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Circolare

Circolare INAIL n. 80 del 31 dicembre 2001

Integrazione della circolare n. 61/2001 a seguito della rivalutazione del minimale e massimale di rendita a decorrere dal 1° luglio 2001. Tabelle riassuntive

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare INAIL n. 80 del 31 dicembre 2001 integra la precedente circolare n. 61/2001 dopo la rivalutazione, con decorrenza 1° luglio 2001, del minimale e del massimale di rendita per il settore industria. Vengono riportati i nuovi importi di riferimento e aggiornate le tabelle relative alle diverse categorie di lavoratori e alle retribuzioni convenzionali. La circolare chiarisce inoltre l’adeguamento del premio annuale per alunni e studenti di scuole non statali, distinguendo tra regolazione 2000/2001 e anticipo 2001/2002, e richiama gli allegati riepilogativi delle retribuzioni convenzionali per gli anni 1991-2001.

Integrazione della circolare n. 61/2001 per la rivalutazione del minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2001

Integrazione della circolare n. 61/2001 sulla rivalutazione del minimale e massimale di rendita dal 1° luglio 2001

La circolare INAIL n. 80 del 31 dicembre 2001 interviene per integrare la circolare n. 61/2001, a seguito della rivalutazione delle prestazioni economiche erogate dall’Istituto con decorrenza 1° luglio 2001 per il settore industria. Il documento recepisce il decreto interministeriale 9 ottobre 2001 e aggiorna i valori di riferimento per il minimale e il massimale di rendita, oltre alle principali tabelle delle retribuzioni convenzionali.

Quadro normativo di riferimento

La circolare richiama come base normativa:

  • il D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, Testo Unico per l’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • l’articolo 116, comma 3, del T.U., relativo a minimale e massimale di rendita;
  • il decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38;
  • l’articolo 11, comma 1, del d.lgs. n. 38/2000, in materia di rivalutazione delle rendite;
  • il decreto 9 ottobre 2001 del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, pubblicato in G.U. n. 271 del 21 novembre 2001;
  • le circolari INAIL n. 67/2000 e n. 61/2001.

Nuovi valori del minimale e del massimale di rendita

In applicazione del decreto del 9 ottobre 2001, il minimale e il massimale di rendita vengono fissati nelle seguenti misure:

  • minimale di rendita: L. 22.289.000;
  • massimale di rendita: L. 41.394.000.

Su tale base l’Istituto aggiorna le tabelle riportate nei paragrafi della circolare n. 61/2001 richiamati nel testo.

Aggiornamento delle retribuzioni convenzionali

La circolare riporta gli importi aggiornati, con decorrenza 1° luglio 2001, per diverse categorie di lavoratori e per specifiche basi convenzionali di calcolo. In particolare vengono indicati i valori per il periodo fino al 30 giugno 2001 e quelli applicabili dal 1° luglio 2001.

Le tabelle riguardano:

  • lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita;
  • familiari partecipanti all’impresa familiare di cui all’art. 230-bis c.c.;
  • lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali ex legge n. 84/1994;
  • lavoratori dell’area dirigenziale, distinti tra rapporti senza part-time e con part-time;
  • retribuzione di ragguaglio;
  • compensi effettivi per i lavoratori parasubordinati.

Per ciascuna categoria vengono forniti valori giornalieri, mensili o orari, espressi sia in lire sia in euro.

Premio annuale per alunni e studenti di scuole non statali

Per gli alunni e studenti delle scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado, non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, la circolare chiarisce il nuovo importo del premio annuale a persona.

Dal 1° luglio 2001 il premio annuale aumenta proporzionalmente a L. 3.560. Di conseguenza:

  • per l’anno scolastico 2000/2001, la regolazione è pari a L. 3.500;
  • per il periodo luglio-ottobre 2001, deve essere applicata un’integrazione di L. 30, pari a euro 0,02, rispetto al premio di L. 3.470 già richiesto;
  • per l’anno scolastico 2001/2002, l’anticipo del premio è pari a L. 3.560, corrispondenti a euro 1,84.

La circolare precisa che l’integrazione sarà tenuta conto nella regolazione dei premi per il periodo indicato.

Allegati e tabelle riepilogative

A fini esplicativi, il documento segnala la presenza di tre allegati con riepiloghi delle retribuzioni convenzionali riferiti al periodo 1991-2001:

  • Allegato n. 1: retribuzioni convenzionali da variare secondo la rivalutazione delle rendite, stabilite con decreto ministeriale;
  • Allegato n. 2: altre retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale;
  • Allegato n. 3: retribuzioni convenzionali stabilite con legge.

La circolare si limita a integrare e aggiornare i dati della precedente n. 61/2001, senza introdurre ulteriori istruzioni procedurali oltre ai valori economici e ai riepiloghi tabellari riportati.

Punti principali

Rivalutazione del minimale e massimale di rendita

In applicazione del decreto interministeriale 9 ottobre 2001, pubblicato in G.U. il 21 novembre 2001, l’INAIL rivaluta le prestazioni economiche con decorrenza 1° luglio 2001 per il settore industria. I nuovi valori del minimale e del massimale di rendita sono fissati rispettivamente in L. 22.289.000 e L. 41.394.000, con conseguente aggiornamento delle tabelle richiamate nella circolare n. 61/2001.

Aggiornamento delle retribuzioni convenzionali

Sulla base dei nuovi limiti di rendita, sono aggiornati gli importi delle retribuzioni convenzionali riportati nei paragrafi 5.1, 5.2, 5.3, 6.3, 7, 8 e 9.7 della circolare n. 61/2001. La circolare fornisce i valori dal 30 giugno 2001 e dal 1° luglio 2001 per le principali categorie interessate, sia in lire sia in euro.

Categorie di lavoratori interessate

Sono riepilogate le nuove retribuzioni convenzionali per: categorie di lavoratori con retribuzione convenzionale pari al minimale di rendita; familiari partecipanti all’impresa familiare ex art. 230-bis c.c.; lavoratori di società ex compagnie e gruppi portuali; lavoratori dell’area dirigenziale con e senza part-time; lavoratori parasubordinati, per i quali vengono indicati minimo e massimo mensile di compensi effettivi.

Premio per alunni e studenti di scuole non statali

Per gli alunni e studenti delle scuole e istituti di istruzione di ogni ordine e grado non statali, addetti ad esperienze tecnico-scientifiche o esercitazioni pratiche o di lavoro, dal 1° luglio 2001 il premio annuale a persona è elevato a L. 3.560. Per la regolazione relativa all’anno scolastico 2000/2001 l’importo risulta pari a L. 3.500, calcolato in parte con il premio precedente e in parte con quello rivalutato; per il periodo luglio-ottobre 2001 va applicata un’integrazione di L. 30 (euro 0,02) rispetto al premio già richiesto di L. 3.470.

Allegati riepilogativi

La circolare segnala che gli Allegati nn. 1 e 2 contengono il riepilogo, per gli anni 1991-2001, delle retribuzioni convenzionali stabilite con decreto ministeriale: quelle da variare secondo la rivalutazione delle rendite e le altre retribuzioni convenzionali. L’Allegato n. 3 riporta invece il riepilogo, sempre per il periodo 1991-2001, delle retribuzioni convenzionali stabilite con legge.

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