Messaggio numero 11761 del 22-07-2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento chiarisce che i lavoratori in mobilità possono essere assunti con contratto di apprendistato per qualificazione o riqualificazione professionale, con applicazione del regime contributivo agevolato ex legge 223/1991 e delle ordinarie tutele dell’apprendistato. Dopo 18 mesi di agevolazione, resta il solo contributo lavoratore al 5,84% mentre la contribuzione datoriale torna piena; sono inoltre indicate le modalità Uniemens e i codici da utilizzare.
apprendistato per lavoratori in mobilità e relativo regime contributivo
Apprendistato per lavoratori in mobilità: inquadramento e finalità
Il documento analizza la possibilità di assumere in apprendistato i lavoratori in mobilità ai sensi dell’articolo 7, comma 4, del D.lgs. 167/2011 (Testo unico dell’apprendistato). L’istituto è finalizzato alla qualificazione o riqualificazione professionale del lavoratore e consente, per tale specifica fattispecie, di derogare ai limiti anagrafici ordinari dell’apprendistato e alla disciplina generale sui licenziamenti, applicandosi invece la normativa sui licenziamenti individuali di cui alla legge n. 604/1966.
Il testo richiama anche l’interpretazione ministeriale secondo cui il ricorso a questa tipologia era già possibile dall’entrata in vigore del Testo unico, negli ambiti in cui la nuova disciplina fosse operativa. In mancanza di tale operatività, per i lavoratori in mobilità continuava a trovare applicazione la disciplina previgente, ferma restando la normativa sui licenziamenti individuali e il regime contributivo della legge n. 223/1991.
Regime contributivo agevolato
Sul piano contributivo, l’articolo 7, comma 4, prevede per questi lavoratori l’applicazione del regime agevolato di cui all’articolo 25, comma 9, della legge n. 223/1991 e, ove spettante, dell’incentivo di cui all’articolo 8, comma 4, della medesima legge.
La circolare n. 128/2012 viene richiamata per precisare che, per i primi 18 mesi dalla data di assunzione, la contribuzione complessiva è pari al 15,84%, così composta:
- 10% a carico del datore di lavoro;
- 5,84% a carico del lavoratore.
Terminato il periodo agevolato di 18 mesi:
- la quota a carico del lavoratore resta pari al 5,84% per tutta la durata del contratto di apprendistato;
- la contribuzione datoriale diviene dovuta in misura piena.
Natura del rapporto e coperture assicurative
Il documento sottolinea che, nonostante le peculiarità normative e contributive, il rapporto mantiene la natura di apprendistato fino alla scadenza contrattualmente prevista in relazione alla tipologia applicata.
Di conseguenza, restano applicabili le forme assicurative previste dall’articolo 2, comma 2, del Testo unico dell’apprendistato, e cioè:
- IVS;
- CUAF;
- malattia;
- maternità;
- ASpI.
Per tali assicurazioni, le misure contributive sono quelle ordinarie previste dal settore di classificazione dell’azienda, indicato in modo esemplificativo come:
- industria;
- artigianato;
- agricoltura;
- credito/assicurazioni;
- commercio/terziario.
Restano inoltre applicabili le eventuali riduzioni di legge, ad esempio per la CUAF. Il documento precisa anche che continuano a operare le misure compensative a favore della previdenza complementare e/o del Fondo di Tesoreria, secondo quanto previsto dall’articolo 10 del D.lgs. 252/2005 e dall’articolo 8 del D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, e successive modificazioni.
Esempio di calcolo contributivo
A titolo esemplificativo, per un apprendista assunto dalle liste di mobilità ex lege n. 223/1991 da un’impresa commerciale con CUAF ridotta, le misure contributive successive al 18° mese e fino alla scadenza del contratto sono riportate come segue:
- IVS: 29,65% (23,81% datore di lavoro + 5,84% lavoratore);
- CUAF: 0,43%;
- maternità: 0,24%;
- malattia: 2,44%;
- ASpI: 1,61%;
- totale: 34,37%.
Modalità operative Uniemens
Per la compilazione del flusso Uniemens, il documento conferma le disposizioni della circolare n. 128/2012.
In particolare, i lavoratori assunti con contratto di apprendistato dalle liste di mobilità devono essere identificati, dal 19° mese in poi, mediante:
- elemento con codice "5";
- elemento con codice "J5".
Riferimenti temporali e normativi richiamati
Il testo richiama i seguenti riferimenti:
- D.lgs. 167/2011, entrato in vigore il 25/10/2011;
- articolo 7, comma 4, del D.lgs. 167/2011;
- legge n. 604/1966;
- legge n. 223/1991, in particolare articoli 8, comma 4, e 25, comma 9;
- circolare n. 29/2011;
- circolare n. 128/2012;
- D.lgs. 252/2005, articolo 10;
- D.L. 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248.
Il documento chiarisce infine che l’operatività della riforma dipendeva dal recepimento da parte della singola Regione, della contrattazione collettiva di riferimento o di eventuali accordi interconfederali, per i profili di rispettiva competenza.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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