Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 11533 del 17-07-2013

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento conferma che i versamenti in scadenza tra il 1° e il 20 agosto possono essere effettuati entro il 20 agosto senza maggiorazioni. Il differimento vale anche per i contributi previdenziali e assistenziali, mentre per i datori di lavoro con flusso Uniemens resta invariato il termine di trasmissione della denuncia contributiva all’ultimo giorno del mese. Per le aziende autorizzate al differimento per ferie collettive, i giorni decorrono dal 16 agosto e gli interessi dal 20 agosto.

Differimento al 20 agosto dei versamenti F24/F24EP e contributivi

Differimento dei versamenti e degli adempimenti contributivi di agosto

Il documento chiarisce l’applicazione del differimento dei termini previsto dall’art. 3-quater della legge 26 aprile 2012, n. 44, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, pubblicato sulla G.U. n. 99 del 28/04/2012, Supplemento Ordinario n. 85. La finalità è consentire il pagamento, senza maggiorazioni, delle somme in scadenza nel periodo feriale di agosto.

Ambito di applicazione del differimento

Il differimento riguarda i versamenti delle somme di cui agli articoli 17 e 20, comma 4, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, quando la scadenza cade tra il giorno 1 e il giorno 20 agosto di ogni anno. In tal caso, i pagamenti possono essere effettuati entro il 20 agosto senza applicazione di alcuna maggiorazione.

Sono inclusi:

  • tutti i versamenti unitari da effettuarsi con modelli F24 e F24EP;
  • i contributi previdenziali e assistenziali dovuti dai datori di lavoro;
  • i contributi dovuti dai committenti/associanti per rapporti di collaborazione o associazione in partecipazione con apporto di solo lavoro;
  • i contributi dovuti dai venditori a domicilio;
  • i contributi dovuti dai titolari di posizione assicurativa in una delle gestioni amministrate dall’Istituto.

Adempimenti Uniemens

Per i datori di lavoro che utilizzano il flusso Uniemens, il termine per la trasmissione della denuncia contributiva non subisce variazioni e resta fissato all’ultimo giorno del mese.

Aziende autorizzate al differimento per ferie collettive

Per le aziende autorizzate, per il mese di luglio, al differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive, il documento precisa che:

  • i giorni di differimento decorrono comunque dal 16 agosto;
  • gli interessi di differimento decorrono dal termine differito, cioè dal 20 agosto.

Riferimento finale

Il testo è sottoscritto dal Direttore Generale Nori e ha natura di precisazione operativa in materia di scadenze contributive e versamenti estivi.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.