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Sentenza

Sentenza del 20/01/2016 n. 971 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguardava due avvisi di accertamento per maggiori IVA, IRPEF e IRAP, oltre alle addizionali regionali e comunali, relativi agli anni d'imposta 2001 e 2002. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, con sentenza n. 28/28/2008 depositata il 10 ottobre 2008, aveva dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia, spedito per posta, perché mancava nell'atto l'attestazione, sottoscritta, di conformità tra la copia depositata e quella notificata. L'Agenzia ha impugnato tale decisione per violazione e falsa applicazione degli artt. 22 e 61 del D.Lgs. n. 546/1992, sostenendo che la sola assenza dell'attestazione non comporta l'inammissibilità e che occorre accertare un'effettiva difformità tra gli atti.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto l'unico motivo: in base all'art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992, applicabile all'appello tramite l'art. 53, l'inammissibilità non deriva dalla sola mancanza dell'attestazione di conformità, ma dall'effettiva difformità tra la copia depositata e quella notificata, che il giudice deve accertare. La CTR aveva dichiarato inammissibile l'appello senza tale accertamento; inoltre, il contribuente si era costituito in appello senza sollevare l'eccezione. La sentenza è stata cassata con rinvio ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 3

    costituisce causa di inammissibilità del ricorso o dell'appello non la mancanza di attestazione, da parte del ricorrente, della conformità tra il documento depositato ed il documento notificato, ma solo la loro effettiva difformità, accertata d'ufficio dal giudice in caso di detta mancanza

    La mancanza dell'attestazione non determina da sola l'inammissibilità. Se l'attestazione manca, spetta al giudice verificare d'ufficio se la copia depositata sia effettivamente difforme da quella notificata; solo tale difformità costituisce causa d'inammissibilità.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53

    il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 22, comma 3, - richiamato, per il giudizio di appello, dall'art. 53

    L'art. 53 rende applicabile al giudizio d'appello la regola dell'art. 22, comma 3, sulla copia dell'atto notificato e sulla conseguenza dell'eventuale difformità.

Massime di principio

  • Nel contenzioso tributario, quando l'impugnazione è notificata per posta, l'assenza dell'attestazione di conformità della copia depositata non basta a rendere inammissibile il ricorso o l'appello: occorre accertare un'effettiva difformità tra copia e atto notificato.
  • Se manca l'attestazione, il giudice deve compiere d'ufficio l'accertamento della conformità; non può fondare l'inammissibilità sulla sola omissione formale.
  • La regola si applica anche al giudizio d'appello in forza del richiamo dell'art. 53 all'art. 22, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992.

Testo integrale

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