Cassazione Civile, Sentenza n. 8646/2022 del 16/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
La società contribuente impugnava la sentenza della CTR che aveva accolto l'appello dell'Agenzia avverso la precedente decisione favorevole della CTP rispetto a un avviso di accertamento per imposte dirette e IVA relative al 2006. Al centro della controversia vi era la ripresa fiscale di costi ripartiti tra società del gruppo: la CTR aveva ritenuto che il contribuente non avesse assolto l'onere di dimostrare l'effettività, la determinabilità, la congruità e l'inerenza dei costi dedotti e detraibili, e che la modalità di riparto fosse antieconomica. La ricorrente ha dedotto in cassazione vari motivi, tra cui vizio di motivazione e dispositivo, violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, e violazioni di norme tributari (art.109 TUIR, art.19 DPR 633/1972) e di principio sull'onere della prova (art.2697 c.c.), contestando anche la valutazione probatoria e la presunta doppia imposizione derivante dall'adesione al consolidato fiscale della capogruppo.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili le censure: non c'era contraddittorietà della motivazione ma un errore materiale nella formulazione del dispositivo; l'appello dell'Agenzia poteva produrre l'effetto devolutivo sul giudizio di primo grado; la CTR poteva utilizzare argomentazioni difensive alternative (criterio analitico vs proporzionale) poiché non si trattava di nuove eccezioni; la ricorrente non ha respinto adeguatamente le deduzioni dell'Amministrazione né riprodotto i documenti essenziali richiesti dal giudice di legittimità; l'adesione al consolidato fiscale della capogruppo non impedisce le riprese IVA/IRAP in capo alle consociate; la Corte non è competente a rivedere la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito. Sono state condannate le spese di lite a carico della ricorrente e disposta la liquidazione delle stesse.
Norme richiamate
art. 360 cod. proc. civ.
art. 360, primo comma, nn. 3,4,5 cod. proc. civ.
La Corte applica i motivi di cassazione previsti dall'art.360 per verificare violazioni di legge, vizio motivazionale, omesso esame di fatto decisivo e violazione delle norme probatorie; rigetta le censure ritenendo inammissibili o infondate quelle che impongono revisione del merito.
art. 2697 cod. civ.
Richiamato in relazione all'onere della prova: la Corte conferma che grava sul contribuente dimostrare l'inerenza, l'esistenza e la documentazione del costo dedotto/detraibile.
art. 109 TUIR (d.P.R. 917/1986)
art. 109 d.P.R. n. 917 del 1986
Norma sulla deducibilità dei costi: la Corte ricorda che la prova dell'inerenza del costo incombe sul contribuente e che l'incongruenza del criterio di riparto è un elemento indiziario a carico dello stesso.
art. 19 DPR 633/1972
art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972
Norma sulla detrazione IVA: la Corte ribadisce che l'onere probatorio sulla detraibilità dell'IVA grava sul contribuente e che l'Amministrazione può contestare la detrazione sulla base della mancanza di documentazione, inerenza o antieconomicità.
art. 117 e ss. TUIR (consolidato)
Richiamato per respingere l'eccezione della ricorrente: l'adesione al consolidato IRES della capogruppo non neutralizza le autonome obbligazioni IVA e IRAP delle consociate; quindi non impedisce riprese fiscali in capo alle stesse.
art. 57 D.Lgs. 31/12/1992 n.546
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, comma 2
Citato per il divieto di nuove eccezioni in appello: la Corte distingue tra nuove eccezioni in senso tecnico (proibite) e difese/dimostrazioni alternative dell'Amministrazione (ammissibili).
art. 9 d.P.R. 917/1986
art. 9 del d.P.R. n. 917 del 1986
Riferimento al principio del valore normale/transfer pricing: lo scostamento dal valore normale può assumere rilievo indiziario ai fini della valutazione di antieconomicità e carenza di inerenza nelle operazioni infragruppo.
art. 100 cod. proc. civ.
Richiamato per sottolineare che la parte (qui la contribuente) non ha interesse a far valere una mancata pronuncia su motivo di appello dell'altra parte (Agenzia).
art. 13 d.P.R. 115/2002
art. 13, comma 1 quater del d.P.R. 115 del 2002
Norma sul contributo unificato: la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per l'eventuale versamento aggiuntivo del contributo unificato da parte della ricorrente.
Massime di principio
- Onere della prova: in tema di imposte dirette e IVA, spetta al contribuente dimostrare l'esistenza, la documentazione, l'inerenza e la congruità dei costi dedotti o dell'IVA detratta; in assenza di prova sufficiente l'amministrazione può riprendere i costi.
- Argomentazioni dell'Amministrazione: l'Agenzia può presentare in appello difese e criteri alternativi volti a contestare la fondatezza delle eccezioni dedotte in primo grado; non si tratta necessariamente di nuove eccezioni in senso tecnico.
- Valutazione dell'antieconomicità: lo scostamento dal valore normale o criteri di riparto incongrui sono elementi indiziari legittimi per contestare la deducibilità/detraibilità dei costi nelle operazioni infragruppo.
- Consolidato fiscale: l'adesione al consolidato IRES della capogruppo non impedisce l'accertamento e le riprese IVA/IRAP in capo alle singole consociate, che hanno obbligazioni tributarie autonome.
- Limiti del giudice di legittimità: la Corte di cassazione non rifa la valutazione di fatto compiuta dal giudice di merito; i motivi devono essere autosufficienti e riprodurre i documenti essenziali se si censura il mancato esame degli stessi.
- Vizi di motivazione e dispositivo: la contraddittorietà della motivazione sussiste solo se vi sono argomentazioni contrastanti che impediscono di comprendere la ratio decidendi; errori materiali di redazione non implicano automaticamente nullità.
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