Sentenza n. 3991/2026 - Napoli, Sezione 8
per l'ottemperanza alla sentenza di accoglimento n. 736/2025 pubblicata il 30.01.2025 dal Tribunale Ordinario di Napoli - Sez. Lav., all'esito del giudizio R.G. n. 3082/2024, divenuta cosa giudicata perché non oggetto di alcun gravame nel termine di sei mesi dal deposito della stessa, giusta certificazione di passaggio in giudicato resa dal competente Ufficio del Tribunale Ordinario di Napoli.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Mancata esecuzione della sentenza del Tribunale Ordinario di Napoli che riconosceva il beneficio economico della carta elettronica del docente
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno agito ai sensi dell'art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a. per ottenere l'attuazione di una sentenza passata in giudicato del Tribunale Ordinario di Napoli, con la quale era stato accertato il diritto di una docente al beneficio di 500 euro per l'anno scolastico 2022/2023 e dell'altra docente al beneficio complessivo di 2.500 euro per cinque anni scolastici dal 2019/2020 al 2023/2024. La sentenza non era stata impugnata ed era stata notificata al Ministero il 4 aprile 2025. Le ricorrenti hanno dedotto l'inerzia dell'amministrazione, l'inutile decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto per l'esecuzione forzata nei confronti delle pubbliche amministrazioni e l'assenza di qualsiasi prova dell'adempimento. Hanno chiesto l'ordine di esecuzione, il pagamento delle somme dovute con accessori, la nomina di un commissario ad acta e l'applicazione di astreintes.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo integrati i presupposti dell'azione di ottemperanza nei confronti di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario. Ha ritenuto rispettati i termini processuali dell'ottemperanza e del rito camerale e ha accertato la rituale notificazione del titolo e il decorso infruttuoso del termine di 120 giorni previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996. In mancanza di prova dell'adempimento, ha dichiarato l'obbligo del Ministero di dare esatta e integrale esecuzione al giudicato entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza. Ha precisato che, qualora sia ormai decorso il termine fissato dal giudice ordinario per la fruizione del beneficio, l'amministrazione deve erogarne il controvalore pecuniario, maggiorato degli interessi legali fino al soddisfo, poiché l'obbligazione è fungibile e l'amministrazione non può trarre vantaggio dalla propria inerzia. È stato nominato commissario ad acta un dirigente della DGOSV, senza compenso e con facoltà di delega, incaricato, se necessario, di provvedere anche allo stanziamento, all'impegno, alla liquidazione, all'ordinazione e al pagamento delle somme. L'esaurimento dei fondi o la mancanza di cassa non sono stati ritenuti impedimenti legittimi all'esecuzione del giudicato. È stata respinta soltanto la domanda di astreinte, ritenuta non equa nel caso concreto. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in 500 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
L'azione di ottemperanza può essere proposta per conseguire l'attuazione [...] delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti ad esse equiparati del giudice ordinario, al fine di ottenere l'adempimento dell'obbligo della pubblica amministrazione di conformarsi, per quanto riguarda il caso deciso, al giudicato
La disposizione fonda l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo per ottenere l'esecuzione, da parte della pubblica amministrazione, di una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
art. 114, comma 1, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettato il termine per la proposizione dell'azione di ottemperanza.
art. 87, comma 2, lett. d), e comma 3, c.p.a.
Il TAR ha ritenuto rispettate le disposizioni relative al rito camerale applicabile al giudizio di ottemperanza.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
Il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo consente di procedere all'esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
La disposizione è individuata quale fonte del beneficio economico annuale della carta elettronica del docente per l'aggiornamento e la formazione del personale docente.
Massime di principio
- L'azione di ottemperanza è proponibile davanti al giudice amministrativo per ottenere l'adempimento, da parte di una pubblica amministrazione, degli obblighi derivanti da una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario.
- Quando l'amministrazione non dimostri di avere adempiuto al giudicato, il giudice dell'ottemperanza può ordinarne l'esecuzione integrale entro un termine e nominare preventivamente un commissario ad acta per il caso di ulteriore inerzia.
- Se il termine stabilito dal giudice per la fruizione di un beneficio economico è decorso per causa imputabile all'inerzia dell'amministrazione, l'obbligazione può essere adempiuta mediante corresponsione del controvalore pecuniario, con interessi legali fino al soddisfo, quando si tratti di prestazione fungibile.
- L'indisponibilità di stanziamenti o di cassa non costituisce, di per sé, un legittimo impedimento all'esecuzione di un giudicato di condanna al pagamento di somme; il commissario ad acta deve adottare le iniziative necessarie per rendere possibile il pagamento.
- L'astreinte non deve essere applicata automaticamente nel giudizio di ottemperanza, potendo essere negata quando, alla luce delle circostanze concrete, non risulti equa.
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