Circolare INAIL n. 78 del 06 dicembre 2001
Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione. Provvedimento della Banca d’Italia del 9 novembre 2001).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare comunica che, a seguito del provvedimento della Banca d’Italia del 9 novembre 2001, il tasso ufficiale di riferimento è stato ridotto al 3,25% dal 14 novembre 2001. Di conseguenza, l’interesse dovuto dai datori di lavoro per rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori è fissato al 9,25% (TUR + 6 punti). La nuova misura si applica alle istanze di rateazione presentate dal 14 novembre 2001 e ai piani comunicati dalle sedi da tale data, anche se la domanda è pervenuta prima. La circolare richiama inoltre l’effetto della variazione sulle sanzioni civili, calcolate con un tasso pari al TUR maggiorato di 5,5 punti.
Pagamento dei premi e accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e dilazione
Pagamento dei premi e accessori: variazione del tasso di interesse di rateazione e dilazione
La circolare disciplina gli effetti del provvedimento della Banca d’Italia del 9 novembre 2001 sulla misura degli interessi dovuti per la rateazione e la dilazione del pagamento dei premi INAIL e degli accessori di legge. Viene inoltre richiamata la ricaduta della variazione sul calcolo delle sanzioni civili.
Quadro normativo richiamato
La circolare si fonda sul provvedimento della Banca d’Italia del 9 novembre 2001, pubblicato in G.U. il 14 novembre 2001, con cui il tasso ufficiale di riferimento è stato ridotto al 3,25% dal 14 novembre 2001. Sono inoltre richiamati:
- decreto legge n. 402/1981, convertito dalla legge n. 537/1981, articolo 13, in materia di determinazione del tasso di interesse;
- decreto legge n. 318/1996, convertito dalla legge n. 402/1996, articolo 3, comma 4, sulla maggiorazione del tasso di interesse;
- decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, articolo 2, comma 1, sui parametri di indicizzazione;
- legge n. 448/1998, articolo 14, che indica il tasso ufficiale di sconto come base per la determinazione del tasso di interesse;
- circolare INAIL n. 51/1982 sugli interessi sulle rateazioni e dilazioni;
- circolare ministeriale n. 31/2000 sui criteri applicativi per il tasso di differimento e dilazione;
- circolare ministeriale n. 41/2001 sull’autorizzazione al pagamento rateale dei debiti contributivi;
- circolare INAIL n. 56/2001 relativa al nuovo sistema sanzionatorio.
Nuovo tasso di interesse per rateazioni e dilazioni
A decorrere dal 14 novembre 2001, l’interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento dei premi e accessori è fissato nella misura del 9,25%, corrispondente al tasso ufficiale di riferimento maggiorato di sei punti percentuali.
Casi in cui applicare il nuovo tasso
Le strutture territoriali devono applicare la nuova misura nei seguenti casi:
- nei confronti dei datori di lavoro che presentano regolare istanza di rateazione a partire dal 14 novembre 2001;
- quando la sede INAIL comunica il piano di rateazione in data 14 novembre 2001 o successiva, anche se l’istanza è stata presentata anteriormente;
- nelle operazioni di calcolo delle sanzioni civili, che risultano attualmente pari al T.U.R. maggiorato di 5,5 punti.
Indicazioni operative finali
La circolare segnala che è allegato un prospetto riepilogativo dei tassi fissati e applicati nell’ultimo decennio. L’indicazione operativa principale è quindi l’immediato adeguamento delle procedure di calcolo alle nuove condizioni di tasso decorrenti dal 14 novembre 2001.
Punti principali
Provvedimento della Banca d'Italia e nuovo tasso ufficiale di riferimento
Con il provvedimento del 9 novembre 2001, pubblicato in G.U. il 14 novembre 2001, la Banca d’Italia ha fissato il tasso ufficiale di riferimento al 3,25% con decorrenza dal 14 novembre 2001.
Nuova misura dell'interesse per rateazioni e dilazioni
In applicazione della riduzione del TUR, l’interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento di premi e accessori è stabilito nella misura del 9,25%, corrispondente al TUR aumentato di sei punti percentuali.
Ambito di applicazione della nuova misura
Le strutture territoriali devono applicare il nuovo tasso ai datori di lavoro che presentano regolare istanza di rateazione dal 14 novembre 2001; ai casi in cui il piano di rateazione sia comunicato dalla sede in data 14 novembre 2001 o successiva, anche se l’istanza era stata presentata prima; e alle operazioni di calcolo delle sanzioni civili, attualmente determinate al TUR maggiorato di 5,5 punti.
Riferimenti normativi richiamati
La circolare richiama le principali fonti che disciplinano il tasso di interesse e le rateazioni: decreto legge n. 402/1981, articolo 13; decreto legge n. 318/1996, articolo 3, comma 4; decreto legislativo n. 213/1998, articolo 2, comma 1; legge n. 448/1998, articolo 14; circolari INAIL n. 51/1982, n. 31/2000, n. 41/2001 e n. 56/2001.
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