Sentenza del 22/05/2015 n. 10589 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale del Piemonte che aveva annullato l'avviso di accertamento IRPEF relativo al 1999, fondato su un maggior reddito di partecipazione attribuito alla contribuente ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. n. 917 del 1986. Il maggior reddito derivava dalla plusvalenza realizzata dalla società di persone mediante la cessione di un'azienda. Il motivo accolto riguardava la violazione del principio del contraddittorio, poiché la controversia coinvolgeva necessariamente la società e tutti i soci, mentre il giudizio era stato trattato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso dell'Agenzia delle entrate e ha dichiarato assorbiti gli altri motivi. Ha ritenuto nullo l'intero processo per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti della società di persone e di tutti i soci. Di conseguenza, ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale, travolgendo anche la decisione di primo grado, e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria provinciale di Torino per un nuovo giudizio con la partecipazione di tutti i soggetti necessari. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5
L'unitarietà dell'accertamento comporta l'automatica imputazione dei redditi ai soci, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili e indipendentemente dalla percezione degli stessi.
Nelle società di persone, il reddito accertato in capo alla società viene imputato per trasparenza ai soci. Pertanto, quando si contestano gli elementi comuni dell'accertamento, la controversia riguarda necessariamente la società e tutti i soci.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14
Il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio.
Quando ricorre un litisconsorzio necessario tra società di persone e soci, tutti i soggetti devono partecipare allo stesso processo; in mancanza, il giudice deve ordinare l'integrazione del contraddittorio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29
È richiamata la possibilità di riunire procedimenti connessi, quale alternativa organizzativa all'integrazione o alla gestione separata delle controversie, quando ne ricorrano i presupposti.
Art. 101 c.p.c.
La mancata partecipazione al processo di tutti i litisconsorti necessari determina una violazione del principio del contraddittorio e la nullità del giudizio.
Art. 111, comma 2, Costituzione
Il principio del giusto processo e del contraddittorio impone che tutti i soggetti titolari delle posizioni coinvolte possano partecipare al giudizio.
Cass., Sezioni Unite, sentenza n. 14815 del 2008
La controversia sull'accertamento unitario di una società di persone e dei suoi soci non può essere decisa separatamente, salvo che siano dedotte questioni esclusivamente personali di uno dei soggetti.
Massime di principio
- Quando un accertamento fiscale riguarda il reddito di una società di persone e produce conseguenze automatiche sui redditi dei soci, la controversia deve normalmente coinvolgere la società e tutti i soci nello stesso processo.
- Se manca anche uno solo dei litisconsorti necessari, il giudizio può essere dichiarato nullo, anche d'ufficio e in ogni stato o grado del procedimento.
- La nullità per violazione del contraddittorio può travolgere l'intero processo e le decisioni già emesse, imponendo la ripetizione del giudizio davanti al giudice competente.
- Fa eccezione il caso in cui il contribuente deduca una questione esclusivamente personale, non collegata agli elementi comuni dell'accertamento societario.
- L'annullamento della sentenza per ragioni processuali non equivale a una decisione definitiva sulla fondatezza o infondatezza dell'accertamento fiscale: la questione sostanziale deve essere esaminata nel giudizio di rinvio.
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