Regolamento (UE) 2023/204
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/204 della Commissione del 28 ottobre 2022 che stabilisce specifiche tecniche, norme e procedure per il sistema di interfaccia unica marittima europea a norma del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento di esecuzione completa il quadro dell’EMSWe fissando requisiti tecnici dettagliati per le interfacce nazionali, i modelli digitali armonizzati e le banche dati comuni necessarie allo scambio dei dati marittimi. Definisce inoltre il contenuto e le modalità di pubblicazione degli orari di arrivo e partenza delle navi, nonché la struttura del sito di supporto online e degli indirizzi internet armonizzati. Infine disciplina la banca dati EMSWe per le navi, la banca dati comune dei siti e la banca dati comune Hazmat, comprese procedure di aggiornamento, prestazioni minime e misure di sicurezza, oltre all’elenco delle informazioni della dichiarazione sommaria di entrata rilevanti per l’interfaccia unica marittima nazionale.
Stabilisce specifiche tecniche, norme e procedure per l’interfaccia unica marittima europea (EMSWe), inclusi interfaccia utente armonizzata, fogli elettronici digitali, siti di supporto, orari di arrivo/partenza e banche dati comuni per navi, siti portuali e merci pericolose.
Ambito di applicazione
Si applica agli Stati membri, alle loro interfacce uniche marittime nazionali, ai dichiaranti che presentano formalità per gli scali in porto e, per le parti pertinenti, alla Commissione e all’EMSA nella configurazione e gestione dei servizi comuni previsti dal regolamento (UE) 2019/1239. Riguarda il settore marittimo e gli scali nei porti, nonché lo scambio di dati connesso agli obblighi di dichiarazione, alle informazioni sulle navi, ai codici dei siti/impianti portuali, alle merci pericolose e inquinanti e a talune informazioni della dichiarazione sommaria di entrata. Si applica dal 15 agosto 2025; resta ferma l’esclusione, per le informazioni pubblicamente disponibili sugli orari di arrivo e partenza, delle navi che trasportano carichi sensibili ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 8, del regolamento (UE) 2019/1239.
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/204: specifiche tecniche per l’EMSWe
Il regolamento dà attuazione al regolamento (UE) 2019/1239, che istituisce il sistema di interfaccia unica marittima europea (European Maritime Single Window environment, EMSWe). La finalità è armonizzare i canali digitali di dichiarazione e gli strumenti comuni necessari per rendere uniforme, interoperabile e più efficiente la trasmissione delle formalità marittime negli Stati membri.
Ambito e finalità del regolamento
Il testo riguarda le interfacce uniche marittime nazionali, i dichiaranti, gli scali in porto e i servizi comuni gestiti a livello UE. Le considerazioni evidenziano l’esigenza di garantire un’esperienza utente omogenea, riuso dei dati, interoperabilità tra sistemi nazionali e centrali, disponibilità di banche dati comuni e pubblicazione standardizzata di informazioni operative come gli orari di arrivo e partenza.
Interfaccia grafica utente armonizzata
L’allegato I stabilisce che l’interfaccia grafica utente di ciascuna interfaccia unica marittima nazionale debba comprendere almeno una "pagina di destinazione" pubblica e un'
Disposizioni principali
Definizioni
L’articolo 1 rinvia alle definizioni del regolamento (UE) 2019/1239 e introduce nozioni specifiche come "formalità", "area utente", "foglio elettronico", "file di foglio elettronico", "cella di dati" e "record della nave".
Interfacce armonizzate e modelli di fogli elettronici
L’articolo 2 rinvia all’allegato I per le funzionalità comuni dell’interfaccia grafica utente e per il contenuto dei modelli di fogli elettronici digitali armonizzati. La Commissione deve rendere disponibili modelli standard per numerose formalità marittime, coerenti con la serie di dati EMSWe e in formato XLSX.
Orari di arrivo e partenza, sito di supporto e indirizzi internet
L’articolo 3 rinvia agli allegati II, III e IV per le specifiche tecniche sulla pubblicazione degli orari di arrivo e partenza, per la struttura armonizzata del sito di supporto online e per il formato uniforme degli indirizzi internet delle interfacce nazionali e dei relativi servizi.
Banche dati comuni EMSWe
L’articolo 4 rinvia agli allegati V, VI e VII per le specifiche relative alla banca dati EMSWe per le navi, alla banca dati comune dei siti e alla banca dati comune Hazmat, incluse raccolta, archiviazione, aggiornamento, comunicazione dei dati e requisiti tecnici di sicurezza e prestazione.
Informazioni pertinenti della dichiarazione sommaria di entrata
L’articolo 5 rinvia all’allegato VIII, che limita le informazioni della dichiarazione sommaria di entrata da mettere a disposizione dell’interfaccia unica marittima nazionale ai dati presentati dal vettore marittimo o dal suo rappresentante a livello di intestazione e di spedizione master, comprese le informazioni sugli articoli della spedizione master.
Entrata in vigore e applicazione
L’articolo 6 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE e l’applicazione dal 15 agosto 2025, in coerenza con la data di applicazione del regolamento (UE) 2019/1239.
Come è indicizzato
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