Salta al contenuto
Legge

L.R. Lazio 9/2006

Disposizioni in materia di formazione nell'apprendistato (1) (2)

Normativa regionaleL.R. Lazio 9/2006Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Lazio disciplina gli aspetti formativi dell’apprendistato professionalizzante e di alta formazione, definendo profili, piani formativi, soggetti erogatori, monte ore, certificazione, ruolo del tutore, controlli e incentivi alla stabilizzazione. È stata abrogata dal 30 aprile 2015 con l’entrata in vigore del regolamento regionale n. 4/2015.

Formazione nell'apprendistato

Formazione nell'apprendistato nel Lazio

La legge regionale del Lazio disciplina la componente formativa dell’apprendistato, in attuazione del d.lgs. 276/2003, con l’obiettivo di favorire occupabilità dei giovani, qualità del lavoro e integrazione tra formazione e lavoro. La disciplina riguardava sia l’apprendistato professionalizzante sia l’apprendistato per il conseguimento di un diploma o di percorsi di alta formazione.

Ambito di applicazione e operatività

La norma si applicava alle attività formative connesse:

  • all’apprendistato professionalizzante per il conseguimento di una qualificazione;
  • all’apprendistato per l’acquisizione di un diploma o per percorsi di alta formazione.

Per l’apprendistato professionalizzante la disciplina era immediatamente operativa solo nei settori produttivi per i quali fosse intervenuta la contrattazione collettiva, salvo la diversa disciplina transitoria prevista dalla legge.

Profili formativi e loro definizione

I profili formativi sono intesi come l’insieme degli obiettivi e degli standard formativi relativi ai profili professionali. Per l’apprendistato professionalizzante tali profili erano definiti dalla Giunta regionale, previo accordo con le organizzazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello regionale, sulla base del Repertorio regionale dei profili professionali e formativi, nel rispetto del Repertorio delle professioni e dei contratti collettivi di categoria.

Per l’apprendistato di alta formazione i profili formativi erano definiti dalla Giunta regionale sulla base di accordi con istituzioni scolastiche, formative o università che rilasciano il titolo oggetto del contratto, d’intesa con le associazioni territoriali delle parti sociali.

Piano formativo individuale

La formazione dell’apprendista doveva essere svolta secondo un piano formativo individuale generale predisposto dall’impresa, sulla base del modello regionale, e sottoscritto dall’apprendista. Il piano costituiva parte integrante del contratto.

Il piano generale descriveva il percorso della formazione formale e non formale da seguire per tutta la durata del rapporto, tenendo conto delle competenze già possedute e in coerenza con il profilo formativo di riferimento.

Entro 60 giorni dalla stipula del contratto l’impresa doveva predisporre anche un piano formativo individuale di dettaglio, aggiornato annualmente, con specificazione di contenuti, tempi e luoghi della formazione formale. Anche questo piano, sottoscritto dall’apprendista, era allegato al contratto; l’impresa poteva avvalersi dell’assistenza di strutture individuate dalla Regione.

Ai fini dell’assunzione, alla comunicazione al Centro per l’impiego andava allegato il parere di conformità rilasciato dall’ente bilaterale territoriale, se previsto dalla contrattazione collettiva, oppure dalla Commissione provinciale competente, secondo criteri fissati dal regolamento regionale e con il parere degli organi regionali di concertazione.

Formazione formale: contenuti e soggetti erogatori

La formazione formale era definita come formazione svolta in ambiente strutturato e organizzato, mediante specifica progettazione, con esiti verificabili e certificabili, e assistita da figure professionali competenti.

Essa si svolgeva prevalentemente all’esterno dell’impresa, presso:

  • istituzioni scolastiche e formative;
  • università;
  • centri di formazione accreditati.

Poteva tuttavia svolgersi anche all’interno dell’impresa, se questa avesse capacità formativa e in spazi non destinati alla produzione. In tal caso l’impresa doveva disporre di:

  • locali, attrezzature e macchinari adeguati e conformi alla normativa vigente;
  • formatori con competenza adeguata;
  • tutori aziendali individuati secondo la legge.

Il regolamento regionale doveva disciplinare ulteriori modalità di svolgimento, il rilascio della dichiarazione di capacità formativa e i relativi requisiti.

Monte ore della formazione

Per l’apprendistato professionalizzante il monte ore minimo di formazione formale era fissato in almeno 120 ore annue, articolate in contenuti di base e tecnico-professionali, inclusi elementi di sicurezza e salute sul lavoro.

Per l’apprendistato finalizzato a diploma o alta formazione, il monte ore era determinato con deliberazione della Giunta regionale, previo accordo con organizzazioni datoriali e sindacali, università e altre istituzioni coinvolte.

Piano annuale dell’offerta formativa

La Giunta regionale, in collaborazione con le Province, adottava annualmente un piano per l’offerta formativa relativo ai percorsi di apprendistato, previa concertazione con le parti sociali comparativamente più rappresentative e con eventuale cofinanziamento privato.

Il piano conteneva indirizzi su:

  • integrazione dei sistemi formativi;
  • materiali didattici, modelli, strumenti e metodologie per la formazione dei tutori aziendali e dei tutori/docenti delle strutture formative;
  • monitoraggio e valutazione della formazione in apprendistato nel territorio regionale;
  • eventuale innalzamento del monte ore annuo di formazione formale;
  • individuazione di risorse comunitarie per lo sviluppo della componente formativa.

