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Messaggio

Messaggio numero 11498 del 17-07-2013

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Direzione Regionale per l’Emilia Romagna ha comunicato l’esclusione della struttura termale Albergo delle Terme di Castel San Pietro (BO) dalla Convenzione, a decorrere dal 10° turno della stagione termale in corso (29 luglio/10 agosto). Le modifiche sono già state inserite nella procedura automatizzata.

Esclusione dalla Convenzione della struttura termale Albergo delle Terme di Castel San Pietro

Esclusione dalla Convenzione della struttura termale di Castel San Pietro

Il documento comunica che la Direzione Regionale per l’Emilia Romagna ha disposto l’esclusione dalla Convenzione della struttura termale "Albergo delle Terme di Castel San Pietro" (BO). L’effetto decorre dal 10° turno della stagione termale in corso, corrispondente al periodo 29 luglio/10 agosto.

Decorrenza e ambito dell’esclusione

L’esclusione riguarda esclusivamente la struttura termale indicata e si applica a partire dal 10° turno della stagione termale in corso. Il riferimento temporale esplicitato è il periodo dal 29 luglio al 10 agosto.

Aggiornamenti procedurali

Il documento dà atto che sono già state effettuate le relative modifiche nella procedura automatizzata, così da recepire l’esclusione comunicata.

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