente urbanizzate salvo casi eccezionali
D.M. 2.4.1968 n. 1444 (art. 8 e limiti di densità)
I limiti tecnici richiamati dal tribunale sono vincolanti in relazione all'art. 41‑quinquies; la verifica del rispetto dei limiti è rilevante ai fini penali quando collegata all'esigenza di pianificazione attuativa
D.P.R. 6.6.2001 n. 380 (Testo Unico Edilizia), artt. 3, 23, 28‑bis, 44
art. 3, art. 23, art. 28‑bis, art. 44 lett. b) e c)
Art.3: definizione restrittiva di ristrutturazione; Art.23: SCIA alternativa è ammessa solo se regolata da piani attuativi o accordi equiparabili con precise disposizioni plano‑volumetriche; Art.28‑bis/permessi convenzionati non sostituiscono automaticamente i piani attuativi se mancano i presupposti
Codice di procedura penale, art. 291
Prevede l'obbligo di trasmissione al giudice delle memorie difensive 'già depositate' al momento della richiesta per misure personali; la Corte ritiene che tale obbligo non si estenda automaticamente alle misure reali nella forma invocata dalla difesa
Codice di procedura penale, art. 292 (e comma c‑bis), art. 309, art. 324, art. 321
art. 292 c.p.p.; art. 309 c.p.p.; art. 324 c.p.p.; art. 321 c.p.p.
Regole sulla motivazione del provvedimento cautelare, facoltà di annullamento del tribunale del riesame e limiti del sequestro preventivo/impeditivo; la Corte richiama che il tribunale del riesame deve valutare elementi e motivazione, ma l'obbligo di allegazione di memorie favorevoli è disciplinato differentemente per le misure personali
Codice di procedura penale, art. 606 e art. 616
art. 606 c.p.p.; art. 616 c.p.p.
Regole sulla motivazione impugnabile in cassazione e sulle spese processuali: la Corte segnala i limiti delle censure consentite (solo inesistenza o mera apparenza della motivazione) e condanna alle spese
Massime di principio
- In caso di richiesta di misure cautelari reali (sequestro preventivo) l'obbligo del P.M. di trasmettere memorie difensive secondo art.291 c.p.p. non si estende automaticamente come nelle misure personali: documenti sopravvenuti devono essere valorizzati ma l'onere formale è diverso
- L'art. 41‑quinquies L.1150/1942 (comma 6) è interpretato come norma fondamentale: per interventi con volumetria/altezza oltre le soglie è normalmente necessario un piano attuativo o una lottizzazione convenzionata; la semplice presenza di opere preesistenti o di uno strumento locale non esime automaticamente dal requisito del piano attuativo
- Le convenzioni urbanistiche o i permessi "convenzionati" (art. 28‑bis) non sostituiscono i piani attuativi salvo che abbiano i requisiti formali e sostanziali espressamente richiesti dalla legge e dagli strumenti urbanistici
- La qualificazione dell'intervento (nuova costruzione vs ristrutturazione) è questione di fatto e di merito: in Cassazione è difficile ottenere riforma se la decisione impugnata si fonda su valutazioni tecniche e probatorie; ristrutturazione ha oggi portata restrittiva (va conservata traccia del preesistente)
- Il terzo proprietario oggetto di sequestro ha tutela limitata in sede penale: può dimostrare la buona fede per ottenere la restituzione ma non può estendere il proprio sindacato al fumus dell'illecito che riguarda gli indagati
- Il principio di proporzionalità non impedisce il sequestro preventivo quando ricorrano fumus e periculum (es. lavori in corso che possono aggravare le conseguenze del reato); gli interessi civili dei terzi (acquirenti, lavoratori) devono essere tutelati mediante rimedi amministrativi e civili, non necessariamente annullando la misura cautelare penale
- In situazioni analoghe conviene: 1) depositare tempestivamente ogni documento favorevole prima della richiesta cautelare; 2) sollevare contestazioni tecniche in sede amministrativa prima del rilascio dei titoli; 3) documentare espressamente la buona fede e l'assenza di responsabilità diretta del proprietario per ottenere misure meno gravose o la restituzione; 4) prevedere azioni civili per danni da sequestro o per violazioni amministrative
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