Circolare INAIL n. 70 del 24 ottobre 2001
Malattie professionali non tabellate. Nuove modalità di trattazione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare ridefinisce la procedura di gestione delle malattie professionali non tabellate, attribuendo alle Sedi la piena autonomia decisionale nella definizione delle pratiche e superando il preventivo parere obbligatorio delle Direzioni Regionali. Restano però escluse da tale semplificazione alcune fattispecie specifiche, come le patologie del rachide, quelle da campi elettromagnetici e quelle da stress e disagio lavorativo, che continuano a seguire le direttive già vigenti e a essere sottoposte al livello centrale. Viene inoltre chiarito il ruolo delle CON.T.A.R.P. regionali, che devono offrire supporto tecnico specialistico su richiesta del Dirigente Medico di Sede, senza vincolare la sua autonomia valutativa. La circolare introduce infine le regole operative per l’istruttoria, la trasmissione dei casi particolari, il monitoraggio e l’immediata applicazione delle nuove disposizioni.
Malattie professionali non tabellate: nuove modalità di trattazione
Malattie professionali non tabellate: nuove modalità di trattazione
La circolare interviene sulla procedura di definizione delle malattie professionali non tabellate, spostando il baricentro istruttorio sulle Sedi e ridimensionando il passaggio obbligatorio presso le Direzioni Regionali. L’obiettivo dichiarato è ricondurre la trattazione nell’alveo dell’ordinario assetto organizzativo dell’Istituto, valorizzando la responsabilità della funzione sanitaria di Sede e il supporto specialistico delle strutture tecniche.
Ambito della nuova disciplina
La nuova regola generale prevede che tutte le pratiche di malattia professionale non tabellata siano definite direttamente in Sede, senza necessità del preventivo esame e parere della Direzione Regionale. Tale assetto viene giustificato dal consolidamento dell’esperienza maturata nel sistema misto di tutela delle tecnopatie, dalla disponibilità di protocolli, linee guida, strumenti informatici e percorsi formativi, nonché dal rafforzamento dell’autonomia e responsabilità della funzione sanitaria di Sede.
Eccezioni mantenute e casi rimessi al livello centrale
La semplificazione non si applica ad alcune tipologie di patologie, per le quali permane una visione e un governo complessivi a livello centrale e regionale. In particolare, restano disciplinate secondo le direttive vigenti le patologie del rachide, le patologie da campi elettromagnetici e le patologie da stress e disagio lavorativo. La circolare richiama espressamente la circolare n. 81/2000 e la lettera del 12 settembre 2001 per tali fattispecie. Inoltre, continuano a essere trasmesse alla Direzione Generale le malattie psichiche e psicosomatiche da stress e disagio lavorativo, compreso il mobbing, le patologie del rachide da sollecitazioni biomeccaniche, le patologie da campi elettromagnetici e i casi del tutto inediti che richiedano un pronunciamento centrale.
Rapporti tra Sedi e CON.T.A.R.P. regionali
La circolare distingue il rapporto tra Sedi e CON.T.A.R.P. regionali da quello con le Direzioni Regionali. Le CON.T.A.R.P., pur essendo incardinate presso le Direzioni Regionali, svolgono una funzione direttamente connessa alla produzione delle Sedi, in particolare dell’area sanitaria. Il loro compito è di supporto specialistico alla diagnosi medico-legale e di integrazione delle conoscenze mediche, non già di co-decisione sulla singola pratica.
Principi medico-legali richiamati
Vengono richiamati alcuni principi considerati fondamentali in materia di malattie professionali, tabellate e non tabellate. La nozione assicurativa di malattia professionale presuppone una causa lavorativa adeguata, ma non esclude la presenza di fattori extraprofessionali concorrenti o concausali. Il giudizio sulla natura professionale della malattia è qualificato come giudizio squisitamente medico-legale, che richiede la valutazione delle caratteristiche individuali del soggetto e non può essere fondato in modo dirimente su valori limite o indicatori statistici di rischio, i quali hanno solo valore orientativo.
La circolare sottolinea inoltre la distinzione concettuale tra tutela prevenzionale e tutela assicurativo-previdenziale: i criteri prevenzionali vincolano le aziende, ma non determinano automaticamente l’esito della valutazione medico-legale del danno alla salute del singolo lavoratore. Nel sistema tabellare, la presunzione legale d’origine può essere superata soltanto mediante prova contraria rigorosa e riferita al caso concreto, prova che può emergere esclusivamente dall’accertamento medico-legale.
Ruolo del Dirigente Medico di Sede e dei pareri tecnici
La circolare afferma la centralità del medico nella gestione del procedimento. Il Dirigente Medico di Sede deve assumere il governo e la responsabilità dell’intero iter che porta alla qualificazione della patologia. Il giudizio deve tener conto di tutti gli elementi rilevanti: anamnesi e storia lavorativa, dati clinici e strumentali, caratteristiche ed evoluzione della patologia, entità del danno, evidenze della medicina del lavoro e dell’epidemiologia, nonché informazioni sulle condizioni di salute di compagni di lavoro o di lavoratori similari.