Formazione non formale

La formazione non formale era quella svolta in affiancamento nel contesto produttivo o di lavoro, sotto la guida e il coordinamento di un tutore aziendale, organizzata per obiettivi e finalizzata all’apprendimento di abilità tecnico-operative e, per l’alta formazione, anche di conoscenze culturali e scientifiche definite nei piani individuali. Doveva comunque rispettare la normativa su sicurezza e salute nei luoghi di lavoro.

Certificazione, crediti formativi e libretto formativo

Al termine del percorso formativo, l’apprendista conseguiva risultati diversi a seconda della tipologia contrattuale:

  • nell’apprendistato professionalizzante, l’attestazione delle competenze da parte dell’impresa e delle strutture di formazione esterna, oltre al riconoscimento della qualificazione professionale valida ai fini contrattuali;
  • nell’apprendistato di alta formazione, un diploma di livello secondario, un titolo universitario o di alta formazione secondo gli accordi definiti.

Le modalità di certificazione delle competenze, di riconoscimento dei crediti formativi anche in caso di interruzione anticipata del rapporto e di registrazione nel libretto formativo erano demandate al regolamento regionale, previo accordo con le parti sociali.

Gli apprendisti potevano inoltre essere ammessi, su richiesta, a sostenere gli esami per il conseguimento della qualifica professionale rilasciata dalla Regione secondo le modalità regolamentari.

Tutore aziendale

Il tutore aziendale era scelto dal datore di lavoro tra soggetti con:

  • livello di inquadramento pari o superiore a quello che l’apprendista avrebbe raggiunto a fine apprendistato;
  • attività lavorative coerenti con quelle dell’apprendista;
  • almeno tre anni di esperienza lavorativa.

Nelle imprese con meno di 15 dipendenti e nelle imprese artigiane, potevano svolgere il ruolo anche il titolare, un socio o un familiare coadiuvante.

Il tutore era il garante del percorso formativo interno e svolgeva funzioni di partecipazione alla definizione dei piani, affiancamento dell’apprendista, raccordo tra formazione interna ed esterna e valutazione delle competenze acquisite ai fini dell’attestazione.

Ogni tutore poteva seguire al massimo cinque apprendisti.

La Regione doveva programmare specifici interventi formativi per i tutori aziendali. Per l’apprendistato professionalizzante tali interventi erano di almeno 16 ore e potevano essere erogati anche a distanza; per l’alta formazione erano definiti nel piano annuale dell’offerta formativa.

Verifiche e controlli

La Regione collaborava con le Province e con gli enti pubblici competenti in materia di vigilanza sul lavoro per verificare l’effettiva erogazione degli interventi formativi previsti nel piano annuale dell’offerta formativa, in coerenza con la disciplina statale sul controllo dell’apprendistato.

Incentivo alla trasformazione in tempo indeterminato

La Regione prevedeva un incentivo economico per le imprese che, senza soluzione di continuità rispetto all’apprendistato professionalizzante, assumessero il lavoratore a tempo indeterminato, a condizione che applicassero ai dipendenti un CCNL stipulato dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

La percentuale e le modalità di erogazione dell’incentivo erano demandate al regolamento regionale e dovevano essere inversamente proporzionali alla durata del contratto di apprendistato.

L’incentivo doveva rispettare la normativa comunitaria sugli aiuti di Stato. Era prevista la revoca con obbligo di restituzione se il rapporto a tempo indeterminato cessava entro cinque anni dalla trasformazione, salvo dimissioni o licenziamento per giusta causa o giustificato motivo, oppure in caso di inosservanza degli obblighi previsti dalla legge.

Regolamento attuativo e disciplina transitoria

Il regolamento regionale di attuazione, da adottarsi entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge previa concertazione con le parti sociali, doveva disciplinare:

  • i criteri per il parere di conformità;
  • le ulteriori modalità della formazione formale e la dichiarazione di capacità formativa;
  • certificazione, crediti formativi, libretto formativo ed esami;
  • l’adeguamento delle sperimentazioni già avviate sull’apprendistato professionalizzante;
  • percentuale e modalità dell’incentivo economico.

Dalla data di entrata in vigore del regolamento non potevano essere effettuate nuove assunzioni nell’ambito delle sperimentazioni sull’apprendistato professionalizzante già avviate. Il regolamento disciplinava anche le modalità di adeguamento di tali sperimentazioni alla nuova disciplina.

Disposizioni finanziarie

Per l’anno finanziario 2006 erano istituiti nel bilancio regionale due capitoli di spesa, ciascuno con 5 milioni di euro:

  • interventi di formazione previsti dal piano annuale dell’offerta formativa;
  • incentivi economici alle imprese previsti dall’articolo sull’incentivo alla trasformazione.

La copertura era assicurata mediante riduzione di stanziamenti del bilancio regionale 2006.

Abrogazione e attualità

La legge è stata abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale 30 aprile 2015, n. 4, ai sensi della legge regionale 14 luglio 2014, n. 7. Trattandosi di disciplina sostituita e riferita anche a misure finanziarie e transitorie ormai concluse, il testo è da considerarsi ormai obsoleto.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.