Regolamento (UE) 2022/2090
Regolamento (UE) 2022/2090 del Consiglio del 27 ottobre 2022 che stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici applicabili nel Mar Baltico per il 2023 e modifica il regolamento (UE) 2022/109 per quanto riguarda determinate possibilità di pesca in altre acque
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento stabilisce per il 2023 i limiti di cattura e le condizioni di esercizio della pesca nel Mar Baltico, in coerenza con la politica comune della pesca, con i pareri scientifici del CIEM e con il piano pluriennale per gli stock di merluzzo bianco, aringa e spratto nel Baltico. Mantiene o rafforza misure restrittive per stock in condizioni critiche, in particolare per merluzzo bianco e aringa del Baltico occidentale, e disciplina anche divieti stagionali, limiti alla pesca ricreativa e regole di flessibilità. Il regolamento modifica inoltre il regolamento (UE) 2022/109 aggiornando alcune possibilità di pesca per nasello, busbana norvegese e capelin.
Fissa per il 2023 le possibilità di pesca nel Mar Baltico per alcuni stock ittici e modifica talune possibilità di pesca in altre acque previste dal regolamento (UE) 2022/109.
Ambito di applicazione
Si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Baltico e, nei casi espressamente previsti, anche alla pesca ricreativa. Disciplina i TAC, i contingenti e le condizioni funzionalmente collegate per specifici stock nel Mar Baltico; inoltre modifica talune possibilità di pesca in altre acque (busbana norvegese, capelin e nasello) già fissate dal regolamento (UE) 2022/109. Sono previste esclusioni o regimi speciali per la ricerca scientifica, per talune attività costiere su piccola scala e per specifiche zone, periodi e attrezzi.
Regolamento (UE) 2022/2090 sulle possibilità di pesca nel Mar Baltico per il 2023
Il regolamento aggiorna il quadro dei TAC e dei contingenti per diversi stock del Mar Baltico, applicando i principi della politica comune della pesca, i pareri scientifici del CIEM e il piano pluriennale istituito dal regolamento (UE) 2016/1139. L’impostazione è fortemente conservativa per gli stock in condizioni critiche, con mantenimento di chiusure, limiti alle catture accessorie e misure di protezione delle zone e dei periodi di riproduzione.
Ambito di applicazione e fonti di riferimento
Il provvedimento si applica ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Baltico e, in via espressa, alla pesca ricreativa nei casi previsti. Le definizioni operative sono quelle del regolamento (UE) n. 1380/2013, con ulteriori definizioni per sottodivisione CIEM, TAC, contingente e pesca ricreativa. Il regolamento coordina la propria disciplina con il regolamento (CE) n. 1224/2009 sul controllo, con il regolamento (CE) n. 847/96 sulla gestione annuale dei TAC e con il regolamento (UE) n. 1380/2013 sulla flessibilità interannuale.
Criteri di fissazione dei TAC
Il Consiglio richiama l’obbligo di fissare i TAC sulla base dei pareri scientifici, tenendo conto delle implicazioni biologiche e socioeconomiche e della stabilità relativa delle attività di pesca tra Stati membri. Per gli stock soggetti a piani pluriennali, i TAC devono rispettare le regole specifiche del piano; per il Baltico ciò è particolarmente rilevante per merluzzo bianco, aringa e spratto. Il regolamento afferma anche la necessità di evitare una flessibilità eccessiva che comprometta il raggiungimento degli obiettivi di conservazione.
Stock in stato critico: merluzzo bianco e aringa del Baltico occidentale
Per l’aringa del Baltico occidentale e per il merluzzo bianco del Baltico orientale e occidentale il CIEM ha continuato a raccomandare zero catture per le pesche mirate, evidenziando biomasse inferiori ai livelli di riferimento biologico. Il regolamento mantiene quindi chiuse le pesche dirette e conferma TAC molto bassi per le catture accessorie inevitabili, accompagnati da ulteriori misure correttive. Per il merluzzo bianco del Baltico occidentale, nonostante un lieve miglioramento delle stime, il CIEM segnala una forte incertezza e una probabilità elevata che la biomassa resti sotto il Blim se si pescasse al livello FMSY; da qui la scelta di un approccio precauzionale.
