Corte di giustizia, Sentenza C-700/22
Sentenza della Corte (Quarta Sezione) del 7 dicembre 2023. — RegioJet a. s. e STUDENT AGENCY k.s. contro České dráhy, a.s. e a. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Nejvyšší soud. — Rinvio pregiudiziale – Regolamento (UE) 2015/1589 – Aiuti esistenti e nuovi aiuti – Aiuti concessi in violazione delle norme procedurali previste all’articolo 108, paragrafo 3, TFUE – Scadenza del termine di prescrizione previsto all’articolo 17 del regolamento (UE) 2015/1589 – Obbligo per il giudice nazionale di ordinare il recupero dell’aiuto. — Causa C-700/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte chiarisce che la prescrizione decennale del regolamento 2015/1589 riguarda soltanto l’azione della Commissione e non incide sui poteri dei giudici nazionali nei casi di aiuti concessi in violazione dell’obbligo di notifica. Di conseguenza, anche se l’aiuto diventa "esistente" ai fini del regolamento, il giudice nazionale può comunque ordinarne il recupero. La decisione ribadisce la funzione complementare dei giudici nazionali nel garantire l’effetto utile dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE.
Aiuti di Stato illegali: il decorso della prescrizione decennale per i poteri della Commissione non impedisce al giudice nazionale di ordinare il recupero dell’aiuto concesso senza previa notifica.
La questione giuridica
Se l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE debba essere interpretato nel senso che un giudice nazionale, investito da un terzo concorrente, deve ordinare la restituzione di un aiuto concesso in violazione dell’obbligo di notifica preventiva, anche quando sia scaduto il termine di prescrizione di dieci anni previsto dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/1589, con conseguente qualificazione dell’aiuto come aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), iv), e dell’articolo 17, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
Principio di diritto
L’articolo 108, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che i giudici nazionali possono ordinare il recupero di un aiuto di Stato concesso senza previa notifica alla Commissione, anche se è scaduto il termine di prescrizione decennale previsto dall’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 e l’aiuto è quindi considerato "esistente" ai fini di tale regolamento; infatti quel termine disciplina solo i poteri della Commissione e non limita i poteri-doveri dei giudici nazionali di trarre tutte le conseguenze della violazione dell’obbligo di notifica.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Articolo 107, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 1, TFUE
- Articolo 108, paragrafo 3, TFUE
- Regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 1, lettera b), iv), regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 1, lettera f), regolamento (UE) 2015/1589
- Articolo 17, paragrafi 1, 2 e 3, regolamento (UE) 2015/1589
- Regolamento (CE) n. 659/1999
- Articolo 15 regolamento (CE) n. 659/1999
Aiuti di Stato concessi senza notifica e prescrizione dei poteri della Commissione
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Nejvyšší soud (Corte suprema della Repubblica ceca) in una controversia tra due imprese concorrenti e un’impresa ferroviaria pubblica, insieme alle autorità ceche, relativa al recupero di un presunto aiuto di Stato. La questione centrale è se la scadenza del termine di prescrizione decennale previsto dal regolamento (UE) 2015/1589 impedisca al giudice nazionale di ordinare la restituzione dell’aiuto.
Fatti e procedimento principale
Nel 2008 České dráhy ha concluso un contratto con l’Amministrazione nazionale delle ferrovie per il trasferimento di parte delle sue attività. RegioJet e STUDENT AGENCY hanno sostenuto che il prezzo ottenuto nell’operazione integrasse un aiuto di Stato illegale, perché non notificato alla Commissione e non autorizzato. Il giudice del rinvio ha quindi chiesto se, una volta decorso il termine di prescrizione di dieci anni di cui all’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589, il giudice nazionale possa ancora ordinare il recupero dell’aiuto, nonostante il regolamento qualifichi l’aiuto come aiuto esistente.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, che impone l’obbligo di notifica preventiva e il divieto di esecuzione prima della decisione della Commissione;
- l’articolo 107, paragrafo 1, TFUE, per la nozione di aiuto di Stato;
- il regolamento (UE) 2015/1589, in particolare l’articolo 1, lettera f), che definisce gli aiuti illegali, e l’articolo 17, paragrafi 1 e 3, sulla prescrizione dei poteri della Commissione e sulla trasformazione dell’aiuto in aiuto esistente;
- il previgente regolamento (CE) n. 659/1999, il cui articolo 15 conteneva una disciplina identica.
Ragionamento della Corte
La Corte ricorda anzitutto il ruolo complementare ma distinto della Commissione e dei giudici nazionali: la valutazione della compatibilità degli aiuti con il mercato interno spetta in via esclusiva alla Commissione, mentre i giudici nazionali devono tutelare i diritti dei singoli derivanti dalla violazione dell’obbligo di notifica. In tale prospettiva, i giudici nazionali devono trarre tutte le conseguenze della violazione dell’articolo 108, paragrafo 3, TFUE, anche quanto alla validità degli atti di esecuzione e al recupero dell’aiuto illegittimamente concesso.
La Corte precisa che l’articolo 17 del regolamento 2015/1589 disciplina solo i poteri della Commissione in materia di recupero e ha natura procedurale. Esso non contiene regole sui poteri o sugli obblighi dei giudici nazionali, che restano disciplinati dal Trattato e dalla giurisprudenza della Corte. Ne consegue che la scadenza del termine di prescrizione non può:
- regolarizzare retroattivamente l’illegalità dell’aiuto;
- privare di effetto utile l’obbligo di notifica preventiva;
- impedire un’azione di recupero dinanzi ai giudici nazionali secondo il diritto interno, nel rispetto dei principi di equivalenza ed effettività.
La Corte richiama inoltre la propria giurisprudenza, in particolare le sentenze Transalpine Ölleitung in Österreich, Fallimento Traghetti del Mediterraneo ed Eesti Pagar, per ribadire che il termine di prescrizione non si applica né direttamente né indirettamente, né per analogia, al recupero nazionale di un aiuto illegittimo.
Decisione
La Corte risponde che l’articolo 108, paragrafo 3, TFUE deve essere interpretato nel senso che i giudici nazionali possono ordinare il rimborso di un aiuto di Stato concesso in violazione dell’obbligo di notifica, anche se il termine di prescrizione dell’articolo 17, paragrafo 1, del regolamento 2015/1589 è scaduto e l’aiuto deve quindi considerarsi aiuto esistente ai sensi dell’articolo 1, lettera b), iv), e dell’articolo 17, paragrafo 3, del medesimo regolamento.
Principio affermato
La prescrizione dei poteri della Commissione non estingue l’obbligo del giudice nazionale di garantire la tutela derivante dall’articolo 108, paragrafo 3, TFUE: se un aiuto è stato concesso senza previa notifica, il recupero può essere ordinato anche dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 17 del regolamento 2015/1589, fermo restando l’applicazione del diritto nazionale di esecuzione e dei principi di equivalenza ed effettività.
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