Circolare INAIL n. 76 del 27 novembre 2001
Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione. (Provvedimento della Banca d’Italia del 17 settembre 2001).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare recepisce il provvedimento della Banca d'Italia del 17 settembre 2001 che, dal 19 settembre 2001, riduce il tasso ufficiale di riferimento al 3,75%. Conseguentemente, l'INAIL stabilisce che il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per rateazioni e dilazioni di pagamento dei premi e accessori è fissato al 9,75% (TUR + 6 punti). La nuova misura si applica alle istanze di rateazione presentate dal 19 settembre 2001 e ai piani di rateazione comunicati dalla Sede da tale data in poi, anche se l'istanza è anteriore. Il tasso aggiornato incide anche sul calcolo delle sanzioni civili, attualmente pari al TUR maggiorato di 5,5 punti.
Pagamento dei premi e accessori: riduzione del tasso di interesse di rateazione e dilazione
Pagamento dei premi ed accessori: modifica del tasso di interesse di rateazione e di dilazione
La circolare aggiorna la misura del tasso di interesse applicabile alle rateazioni e dilazioni dei premi e accessori INAIL a seguito della riduzione del tasso ufficiale di riferimento disposta dalla Banca d'Italia il 17 settembre 2001. Il documento indica anche le modalità di applicazione della nuova misura da parte delle Strutture territoriali e richiama il collegamento con il calcolo delle sanzioni civili.
Quadro normativo di riferimento
La circolare richiama il provvedimento della Banca d'Italia del 17 settembre 2001, pubblicato in G.U. il 18 settembre 2001 n. 217, con cui il tasso ufficiale di riferimento è stato fissato al 3,75% a decorrere dal 19 settembre 2001. Vengono inoltre richiamati:
- il decreto-legge n. 402/1981, convertito dalla legge n. 537/1981, con particolare riferimento all'art. 13 sulla determinazione del tasso di interesse;
- il decreto-legge n. 318/1996, convertito dalla legge n. 402/1996, art. 3, comma 4, sulla maggiorazione del tasso;
- il d.lgs. n. 213/1998, art. 2, comma 1, sui parametri di indicizzazione;
- la legge n. 448/1998, art. 14, che assume il tasso ufficiale di sconto come base per la determinazione del tasso di interesse;
- la circolare INAIL n. 51/1982 sugli interessi nelle rateazioni e dilazioni;
- la circolare ministeriale n. 31/2000 sui criteri applicativi per il tasso di differimento e di dilazione;
- la circolare ministeriale n. 41/2001 sull'autorizzazione ministeriale al pagamento rateale;
- la circolare INAIL n. 56/2001 sul nuovo sistema sanzionatorio.
Nuovo tasso applicabile alle rateazioni e dilazioni
In conseguenza della riduzione del TUR al 3,75%, l'INAIL stabilisce che il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per le rateazioni e le dilazioni di pagamento dei premi e accessori è pari al 9,75%, cioè TUR più sei punti percentuali.
Decorrenza e casi di applicazione
Le Strutture territoriali devono applicare la nuova misura nei seguenti casi:
- nei confronti dei datori di lavoro che presentano regolare istanza di rateazione a partire dal 19 settembre 2001;
- nei casi in cui la Sede comunichi al datore di lavoro il piano di rateazione in data 19 settembre 2001 o successiva, anche se l'istanza è stata presentata prima di tale data.
Effetti sulle sanzioni civili
La circolare precisa che il nuovo tasso deve essere considerato anche nelle operazioni di calcolo delle sanzioni civili, attualmente quantificate nel TUR maggiorato di 5,5 punti. Il documento segnala inoltre che è allegato un prospetto riepilogativo dei tassi fissati e applicati nell'ultimo decennio, utile come quadro comparativo dell'evoluzione della materia.
Punti principali
Aggiornamento del tasso ufficiale di riferimento
La Banca d'Italia, con provvedimento del 17 settembre 2001, ha ridotto il tasso ufficiale di riferimento al 3,75% con decorrenza dal 19 settembre 2001. La circolare INAIL prende atto di tale variazione per aggiornare i tassi applicabili alle rateazioni e dilazioni dei premi e accessori.
Nuova misura dell'interesse per rateazioni e dilazioni
Il tasso di interesse dovuto dai datori di lavoro per il pagamento rateale o differito di premi e accessori è fissato nella misura del 9,75%, corrispondente al TUR maggiorato di sei punti percentuali.
Decorrenza e ambito di applicazione
Le Strutture territoriali devono applicare il nuovo tasso: ai datori di lavoro che presentano regolare istanza di rateazione dal 19 settembre 2001; ai casi in cui il piano di rateazione sia comunicato dalla Sede dal 19 settembre 2001 in poi, anche se l'istanza è stata presentata prima di tale data.
Incidenza sulle sanzioni civili
La circolare precisa che il nuovo parametro rileva anche per le operazioni di calcolo delle sanzioni civili, che risultano attualmente determinate nel TUR maggiorato di 5,5 punti.
Riferimenti richiamati
Il documento richiama la normativa di base in materia previdenziale e di sostegno al reddito, le disposizioni sull'introduzione dell'euro e sulla determinazione dei parametri di indicizzazione, oltre alle precedenti circolari INAIL e ministeriali sui criteri di calcolo degli interessi, delle rateazioni e del nuovo sistema sanzionatorio.
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