Aringa del Baltico centrale, aringa del Golfo di Botnia, passera di mare e spratto
Per l’aringa del Baltico centrale, il TAC viene fissato in linea con l’articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/1139, alla luce dell’andamento della biomassa e dell’uso limitato della classe di età 2019. Per l’aringa del Golfo di Botnia, il TAC è fissato al valore più basso dell’intervallo FMSY, per evitare che lo stock scenda sotto il Btrigger. Per passera di mare e spratto, il regolamento tiene conto delle dinamiche interspecifiche con merluzzo bianco e aringa e colloca i TAC nel corrispondente intervallo FMSY inferiore.
Salmone, trota di mare e pesca ricreativa
Per il salmone nelle sottodivisioni 22-31 il regolamento conserva un quadro restrittivo: divieto generale di pesca ricreativa, con deroga limitata a un solo esemplare marcato per pescatore al giorno e con specifiche regole di cessazione della pesca dopo la prima cattura; è inoltre consentita la pesca ricreativa estiva a nord di 59° 30′ N entro quattro miglia nautiche. Vengono mantenute anche la flessibilità limitata tra le sottodivisioni 22-31 e la 32 e le misure volte a ridurre le dichiarazioni inesatte di catture di salmone. Per la trota di mare è confermato il divieto di pesca oltre le quattro miglia nautiche e il limite del 3 % di catture accessorie nella pesca del salmone.
Chiusure spaziali e stagionali per la protezione del merluzzo bianco
Il regolamento introduce chiusure stagionali importanti nelle sottodivisioni 25 e 26, nonché nelle sottodivisioni 22 e 23 e nella suddivisione 24, per proteggere le zone di riproduzione del merluzzo bianco. Sono previste deroghe puntuali per la ricerca scientifica, per alcune attività di piccola pesca costiera con attrezzi specifici e in acque poco profonde, e per talune catture di stock pelagici destinate al consumo umano diretto. Le attività interessate devono essere sempre controllabili dalle autorità nazionali competenti.
Flessibilità, sbarco e controlli
L’articolo 11 coordina l’applicazione del regolamento (CE) n. 847/96 con la flessibilità interannuale prevista dall’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013. L’articolo 12 impone l’uso dei codici stock dell’allegato per la trasmissione alla Commissione dei dati di cattura e sbarco. Nell’allegato sono inoltre dettagliati i TAC, i contingenti e le condizioni speciali, con specifiche esclusioni dell’applicazione di talune regole di flessibilità per alcuni stock e con l’indicazione di casi in cui il TAC è solo per catture accessorie o è subordinato alla ricerca scientifica.
Modifiche al regolamento (UE) 2022/109
Il regolamento aggiorna il regolamento (UE) 2022/109 su tre profili: nasello meridionale con TAC rivisto a 14 429; busbana norvegese con TAC preliminare per il periodo 1° novembre 2022-31 ottobre 2023; capelin groenlandese con contingenti ancora da fissare in attesa dell’accettazione dell’offerta da parte dell’Unione. Per il capelin viene richiamato il partenariato di pesca sostenibile con Groenlandia e Danimarca.
Decorrenza e applicazione
Le disposizioni entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione, ma si applicano in via generale dal 1° gennaio 2023. Alcune modifiche producono effetti retroattivi o con decorrenza specifica: il nasello dal 1° gennaio 2022, la busbana norvegese dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2023 e il capelin dal 15 ottobre 2022 al 15 aprile 2023. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e ambito soggettivo
L’articolo 1 stabilisce le possibilità di pesca per alcuni stock e gruppi di stock ittici nel Mar Baltico per il 2023 e modifica determinate possibilità di pesca in altre acque fissate dal regolamento (UE) 2022/109. L’articolo 2 limita l’applicazione ai pescherecci dell’Unione operanti nel Mar Baltico e, solo quando espressamente previsto, alla pesca ricreativa.
Definizioni e nozioni operative
L’articolo 3 rinvia alle definizioni del regolamento (UE) n. 1380/2013 e introduce le nozioni di sottodivisione CIEM, TAC, contingente e pesca ricreativa. Le definizioni sono rilevanti per l’individuazione delle zone, dei limiti di cattura e del regime di pesca non commerciale.
TAC, contingenti e ripartizione
L’articolo 4 stabilisce che TAC, contingenti e relative condizioni sono fissati nell’allegato. L’articolo 5 precisa che la ripartizione tra Stati membri non pregiudica scambi, detrazioni, riassegnazioni, sbarchi supplementari, riporti e trasferimenti ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1380/2013, (CE) n. 1224/2009 e (CE) n. 847/96. L’articolo 6 individua gli stock non bersaglio che, entro i limiti biologici di sicurezza, possono beneficiare della deroga dall’imputazione al contingente pertinente.
