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Risoluzione

Risoluzione n. 26 del 29/03/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che l’eccedenza dei ticket restaurant oltre 5,29 euro concorre al reddito e non rientra nella franchigia dei fringe benefits; definisce i requisiti degli oneri di utilità sociale esclusi dal reddito; e afferma che il valore normale va determinato secondo l’art. 9 TUIR, potendo coincidere con il prezzo scontato da convenzioni solo se tale sconto è effettivo e usuale.

Chiarimenti su redditi di lavoro dipendente, ticket restaurant, oneri di utilità sociale e valore normale

Chiarimenti in materia di redditi di lavoro dipendente

La risoluzione n. 26/E del 29 marzo 2010 risponde ai quesiti emersi nel Forum lavoro del 17 marzo 2010 in tema di redditi di lavoro dipendente. I chiarimenti riguardano tre profili: la rilevanza fiscale dei ticket restaurant rispetto alla franchigia dei fringe benefits, i criteri per individuare gli oneri di utilità sociale e l’applicazione del criterio del valore normale ai beni e servizi offerti ai dipendenti.

Ticket restaurant e franchigia dei fringe benefits

La prima questione riguarda le prestazioni sostitutive della mensa aziendale, cioè i ticket restaurant, disciplinate dall’art. 51, comma 2, lettera c), del TUIR. Tali prestazioni non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente fino all’importo complessivo giornaliero di 5,29 euro, calcolato sul valore nominale.

L’Agenzia precisa che la franchigia di 258,23 euro prevista dall’art. 51, comma 3, del TUIR riguarda esclusivamente i compensi in natura, cioè beni ceduti e servizi prestati, e non le erogazioni in denaro. Poiché i ticket restaurant, per la loro disciplina specifica, non sono trattati come erogazioni in natura ai fini della franchigia generale, l’eventuale parte di valore nominale che eccede 5,29 euro non può essere assorbita dal limite di 258,23 euro.

In sintesi:

  • la soglia di esenzione dei ticket restaurant è autonoma e va verificata sul valore nominale;
  • l’eccedenza oltre 5,29 euro concorre integralmente al reddito di lavoro dipendente;
  • detta eccedenza non può essere imputata alla franchigia dei fringe benefits di cui all’art. 51, comma 3.

Oneri di utilità sociale: criteri identificativi

Il secondo quesito riguarda gli oneri di utilità sociale richiamati dall’art. 51, comma 2, lettera f), del TUIR, che esclude dal reddito di lavoro dipendente l’utilizzazione, da parte dei dipendenti e dei familiari indicati nell’art. 12 del TUIR, delle opere e dei servizi di cui all’art. 100, comma 1.

La risoluzione richiama anzitutto il testo dell’art. 100, comma 1, che fa riferimento alle spese relative a opere o servizi utilizzabili dalla generalità dei dipendenti o da categorie di dipendenti, sostenute volontariamente per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto. Richiama inoltre la precedente risoluzione n. 34 del 10 marzo 2004.

Perché operi l’esclusione dal reddito devono ricorrere congiuntamente le seguenti condizioni:

  • la spesa deve essere sostenuta volontariamente dal datore di lavoro e non per adempiere a un obbligo contrattuale;
  • devono trattarsi di opere e servizi messi a disposizione della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti;
  • le opere e i servizi devono perseguire finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale o culto.

La risoluzione chiarisce inoltre che l’esclusione può operare anche se i servizi sono resi tramite strutture esterne all’azienda. Tuttavia, quando le strutture non sono di proprietà del datore di lavoro, il dipendente deve essere estraneo al rapporto tra l’azienda e il prestatore del servizio e non deve risultare beneficiario dei pagamenti effettuati dall’azienda per ottenere tali prestazioni.

Restano invece escluse dall’agevolazione le erogazioni di somme, anche indirette, effettuate dal datore di lavoro, comprese le forme di rimborso o anticipazione di spese sostenute dal dipendente. L’esenzione, in questa sede, opera solo per erogazioni in natura e non per sostituzioni monetarie.

La risoluzione segnala infine che alcune ipotesi di somme erogate in denaro sono disciplinate espressamente dall’art. 51, comma 2, lettera f-bis), che riguarda:

  • le somme erogate alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per la frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari di cui all’art. 12 del TUIR;
  • le borse di studio a favore dei medesimi familiari.

Valore normale dei beni e servizi offerti ai dipendenti

Il terzo quesito concerne il criterio del valore normale previsto dall’art. 51, comma 3, del TUIR per la valorizzazione dei beni e servizi ceduti ai dipendenti, ai loro familiari o al coniuge. Il richiamo è all’art. 9, comma 3, del TUIR, che definisce il valore normale come il prezzo o corrispettivo mediamente praticato per beni e servizi della stessa specie o similari, in condizioni di libera concorrenza, nel medesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e nel luogo in cui sono stati acquisiti o prestati, o in quelli più prossimi in mancanza di dati diretti.

Ai fini della determinazione del valore normale, la norma richiama anche i listini o le tariffe del soggetto che ha fornito i beni o servizi, tenendo conto degli eventuali sconti d’uso. La risoluzione esclude la possibilità di attribuire, in via interpretativa, rilievo a criteri alternativi di valorizzazione.

Tuttavia, in coerenza con il rinvio agli sconti d’uso previsto dall’art. 9, comma 3, può considerarsi valore normale di riferimento anche il prezzo scontato praticato dal fornitore sulla base di convenzioni ricorrenti nella prassi commerciale, compresa l’eventuale convenzione stipulata con il datore di lavoro.

Esito interpretativo complessivo

La risoluzione ribadisce una distinzione netta tra:

  • ticket restaurant, regolati da una disciplina speciale con soglia giornaliera autonoma;
  • oneri di utilità sociale, che richiedono i presupposti sostanziali previsti dall’art. 100 e dall’art. 51, comma 2, lettera f);
  • fringe benefits e valorizzazione dei beni e servizi, per i quali resta fermo il riferimento al valore normale ex art. 9 TUIR.

Il documento, quindi, conferma che le agevolazioni in esame devono essere applicate secondo i rispettivi presupposti normativi, senza estensioni interpretative oltre i casi espressamente previsti dal TUIR.

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