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Risoluzione

Risoluzione n. 24 del 29/03/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che la Comunicazione Unica presentata telematicamente al Registro delle Imprese è soggetta alla sola imposta di bollo prevista dall’art. 1, comma 1-ter, della tariffa del DPR 642/1972. Per le imprese artigiane, l’eventuale successiva integrazione della pratica per l’iscrizione all’Albo non comporta una nuova imposta se si tratta di completamento della comunicazione già bollata; restano invece esenti gli atti che erano già esenti prima della Comunicazione Unica, come l’attribuzione della partita IVA e gli atti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie.

Imposta di bollo sulla Comunicazione Unica telematica delle imprese artigiane

Imposta di bollo sulla Comunicazione Unica delle imprese artigiane

La risoluzione affronta il trattamento ai fini dell’imposta di bollo della Comunicazione Unica presentata in via telematica dalle imprese artigiane. L’Agenzia delle Entrate conferma che la comunicazione unica, inviata al Registro delle Imprese e destinata anche alle altre amministrazioni coinvolte, sconta l’imposta di bollo prevista dalla tariffa del DPR n. 642/1972 secondo le misure stabilite per la tipologia di soggetto che la presenta.

Quesito sottoposto

La Regione Marche chiede di chiarire se la Comunicazione Unica, predisposta ai sensi della normativa sull’avvio e le modifiche d’impresa e trasmessa telematicamente dalle imprese artigiane, debba essere assoggettata a una sola imposta di bollo oppure a ulteriori imposte in relazione agli adempimenti verso l’Albo delle imprese artigiane.

Normativa richiamata

Nel documento vengono richiamati i principali interventi normativi che hanno introdotto e disciplinato la Comunicazione Unica:

  • articolo 9, comma 7, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, che introduce la Comunicazione Unica per l’avvio dell’attività d’impresa e le successive modifiche;
  • decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 2 novembre 2007, che approva il modello di comunicazione unica;
  • DPCM 6 maggio 2009, che individua le regole tecniche per la presentazione e il trasferimento immediato della comunicazione alle amministrazioni interessate;
  • articolo 1, comma 1-ter, della tariffa, parte prima, allegata al DPR 26 ottobre 1972, n. 642, che disciplina l’imposta di bollo per domande, denunce e atti presentati al Registro delle Imprese per via telematica o su supporto informatico.

Soluzione interpretativa proposta dalla Regione Marche

La Regione sostiene che l’impresa artigiana debba scontare una sola imposta di bollo, poiché:

  • l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane è propedeutica all’annotazione nel Registro delle Imprese;
  • con la Comunicazione Unica, l’impresa viene prima iscritta al Registro delle Imprese e poi all’Albo, nell’ambito di un unico procedimento;
  • il fascicolo telematico dell’impresa artigiana fa parte integrante della Comunicazione Unica già assoggettata a bollo;
  • pertanto le iscrizioni, modificazioni e cancellazioni dall’Albo sarebbero comprese nel medesimo procedimento avviato con la Comunicazione Unica.

Valutazione dell’Agenzia delle Entrate

L’Agenzia ricostruisce l’evoluzione normativa dell’imposta di bollo sulle domande telematiche al Registro delle Imprese, ricordando che:

  • in origine era prevista una misura fissa;
  • sono seguite più rideterminazioni dell’importo per le ditte individuali, le società di persone e le società di capitali;
  • la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha fissato, per le ditte individuali, l’importo a euro 17,50 dal 1 gennaio 2008.

L’Agenzia evidenzia inoltre che il DL n. 7/2007 e il DPCM 6 maggio 2009 configurano la Comunicazione Unica come strumento presentato all’ufficio del Registro delle Imprese, destinato a più amministrazioni e idoneo ad assolvere diversi adempimenti contemporaneamente.

Adempimenti ricompresi nella Comunicazione Unica

Il DPCM 6 maggio 2009 stabilisce che la Comunicazione Unica assolve, tra gli altri, i seguenti adempimenti:

  • dichiarazione di inizio attività, variazione dati o cessazione ai fini IVA;
  • domanda di iscrizione, modifica e cessazione nel Registro Imprese e nel REA;
  • domanda di iscrizione, variazione e cessazione ai fini INAIL;
  • domanda di iscrizione, variazione e cessazione con effetto per l’INPS;
  • domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa agricola ai fini INPS;
  • domanda di iscrizione, variazione e cessazione di impresa artigiana nell’Albo delle imprese artigiane.

Principio applicato: una sola imposta di bollo

Secondo l’Agenzia, la presentazione della Comunicazione Unica al Registro delle Imprese, in modalità telematica o su supporto informatico, è soggetta all’imposta di bollo prevista dall’articolo 1, comma 1-ter, della tariffa del DPR n. 642/1972, nelle misure applicabili al soggetto interessato.

La conclusione deriva da due elementi:

  • la norma fiscale assoggetta espressamente a bollo domande, denunce e atti che le accompagnano presentati al Registro delle Imprese per via telematica o su supporto informatico;
  • l’articolo 13 del DPR n. 642/1972 consente, per atti contenuti in un unico contesto, l’applicazione di una sola imposta di bollo.

Ne consegue che, per gli adempimenti assolti con la Comunicazione Unica, è dovuta unicamente l’imposta di bollo prevista dalla tariffa.

Trattamento specifico per le imprese artigiane

Per le imprese artigiane viene affrontata una questione particolare: con la Comunicazione Unica l’impresa viene iscritta al Registro delle Imprese e solo successivamente, tramite ulteriori adempimenti, può chiedere l’iscrizione all’Albo delle imprese artigiane.

L’Agenzia precisa che, se il soggetto già iscritto al Registro delle Imprese integra la pratica iniziale facendo riferimento al numero di protocollo della prima comunicazione e compilando una nuova comunicazione per l’Albo imprese artigiane, l’INPS ed eventualmente l’INAIL, tale successiva comunicazione non deve essere nuovamente assoggettata a bollo. In tal caso si tratta infatti di un’integrazione documentale di una pratica già bollata.

Atti esenti che restano esenti

La risoluzione chiarisce inoltre che non devono essere assoggettati a bollo gli atti e le domande che, prima dell’introduzione della Comunicazione Unica, erano già esenti. Sono richiamati a titolo esemplificativo:

  • la domanda per l’attribuzione della partita IVA, esente ai sensi dell’articolo 5 della tabella allegata al DPR n. 642/1972;
  • gli atti e documenti in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, esenti ai sensi dell’articolo 9 della tabella.

La semplice trasmissione di tali atti tramite la Comunicazione Unica non ne modifica il trattamento fiscale, perché la nuova modalità di invio non incide sulla sostanza dell’atto e sul regime di esenzione previsto dalla legge.

Indicazioni finali

La risoluzione conclude che:

  • la Comunicazione Unica è soggetta alla sola imposta di bollo prevista dall’articolo 1, comma 1-ter, della tariffa del DPR n. 642/1972;
  • gli adempimenti compresi nella Comunicazione Unica non comportano ulteriori bolli, salvo i casi di atti autonomamente imponibili;
  • le successive integrazioni di una pratica già bollata non danno luogo a una nuova imposta;
  • restano ferme le esenzioni già previste dalla normativa previgente.

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