Chiusure spaziali e stagionali per il merluzzo bianco
L’articolo 7 vieta dal 1° maggio al 31 agosto la pesca con qualsiasi attrezzo nelle sottodivisioni 25 e 26, con eccezioni per la ricerca scientifica, per i pescherecci sotto i 12 metri con determinati attrezzi in acque poco profonde e per specifiche catture di stock pelagici con maglie fino a 45 mm e sbarchi sottoposti a cernita. Vietata inoltre la pesca con qualsiasi attrezzo dal 15 gennaio al 31 marzo nelle sottodivisioni 22 e 23 e dal 15 maggio al 15 agosto nella suddivisione 24, con eccezioni analoghe e ulteriori eccezioni per draghe per molluschi bivalvi nella sottodivisione 22.
Pesca ricreativa di merluzzo bianco e salmone
L’articolo 8 consente nella pesca ricreativa del merluzzo bianco un solo esemplare per pescatore al giorno nelle sottodivisioni 22 e 23 e nella sottodivisione 24 entro sei miglia nautiche, ma vieta tale pesca dal 15 gennaio al 31 marzo nelle medesime zone e nella sottodivisione 24 oltre sei miglia nautiche e nelle sottodivisioni 25 e 26. L’articolo 9 vieta in via generale la pesca ricreativa del salmone nelle sottodivisioni 22-31, salvo una deroga per un solo salmone con marcatura per pescatore al giorno, con obbligo di cessare la pesca del salmone per il resto della giornata dopo la prima cattura e obbligo di sbarco intero dei pesci detenuti; è inoltre prevista una deroga per la pesca a nord di 59° 30′ N dal 1° maggio al 31 agosto entro quattro miglia nautiche.
Conservazione di trota di mare e salmone
L’articolo 10 vieta per il 2023 la pesca della trota di mare oltre le quattro miglia nautiche nelle sottodivisioni 22-32 e limita al 3 % le catture accessorie di trota di mare nella pesca del salmone nella sottodivisione 32. Nelle sottodivisioni 22-31 è vietata la pesca con palangari oltre le quattro miglia nautiche. Le misure non pregiudicano regimi nazionali più rigorosi.
Flessibilità tra anni e TAC precauzionali/analitici
L’articolo 11 stabilisce che, salvo diversa indicazione nell’allegato, l’articolo 3 del regolamento (CE) n. 847/96 si applica agli stock soggetti a TAC precauzionali, mentre gli articoli 3, paragrafi 2 e 3, e 4 si applicano ai TAC analitici. Tali disposizioni non si applicano se lo Stato membro utilizza la flessibilità interannuale dell’articolo 15, paragrafo 9, del regolamento (UE) n. 1380/2013.
Codici di trasmissione dei dati
L’articolo 12 impone agli Stati membri di usare, per la comunicazione alla Commissione dei dati sulle catture e sugli sbarchi ai sensi degli articoli 33 e 34 del regolamento (CE) n. 1224/2009, i codici degli stock indicati nell’allegato.
Modifiche al regolamento (UE) 2022/109
L’articolo 13 aggiorna tre tabelle dell’allegato IA e IB del regolamento (UE) 2022/109: nasello nella zona 8c, 9 e 10 e acque UE della zona Copace 34.1.1, con TAC complessivo 14 429 e quota UE 14 096; busbana norvegese in 3a, acque del Regno Unito e dell’Unione della zona 4 e acque del Regno Unito della 2a, con TAC 2023 pari a 30 000 e applicazione dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2023; capelin nelle acque groenlandesi delle zone 5 e 14, con contingenti da fissare in attesa dell’accettazione dell’offerta groenlandese e applicazione dal 15 ottobre 2022 al 15 aprile 2023.
Entrata in vigore e decorrenza
L’articolo 14 prevede l’entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, con applicazione generale dal 1° gennaio 2023. Sono previste decorrenze retroattive o specifiche per alcune modifiche: articolo 13, punto 1, dal 1° gennaio 2022; punto 2, dal 1° novembre 2022 al 31 ottobre 2023; punto 3, dal 15 ottobre 2022 al 15 aprile 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile.
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