Salta al contenuto
Messaggio

Messaggio numero 11243 del 11-07-2013

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il documento illustra gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n. 116/2013 sulla trattenuta del contributo di perequazione introdotto dal 1° agosto 2011 per le pensioni superiori a 90.000 euro lordi annui. Vengono indicate le modalità di sospensione e di rimborso delle trattenute per il 2013 nelle diverse gestioni previdenziali (privata, ex ENPALS, ex INPDAP) e gli aggiornamenti delle procedure e dei flussi del Casellario Pensioni.

Sospensione e restituzione del contributo di perequazione sulle pensioni per il 2013

Sospensione del contributo di perequazione e modalità di rimborso per il 2013

Il documento dà conto degli effetti della sentenza n. 116/2013 della Corte Costituzionale sulla disciplina del contributo di perequazione istituito dall’articolo 18, comma 22-bis, della legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall’articolo 24, comma 31-bis, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Il contributo, applicato dal 1° agosto 2011 al 31 dicembre 2014 sui trattamenti pensionistici complessivamente superiori a 90.000 euro lordi annui, viene dichiarato illegittimo; il testo descrive quindi le modalità di rideterminazione degli importi di pensione e di restituzione delle trattenute operate nell’anno 2013.

Ambito generale e principi di restituzione

Il documento precisa che, per il 2013, le somme trattenute a titolo di contributo di perequazione devono essere restituite secondo modalità differenziate in base alla gestione previdenziale di appartenenza. In generale, il rimborso comporta anche la riliquidazione della tassazione, perché le somme precedentemente esentate vengono assoggettate alla tassazione corrente. Viene inoltre anticipato che, con un successivo messaggio, saranno comunicate le modalità di restituzione delle trattenute relative agli anni 2011 e 2012.

Gestione privata

Per la gestione privata la trattenuta del contributo di perequazione viene sospesa dalla rata di agosto 2013. Sulla cedola di agosto 2013 si procede quindi a:

  • ripristinare il pagamento senza il contributo;
  • rideterminare la tassazione in funzione del nuovo maggiore imponibile.

Per i titolari di più prestazioni assoggettate al contributo, la restituzione viene effettuata su ciascuna pensione in base agli importi trattenuti. Per le pensioni in totalizzazione viene rideterminata la quota a carico di ciascun ente. Nella stessa mensilità di agosto sono restituite anche le somme trattenute a titolo di contributo di perequazione per l’anno 2013. Il conguaglio fiscale viene effettuato contestualmente alla restituzione. Le procedure di prima liquidazione e di ricostituzione delle pensioni risultano aggiornate in modo da non calcolare più il contributo.

Gestione ex ENPALS

Per la gestione ex ENPALS la trattenuta viene sospesa dalla rata di luglio 2013. Sulle cedole di luglio 2013 si provvede a:

  • ripristinare il pagamento senza il contributo;
  • ricalcolare la tassazione corrente in relazione al maggior imponibile.

Nella stessa mensilità di luglio vengono rimborsate le trattenute effettuate a titolo di contributo di perequazione da gennaio a giugno 2013. Il conguaglio fiscale sulle somme arretrate è disposto sulla rata di pensione del mese di dicembre 2013.

Gestione ex INPDAP

Anche per la gestione ex INPDAP la trattenuta viene sospesa dalla rata di luglio 2013. Sulla rata di luglio 2013 si procede a:

  • ripristinare il pagamento senza il contributo;
  • rideterminare la tassazione in funzione del nuovo maggiore imponibile.

Le somme trattenute a titolo di contributo di perequazione per l’anno 2013 sono restituite sulla mensilità di agosto. Il documento specifica che tali somme saranno tassate:

  • con tassazione ad aliquota massima nel caso di titolari di unica prestazione;
  • con tassazione ad aliquota proporzionale nel caso di titolari di plurime prestazioni pensionistiche.

Poiché la restituzione è attivata centralmente, gli operatori di sede devono astenersi da lavorazioni locali finalizzate al rimborso delle ritenute in parola.

Casellario Pensioni e flussi informativi

Il Casellario Pensioni ha già rideterminato gli imponibili senza applicare il contributo di perequazione. La consueta elaborazione per tassazione unificata e perequazione cumulata, effettuata nel mese di giugno, è stata eseguita senza considerare il contributo. L’importo eventualmente calcolato in precedenza per il 2013 è stato sommato all’imponibile fiscale dell’anno in corso.

Di conseguenza, i flussi di comunicazione vengono inviati agli enti con l’azzeramento del contributo di perequazione. La circostanza è inoltre evidenziata sul sito del Casellario Pensioni tramite un’apposita news.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.