L.R. Marche 17/2013
Modifiche alla legge regionale 30 ottobre 1998, n. 36 "Sistema di Emergenza Sanitaria"
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica in più punti la l.r. Marche 36/1998 sul sistema di emergenza sanitaria, introducendo nuove previsioni organizzative e coordinando i servizi territoriali e di primo intervento. Contiene norme transitorie per l’avvio delle nuove disposizioni; l’art. 12 risulta abrogato nel 2022.
Modifiche alla disciplina regionale del sistema di emergenza sanitaria
Modifiche al sistema di emergenza sanitaria regionale
La legge regionale interviene sulla l.r. 30 ottobre 1998, n. 36, che disciplina il sistema di emergenza sanitaria nella Regione Marche, aggiornandone l’assetto organizzativo, il coordinamento territoriale e alcune previsioni relative ai presidi e alle prestazioni di primo intervento. Il provvedimento ha natura prevalentemente modificativa e contiene disposizioni transitorie per l’avvio delle nuove regole.
Interventi sull’organizzazione dell’emergenza sanitaria
La legge modifica diversi articoli della disciplina regionale previgente, incidendo sui criteri organizzativi del sistema di emergenza sanitaria, sulla definizione delle funzioni dei presidi e sul raccordo tra le strutture territoriali e la rete dell’emergenza-urgenza. Tra gli effetti principali vi sono:
- l’aggiornamento delle previsioni dell’art. 3 della l.r. 36/1998;
- la sostituzione del comma 3 dell’art. 6;
- la sostituzione integrale dell’art. 7;
- modifiche all’art. 8, incluso l’inserimento di una nuova disciplina all’art. 8 bis;
- l’adeguamento dell’art. 9 bis, dell’art. 12 e dell’art. 14;
- la modifica dell’art. 15 e l’abrogazione del comma 1 dell’art. 18.
Nuova disciplina dei presidi e del primo intervento territoriale
L’innovazione più significativa è l’introduzione dell’art. 8 bis nella l.r. 36/1998, che disciplina il primo intervento territoriale e il relativo assetto operativo. La legge prevede una connessione più stretta tra i mezzi di soccorso avanzato e i presidi territoriali, nonché un coordinamento con la Centrale operativa 118 e con il DEA di riferimento.
In base alla disciplina introdotta, il sistema è impostato per consentire una diversa organizzazione delle prestazioni sul territorio, secondo criteri che saranno definiti dalla Giunta regionale e dagli organismi competenti. La norma si coordina con la rete ospedaliera e territoriale dell’emergenza-urgenza già presente nell’ordinamento regionale.
Prestazioni e coordinamento operativo
Le prestazioni di primo intervento territoriale sono organizzate dall’ASUR secondo criteri e disposizioni regionali. In sede di prima applicazione, le prestazioni riconducibili al nuovo art. 8 bis sono definite dai comitati di area vasta e condivise con:
- la Centrale operativa 118;
- il DEA di riferimento;
- eventuali strutture di coordinamento dell’emergenza-urgenza.
La definizione deve avvenire sulla base di linee guida predisposte dal Comitato regionale della medicina generale, richiamato dalla legge. La norma mira quindi a integrare l’assistenza territoriale con il sistema di emergenza, mantenendo un raccordo funzionale tra servizi sanitari e soccorso avanzato.
Regime transitorio
La legge contiene un regime transitorio articolato, applicabile nella fase iniziale di attuazione delle nuove disposizioni:
- nelle dodici ore diurne, e fino a diversa indicazione della Giunta regionale, il personale dei mezzi di soccorso avanzato in uscita sul territorio è sostituito dal personale dipendente presente nei presidi indicati dal nuovo art. 8 bis;
- fino all’adozione dei criteri previsti dal nuovo art. 8 bis, l’ASUR organizza le prestazioni di primo intervento territoriale sulla base delle disposizioni della Giunta regionale già vigenti alla data di entrata in vigore della legge;
- fino all’adozione dell’atto previsto dall’art. 12 continuano ad applicarsi le disposizioni regionali vigenti sulle Case della salute.
Abrogazioni e disposizioni superate
La legge abroga il comma 1 dell’art. 18 della l.r. 36/1998 e sopprime gli allegati 3 e 4, comprensivi delle Tabelle 1 e 2. Inoltre, l’art. 12 della presente legge risulta successivamente abrogato dall’art. 49 della l.r. 8 agosto 2022, n. 19. Di conseguenza, la parte oggi effettivamente rilevante del testo è quella che modifica la disciplina dell’emergenza sanitaria e detta le norme transitorie iniziali.
Entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Marche.
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