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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 1600/2022 del 19/01/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

L'ASD impugnava la dichiarazione di risoluzione del contratto di affidamento (gestione del centro equestre) per presunto grave inadempimento e l'ingiunzione di sgombero. Questione centrale: quale giudice fosse competente; il TAR aveva declinato la giurisdizione, il Comune aveva fatto appello al Consiglio di Stato che aveva ritenuto sussistere la giurisdizione del giudice amministrativo ai sensi dell'art.133 c.p.a. (lett. b-c), perché la controversia riguardava inadempimenti inerenti a una concessione su bene del patrimonio indisponibile con prevalente componente di servizio pubblico (impianto sportivo). L'ASD ha quindi proposto ricorso per cassazione denunciando difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha motivato l'inammissibilità richiamando il principio per cui la parte che ha instaurato il processo dinanzi a un giudice e ha ottenuto la statuizione favorevole sulla questione di giurisdizione (ossia la declaratoria di giurisdizione amministrativa pronunciata dal Consiglio di Stato a favore dell'ASD in sede impugnatoria del provvedimento del TAR) perde l'interesse ad impugnare la stessa questione in cassazione. Le spese sono state liquidate in euro 3.200,00 e il ricorrente è stato condannato al versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto, ai sensi dell'art.13 dPR n.115/2002 come modificato.

Norme richiamate

  • art. 133 c.p.a.

    Il giudice ha applicato le lett. b) e c) per riconoscere la giurisdizione amministrativa quando la controversia riguarda inadempimenti nell'ambito di una concessione su beni del patrimonio indisponibile o misto con prevalente componente di servizio pubblico (es. impianti sportivi), non semplici pretese di pagamento.

  • art. 386 c.p.c.

    Richiamato come principio generale di competenza/giurisdizione nelle controversie relative a rapporti che coinvolgono esercizio di pubblici poteri o concessioni; valorizzato congiuntamente all'art.133 c.p.a. per delimitare l'ambito della giurisdizione amministrativa.

  • art. 5 c.p.c.

    Richiamato in relazione ai principi generali di competenza per materia tra giudice ordinario e giudice amministrativo, inquadrando la distinzione tra obblighi contrattuali in posizione di parità e obblighi derivanti da concessioni di servizi pubblici.

  • Art. 13, dPR n.115/2002 (commi richiamati e modifiche ex legge n.228/2012)

    Richiamato in ordine agli effetti processuali e contributivi: la sentenza dà atto dell'obbligo del ricorrente al versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato secondo le disposizioni citate.

  • Giurisprudenza della Cassazione (massime richiamate)

    La Corte ha richiamato il principio consolidato secondo cui la parte che ha introdotto il giudizio dinanzi a un giudice e abbia ottenuto una statuizione favorevole circa la giurisdizione perde interesse a sollevare il difetto di giurisdizione in sede di impugnazione successiva; principio usato per dichiarare inammissibile il ricorso.

Massime di principio

  • Se la controversia riguarda l'inadempimento di obblighi nell'ambito di una concessione su beni del patrimonio indisponibile o misto e la componente di servizio pubblico è preponderante (es. gestione impianti sportivi), la giurisdizione è generalmente amministrativa ai sensi dell'art.133 c.p.a.
  • Se la controversia concerne esclusivamente pretese di pagamento, canoni o indennità tra parti in posizione di parità (rapporto privatistico senza rilevante interesse pubblico), prevale la giurisdizione del giudice ordinario.
  • Una parte che abbia già instaurato il giudizio dinanzi a un giudice e abbia ottenuto una dichiarazione favorevole di giurisdizione perde interesse a sollevare lo stesso vizio in cassazione: ciò può determinare l'inammissibilità del ricorso per mancanza di interesse.
  • In sede di qualificazione della causa, è fondamentale esaminare il contenuto concreto del petitum e degli obblighi contrattuali: la mera esistenza di pagamenti contrattuali non esclude la giurisdizione amministrativa se il rapporto è una concessione con rilevanti obblighi di servizio pubblico.
  • Le spese processuali e gli oneri contributivi possono essere incrementati in favore della parte soccombente e va considerata l'applicazione dell'art.13 dPR n.115/2002 (e relative modifiche) per il contributo unificato.

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