Il parere tecnico delle CON.T.A.R.P. assume rilievo solo se apporta conoscenze specialistiche non già disponibili al medico, ampliandone le cognizioni in una prospettiva di utilità generale. Per questo motivo, i pareri sulle singole fattispecie devono essere richiesti soltanto su motivata iniziativa del Dirigente Medico di Sede e devono essere formulati in modo da risultare applicabili anche a casi analoghi. Essi non vincolano in alcun modo il giudizio finale del Dirigente Medico di Sede, che resta l’unico titolare della responsabilità decisionale sull’idoneità lesiva del rischio nel caso concreto.
Regole operative della nuova procedura
La circolare sintetizza i passaggi essenziali della procedura istruttoria:
- le pratiche di malattie non tabellate sono definite direttamente in Sede, salvo i casi eccezionali indicati;
- quando il Dirigente Medico ritiene utile il supporto tecnico, l’iter deve essere rapido e snello, tramite diretto colloquio tra Sede e Consulenze tecniche;
- i pareri tecnici devono essere orientati alla generalizzabilità e devono contribuire alla conoscenza del rischio, della sua natura, entità e durata;
- la definizione del caso richiede comunque il parere conclusivo del Dirigente Medico di Sede;
- le Direzioni Regionali continuano a esercitare funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo, oltre a rendere pareri amministrativi e medici su fattispecie complesse e ad attivare interventi formativi e di sostegno;
- per il monitoraggio restano ferme le direttive della circolare n. 81/2000, punto d).
Decorrenza
Le disposizioni hanno effetto immediato. Per le pratiche già in istruttoria presso le Direzioni Regionali, la decisione sulla prosecuzione o sulla gestione viene demandata a ciascuna Direzione Regionale secondo la propria valutazione operativa.
Punti principali
Nuova autonomia delle Sedi
Tutte le pratiche di malattie professionali non tabellate devono essere definite direttamente in Sede, senza il preliminare esame e parere della Direzione Regionale. La scelta è motivata dal rafforzamento dell’organizzazione decentrata e dalla maturità degli strumenti metodologici, informatici e formativi sviluppati dall’Istituto.
Eccezioni alla nuova procedura
Restano escluse dalla definizione diretta in Sede le patologie del rachide, le patologie da campi elettromagnetici e le patologie da stress e disagio lavorativo, per le quali permane la visione e il governo complessivo a livello centrale e regionale. Per tali casi continuano ad applicarsi le direttive vigenti richiamate dalla circolare n. 81/2000 e dalla lettera del 12 settembre 2001.
Ruolo delle CON.T.A.R.P. regionali
Le Consulenze tecniche regionali svolgono una funzione di integrazione delle conoscenze mediche e di supporto specialistico alla diagnosi medico-legale. Il loro intervento non è sistematico e obbligatorio su ogni caso, ma avviene su motivata richiesta del Dirigente Medico di Sede e deve fornire un contributo utile ad ampliare le conoscenze sul rischio lavorativo.
Principi medico-legali richiamati
La circolare ribadisce che la valutazione della natura professionale della malattia è essenzialmente medico-legale e deve considerare tutte le variabili del caso concreto, incluse le caratteristiche individuali del lavoratore. Viene anche ricordata la distinzione tra tutela prevenzionale e tutela assicurativo-previdenziale, nonché il fatto che, nel sistema tabellare, la prova contraria deve essere rigorosa e riferita al caso concreto.
Criteri operativi per i pareri tecnici
I pareri tecnici devono essere richiesti solo quando necessari, devono essere rapidi e snelli e vanno strutturati in modo da essere applicabili anche a casi analoghi. Essi devono fornire al medico elementi specialistici sul rischio lavorativo, ma non vincolano il giudizio finale del Dirigente Medico di Sede.
Trattazione dei casi particolari
Devono continuare a essere trasmesse alla Direzione Generale soltanto le malattie psichiche e psicosomatiche da stress e disagio lavorativo, compreso il mobbing, le patologie del rachide da sollecitazioni biomeccaniche, le patologie da campi elettromagnetici e le fattispecie del tutto inedite che richiedano il pronunciamento delle strutture centrali.
Compiti residui delle Direzioni Regionali
Le Direzioni Regionali mantengono funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo, oltre alla possibilità di rendere pareri amministrativi e medici su fattispecie di motivata complessità e di attivare interventi formativi e di sostegno in presenza di criticità. Restano confermate anche le direttive sul monitoraggio richiamate dalla circolare n. 81/2000.
Decorrenza e gestione delle pratiche pendenti
Le nuove istruzioni hanno effetto immediato. Ciascuna Direzione Regionale è chiamata a decidere come trattare le pratiche già in istruttoria presso la propria struttura al momento dell’entrata in vigore delle nuove regole.
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