L.R. Lazio 8/2006
Disciplina per la concessione di contributi destinati al ripristino di fabbricati privati ad uso abitativo danneggiati a causa di eventi imprevedibili (1)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce nel Lazio un fondo per contributi ai privati proprietari di immobili danneggiati da eventi imprevedibili o calamità naturali, esclusi i casi già coperti dalla normativa di protezione civile o da assicurazione. Finanzia lavori di ripristino e, se non ricostruibile nello stesso sito, demolizione e ricostruzione altrove. Prevede una disciplina transitoria per eventi dal 1° gennaio 2002 al 20 luglio 2006, con domande entro 180 giorni.
Contributi per il ripristino di fabbricati privati danneggiati da eventi imprevedibili o calamità naturali
Contributi per il ripristino di fabbricati privati danneggiati da eventi imprevedibili
La legge regionale del Lazio disciplina un sostegno economico per i proprietari di immobili danneggiati da eventi imprevedibili o calamità naturali, con l’obiettivo di alleviare il disagio abitativo ed economico. La disciplina opera esclusivamente nel territorio regionale e riguarda sia le abitazioni principali sia altri immobili privati, secondo le condizioni previste dalla legge.
Ambito di applicazione e soggetti beneficiari
Il fondo regionale è destinato ai comuni il cui territorio sia interessato dagli eventi considerati dalla legge. Possono accedere ai contributi i privati titolari di regolare titolo abilitativo edilizio che siano proprietari di:
- immobili e relative pertinenze destinati a prima casa di abitazione;
- immobili destinati ad uso diverso da quello abitativo.
Sono esclusi dalla nozione di eventi imprevedibili e calamità naturali:
- gli eventi imputabili ad attività, negligenza o imperizia dei proprietari;
- gli eventi e le calamità naturali già ricompresi nelle tipologie previste dalla normativa statale e regionale di protezione civile, quando i danni siano già stati oggetto di specifico contributo.
Interventi finanziabili
I contributi riguardano immobili danneggiati dagli eventi o calamità considerati e non coperti da assicurazione per i medesimi eventi. Possono essere ammessi a finanziamento:
- manutenzione ordinaria;
- manutenzione straordinaria;
- restauro e risanamento conservativo;
- ristrutturazione edilizia.
Per i fabbricati per i quali i rilievi tecnici regionali e comunali accertino l’impossibilità di ricostruire nello stesso sito, la Regione può concedere contributi anche per la demolizione e ricostruzione in altro sito.
Condizioni per la demolizione e ricostruzione in altro sito
L’accesso al contributo per la ricostruzione in altro sito è subordinato alla verifica preventiva di due condizioni:
- disponibilità del sito destinato alla ricostruzione;
- eventuale variante allo strumento urbanistico comunale vigente, se necessaria per realizzare l’intervento. Le modalità dei rilievi tecnici e della verifica di tali condizioni sono demandate al regolamento attuativo.
Misura dei contributi e cumulabilità
Il Fondo finanzia due tipologie di contributo:
- contributo in conto capitale pari al 50% della spesa ammissibile, fino a un massimo di 50.000 euro, per i danni a immobili e pertinenze destinati a prima casa di abitazione;
- contributo in conto interessi per i danni a immobili ad uso diverso da quello abitativo, secondo le modalità stabilite dalla convenzione con gli istituti di credito.
I contributi non sono cumulabili tra loro né con altri contributi previsti da leggi statali o regionali per il medesimo intervento.
Procedura per l’accesso al Fondo
Per attivare il Fondo, il comune deve trasmettere alla Regione, entro 180 giorni dal verificarsi dell’evento o della calamità:
- la delimitazione delle aree interessate;
- l’individuazione degli immobili e fabbricati danneggiati, con descrizione analitica dei danni e relativa quantificazione.
La Regione effettua i controlli necessari e, verificati i presupposti, determina nei limiti del bilancio l’ammontare del Fondo da trasferire a ciascun comune per la concessione dei contributi.
Regolamento attuativo e criteri operativi
Entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale adotta un regolamento di attuazione e integrazione che disciplina, tra l’altro:
- le tipologie di eventi e calamità da considerare;
- i criteri di riparto del Fondo tra i comuni, con priorità a quelli che hanno istituito il fascicolo del fabbricato;
- le modalità di presentazione delle domande da parte dei privati e la documentazione da allegare;
- le modalità dei rilievi tecnici;
- le modalità di erogazione dei contributi;
- la rendicontazione comunale;
- la gestione del Fondo;
- lo schema di convenzione con gli istituti di credito per il contributo in conto interessi;
- i controlli, le cause di revoca e il recupero delle somme erogate.
Per ciascun fabbricato o unità immobiliare può essere presentata domanda per un solo intervento. Nei fabbricati con proprietari diversi, la domanda per demolizione o ricostruzione deve essere presentata dai proprietari interessati, anche riuniti in cooperativa, rappresentanti almeno il 75% della proprietà.
Disposizioni transitorie
La disciplina si applica anche agli eventi imprevedibili o calamità naturali verificatisi dal 1° gennaio 2002 fino alla data di entrata in vigore della legge. Per tali eventi, i proprietari danneggiati devono presentare domanda al comune competente entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge.
Copertura finanziaria
Per l’attuazione della legge è istituito uno specifico capitolo nell’UPB E62 con uno stanziamento iniziale di 50.000 euro, coperto mediante riduzione di pari importo del capitolo T22501.
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