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Regolamento

Regolamento (UE) 2022/2099

Regolamento (UE) 2022/2099 della Commissione del 28 ottobre 2022 che stabilisce la chiusura delle attività di pesca del gambero rosso nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM per le navi battenti bandiera italiana e aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri

Normativa europea32022R2099

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento constata l’esaurimento per il 2022 dello sforzo di pesca massimo consentito all’Italia per il gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM. Di conseguenza dispone la chiusura delle attività di pesca per le navi italiane di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri a decorrere dal 31 luglio 2022. Dal medesimo momento sono vietati anche la detenzione a bordo, il trasferimento, il trasbordo e lo sbarco delle catture di tale stock.

Chiusura delle attività di pesca del gambero rosso nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM per le navi italiane di lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri.

Ambito di applicazione

Si applica alle navi battenti bandiera italiana o immatricolate in Italia aventi lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri, limitatamente alle attività di pesca del gruppo di stock di gambero rosso nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (CGPM). L’effetto della misura decorre dalla data di chiusura indicata in allegato, fissata al 31 luglio 2022, con conseguente divieto di ulteriori operazioni di pesca e di gestione a bordo delle catture dopo tale data.

Chiusura delle attività di pesca del gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11 per le navi italiane ≥ 24 m

Il regolamento della Commissione (UE) 2022/2099 dà attuazione al meccanismo di controllo dello sforzo di pesca previsto dal regolamento (CE) n. 1224/2009, prendendo atto che per il 2022 lo sforzo massimo consentito attribuito all’Italia per il gambero rosso nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM è stato raggiunto. In coerenza con le possibilità di pesca definite dal regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio, la Commissione dispone quindi la chiusura immediata della pesca per il segmento di flotta interessato.

Presupposti della chiusura

Dai considerando emerge che la Commissione ha ricevuto informazioni dalle quali risulta il superamento/il raggiungimento del limite di sforzo massimo consentito per il 2022 relativo al gruppo di stock di gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11. La conseguenza giuridica è la necessità di vietare le attività di pesca di tale stock per preservare il rispetto dei contingenti/sforzi autorizzati nell’ambito della politica comune della pesca.

Ambito soggettivo e oggettivo

La misura riguarda esclusivamente:

  • navi battenti bandiera italiana;
  • navi immatricolate in Italia;
  • con lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri;
  • che operano sul gruppo di stock di gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11 della CGPM.

L’allegato identifica inoltre il codice del gruppo di sforzo di pesca EFF2/MED2_TR4 e fissa la data di chiusura al 31 luglio 2022.

Divieti operativi

Dalla data di chiusura indicata nell’allegato, le navi rientranti nell’ambito applicativo non possono più svolgere attività di pesca sullo stock interessato. Il divieto è esteso anche a tutte le principali operazioni successive alla cattura:

  • conservazione a bordo;
  • trasferimento;
  • trasbordo;
  • sbarco.

Il regolamento rende quindi inefficace ogni ulteriore attività riferita a catture effettuate dopo la data di chiusura.

Decorrenza e vincolatività

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tutti i regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Constatazione dell’esaurimento dello sforzo di pesca

Ai sensi dell’articolo 1, lo sforzo di pesca massimo consentito assegnato per il 2022 all’Italia per il gruppo di stock di gambero rosso nelle sottozone geografiche 8, 9, 10 e 11 della CGPM si considera raggiunto dalla data indicata nell’allegato. Il regolamento si fonda sul regolamento (CE) n. 1224/2009, articolo 36, paragrafo 2, e sulle possibilità di pesca fissate dal regolamento (UE) 2022/110 del Consiglio.

Divieto di pesca e operazioni connesse

L’articolo 2 vieta, dalla data di chiusura indicata in allegato, le attività di pesca del gruppo di stock da parte di navi battenti bandiera italiana o immatricolate in Italia con lunghezza fuori tutto pari o superiore a 24 metri. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture di tale stock effettuate dopo tale data.

Data di chiusura e identificazione dello stock

L’allegato identifica il gruppo di stock come "Gambero rosso nelle GSA 8, 9, 10 e 11", con codice del gruppo di sforzo di pesca EFF2/MED2_TR4, per l’Italia e per navi di lunghezza fuori tutto ≥ 24 m. La data di chiusura è fissata al 31.7.2022.

Entrata in vigore e efficacia

L’articolo 3 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescacontrollo delle attività di pescaconservazione delle risorse biologiche marine

Testo integrale

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