Messaggio numero 11533 del 17-07-2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento conferma che i versamenti in scadenza tra il 1° e il 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza maggiorazioni. Il differimento vale anche per i contributi previdenziali e assistenziali, mentre per i datori di lavoro con flusso Uniemens resta invariato il termine di trasmissione della denuncia contributiva all’ultimo giorno del mese. Per le aziende autorizzate al differimento per ferie collettive, i giorni decorrono dal 16 agosto e gli interessi dal 20 agosto.
Differimento al 20 agosto dei versamenti F24/F24EP e contributivi
Differimento dei versamenti e degli adempimenti contributivi di agosto
Il documento chiarisce l’applicazione del differimento dei termini previsto dall’art. 3-quater della legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 28/04/2012, Supplemento Ordinario n. 85. La finalità è consentire il pagamento, senza maggiorazioni, delle somme in scadenza nel periodo feriale di agosto.
Ambito di applicazione del differimento
Il differimento riguarda i versamenti delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, quando la scadenza cade tra il giorno 1 e il giorno 20 agosto di ogni anno. In tal caso, i pagamenti possono essere effettuati entro il 20 agosto senza applicazione di alcuna maggiorazione.
Sono inclusi:
- tutti i versamenti unitari da effettuarsi con modelli F24 e F24EP;
- i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro;
- i contributi dovuti dai committenti/associanti per rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro;
- i contributi dovuti dai venditori a domicilio;
- i contributi dovuti dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Istituto.
Adempimenti Uniemens
Per i datori di lavoro che utilizzano il flusso Uniemens, il termine per la trasmissione della denuncia contributiva non subisce variazioni e resta fissato all’ultimo giorno del mese.
Aziende autorizzate al differimento per ferie collettive
Per le aziende autorizzate, per il mese di luglio, al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, il documento precisa che:
- i giorni di differimento decorrono comunque dal 16 agosto;
- gli interessi di differimento decorrono dal termine differito, cioè dal 20 agosto.
Riferimento finale
Il testo è sottoscritto dal Direttore Generale Nori e ha natura di precisazione operativa in materia di scadenze contributive e versamenti estivi.
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