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Risoluzione

Risoluzione n. 25 del 29/03/2010

Agenzia delle Entrate

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La risoluzione chiarisce che i certificati anagrafici allegati alla dichiarazione di successione sono esenti da bollo perché rientrano nei documenti presentati ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie. Precisa inoltre che lo stato di famiglia e i certificati di morte possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive, anch'esse esenti da bollo.

Imposta di bollo sui certificati da allegare alla dichiarazione di successione

Imposta di bollo sui certificati da allegare alla dichiarazione di successione

La risoluzione esamina il trattamento tributario dei certificati da allegare alla dichiarazione di successione, con particolare riferimento allo stato di famiglia. L’Amministrazione distingue tra certificazioni anagrafiche, regola generale dell’assoggettamento al bollo, ed esenzioni applicabili quando i documenti sono destinati a un adempimento fiscale come la denuncia di successione.

Quesito posto dall’istante

Lo studio istante chiede di conoscere se i documenti da allegare alla dichiarazione di successione, in particolare lo stato di famiglia, siano soggetti o meno all’imposta di bollo.

Soluzione prospettata dall’istante

L’istante sostiene che i certificati allegati alla dichiarazione di successione siano esenti ai sensi dell’articolo 5 della tabella, allegato B, del DPR 26 ottobre 1972, n. 642, in quanto documenti presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie. Aggiunge che tale esenzione dovrebbe operare anche per analogia, poiché i certificati possono essere sostituiti da una dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell’articolo 46 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, anch’essa esente da bollo.

Quadro normativo sull’imposta di bollo

La risoluzione richiama in primo luogo il DPR n. 642 del 1972, che disciplina l’imposta di bollo.

  • L’articolo 1 della tariffa prevede l’imposta fin dall’origine, nella misura di euro 14,62 per ogni foglio, per atti rogati, ricevuti o autenticati da notai o altri pubblici ufficiali, nonché per certificati, estratti e copie conformi rilasciati dagli stessi.
  • L’articolo 4 della tariffa assoggetta all’imposta fin dall’origine, sempre nella misura di euro 14,62 per ogni foglio, gli atti e provvedimenti di organi dell’amministrazione pubblica e di altri enti pubblici, quando siano rilasciati anche in estratto o in copia conforme all’originale.
  • La nota 2 all’articolo 4 prevede l’esenzione per i certificati, copie ed estratti desunti esclusivamente dai registri dello Stato civile e per le corrispondenti dichiarazioni sostitutive.

Certificazioni esenti e certificazioni anagrafiche imponibili

L’Amministrazione precisa che le certificazioni desunte esclusivamente dai registri dello Stato civile riguardano cittadinanza, nascita, matrimonio e morte, secondo il DPR 3 novembre 2000, n. 396.

Non rientrano in tale ambito:

  • i certificati di residenza;
  • i certificati di stato di famiglia.

Questi ultimi sono rilasciati sulla base dei registri anagrafici, ai sensi dell’articolo 33, comma 1, del DPR 30 maggio 1989, n. 223. La risoluzione richiama inoltre una serie di precedenti dell’Amministrazione finanziaria che avevano già affermato l’assoggettamento al bollo delle certificazioni anagrafiche fin dall’origine.

Esenzione per i certificati destinati alla dichiarazione di successione

Pur essendo in linea generale soggette a bollo, le certificazioni in questione possono essere rilasciate senza pagamento dell’imposta se destinate a usi espressamente esenti previsti dalla tabella allegato B al DPR n. 642 del 1972 o da leggi speciali.

In particolare, l’articolo 5 della tabella allegato B esenta dall’imposta gli atti, documenti, dichiarazioni, denunzie e copie presentati ai competenti uffici ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie.

Poiché la dichiarazione di successione è qualificata come adempimento di natura fiscale volto a dichiarare il trasferimento del patrimonio del defunto agli eredi o legatari ai fini dell’imposta sulle successioni, i certificati rilasciati per essere allegati a tale dichiarazione rientrano in tale esenzione. La risoluzione richiama anche la definizione di “certificato” contenuta nell’articolo 1, comma 1, lettera f), del DPR n. 445 del 2000.

Obbligo di indicare l’uso del documento esente

La risoluzione precisa che, quando un documento viene rilasciato in esenzione dal bollo, è necessario indicare l’uso cui esso è destinato. Viene richiamata, a supporto, una precedente risoluzione del 23 novembre 1987.

Sostituzione con dichiarazioni sostitutive

A titolo di completezza, la risoluzione ricorda che l’articolo 30, comma 3, del decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 prevede che i certificati di morte e di stato di famiglia possano essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive.

Viene poi osservato che il DPR n. 445 del 2000, abrogando la legge n. 15 del 1968, disciplina all’articolo 46 le dichiarazioni sostitutive di certificazione. Tali dichiarazioni sono esenti dall’imposta di bollo ai sensi dell’articolo 37 del medesimo DPR. Inoltre, l’articolo 74 dispone che costituisce violazione dei doveri d’ufficio il rifiuto di accettare dichiarazioni sostitutive rese secondo il testo unico.

Conclusione operativa

La risoluzione conclude che:

  • i certificati rilasciati ai fini dell’allegazione alla dichiarazione di successione sono esenti dall’imposta di bollo, in quanto documenti presentati ai fini dell’applicazione delle leggi tributarie;
  • i documenti esenti devono riportare l’uso specifico cui sono destinati;
  • i certificati di morte e di stato di famiglia possono essere sostituiti da dichiarazioni sostitutive, che sono anch’esse esenti da bollo.

Vigilanza sugli uffici

La parte finale dispone che le Direzioni regionali vigilino affinché le istruzioni e i principi espressi nella risoluzione siano puntualmente osservati dagli uffici.

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