Cassazione Civile, Sentenza n. 6585/2025 del 12/03/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
L'Agenzia delle Dogane ha impugnato la sentenza d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado favorevole al contribuente (Cantoni) annullando o sindacando l'intimazione di pagamento del 24.02.2020. I principali profili di doglianza in Cassazione erano: violazione dell'art.21 d.lgs. 546/1992 (sull'impugnabilità della cartella di pagamento notificata il 06.02.1995), violazione del principio del ne bis in idem e contrasto con l'ordinanza della Cassazione n.21309/2018 rispetto alla titolarità e alla identità della pretesa fiscale, e violazione dell'art.50 d.P.R. 602/1973 (sulla forma e motivazione dell'intimazione di pagamento). L'Agenzia sosteneva che la cartella del 1995 era ormai definitiva e non più impugnabile e che l'intimazione del 2020 non poteva riaprire una pretesa ormai definita, o comunque che l'intimazione non doveva riprodurre ampia motivazione sul quantum già contenuto nella cartella.
La decisione
La Corte di cassazione ha parzialmente accolta le doglianze dell'Agenzia. In sintesi: (i) ha ritenuto che la cartella di pagamento notificata il 06.02.1995, non impugnata nei termini, è divenuta definitiva e non può essere rimossa dal giudizio ora in esame; pertanto l'eccezione che la pretesa fosse ampiamente prescritta è inammissibile perché attinente al merito già precluso; (ii) ha affermato che il ricorso avverso l'intimazione di pagamento del 24.02.2020 è ammissibile (l'intimazione è atto autonomamente impugnabile), ma ha riscontrato che l'intimazione riproponeva sostanzialmente le medesime riprese d'imposizione già determinate dall'avviso di mora del 23.09.2008, il quale aveva recepito la rideterminazione operata dalla sentenza della Corte d'appello di Milano n.571/2000; ne è conseguito che, quanto alla sostanza, la cartella del 1995 ha mantenuto efficacia nei confronti del Cantoni e l'appello è stato cassato in parte perché il giudice del rinvio aveva errato nel ritenere cancellata la cartella anche nei confronti del contribuente. (iii) inoltre la Corte ha ritenuto che l'intimazione del 2020 non doveva riprodurre estensivamente la motivazione della rideterminazione del quantum, essendo redatta secondo lo schema previsto dall'art.50 DPR 602/1973, e che non è stata lesa la difesa del contribuente sotto tale profilo. La sentenza impugnata è stata cassata e la causa rinviata alla Corte d'Appello della Lombardia in diversa composizione per nuovo esame.
Norme richiamate
d.lgs. 546/1992
art. 21; art. 19, comma 3, ultimo periodo
L'art.21 stabilisce il termine di 60 giorni per impugnare la cartella: una cartella non impugnata nei termini diventa definitiva e non è sindacabile in giudizio; solo l'Amministrazione ha il potere discrezionale di annullarla o revocarla. L'art.19 è richiamato nei motivi di impugnazione come norma di riferimento sulle impugnazioni.
Cod. proc. civ.
art. 360, primo comma, n.3
Fondamento dei motivi di cassazione per violazione di legge; la Corte ha valutato se le norme processuali e sostanziali erano state applicate correttamente dal giudice d'appello.
d.P.R. 602/1973
L'intimazione di pagamento deve essere redatta conformemente al modello ministeriale; la motivazione dell'intimazione è quella minima prevista dalla legge e non richiede la ripetizione dettagliata della motivazione che ha portato alla rideterminazione del quantum già contenuta in atti precedenti (es. avviso di mora).
Cod. civ.
Richiamato in ordine agli effetti del giudicato e alla presunta contraddizione con decisioni precedenti: il principio è stato valutato in relazione all'efficacia delle pronunce passate in giudicato rispetto alle posizioni dei diversi coobbligati.
Cod. civ.
Richiamato per chiarire che la sentenza favorevole a un coobbligato solidale non travolge ex tunc l'obbligazione degli altri coobbligati; il giudicato favorevole a un coobbligato non estingue automaticamente la pretesa sugli altri.
Cassazione, ordinanza n.21309/2018
L'ordinanza è stata richiamata dalla difesa del contribuente ma la Corte di cassazione ha interpretato che quella pronuncia non produceva automaticamente l'effetto di rimuovere la cartella del 1995 nei confronti del Cantoni; inoltre ha chiarito i limiti dell'operatività di quella ordinanza nella specifica vicenda.
Cassazione, ordinanza n.21319/2018 e sentenza n.24081/2006
Richiamate dalla giurisprudenza di merito e dalla Corte: confermano che la rideterminazione del quantum in favore di alcuni soggetti non implica automaticamente la rimozione della cartella nei confronti degli altri coobbligati; la cartella mantiene efficacia salvo formale annullamento.
Cass. Sez. U., ordinanza n.26817/2024
Utilizzata per qualificare la natura degli atti di sollecito di pagamento e degli "avvisi di mora" come atti di sollecito equivalenti all'intimazione, indipendentemente dalla denominazione.
Cass. Sez. 5, n. 8508/2019; Sez. Un. n. 22281/2022
Citazioni giurisprudenziali utilizzate per sostenere che il calcolo degli interessi di mora è operazione matematica e, se riproduttiva di pretesa già avanzata, non richiede motivazione dettagliata nell'intimazione.
Massime di principio
- Una cartella di pagamento non impugnata entro i termini di legge (art.21 d.lgs. 546/1992) diventa definitiva e non è sindacabile in giudizio dal contribuente; solo l'Amministrazione può annullarla o revocarla.
- L'intimazione di pagamento è un atto autonomamente impugnabile: anche se basata su una cartella definitiva, il contribuente può proporre ricorso avverso l'intimazione per vizi propri di quest'ultima.
- Se una successiva intimazione o avviso di mora ripropone sostanzialmente le medesime riprese d'imposizione già decise da precedenti provvedimenti o sentenze, può sorgere una questione di identità della pretesa (e quindi limiti al riemergere della controversia), con effetti sul ne bis in idem e sulla rilevanza della cartella originaria.
- L'intimazione redatta secondo il modello previsto dall'art.50 del d.P.R. 602/1973 non necessita di una dettagliata esposizione motivazionale del calcolo del quantum già contenuto in atti precedenti; eventuali contestazioni di merito sul calcolo degli interessi o anatocismo richiedono puntualità, specificità e, se non introdotte nei precedenti gradi, possono essere inammissibili per novità.
- La sentenza favorevole a un coobbligato solidale non estingue automaticamente la pretesa sugli altri coobbligati: l'efficacia di una pronuncia nei confronti di terzi va valutata alla luce degli articoli del codice civile e della giurisprudenza consolidata.
- Chi sostiene l'estinzione del processo per sopravvenuto pagamento o per definizione extragiudiziale deve produrre documentazione formale e motivare la rilevanza decisiva di tali atti; produzioni non riscontrate dalle altre parti e non corredate da provvedimenti formali non sono idonee a dichiarare la cessazione della materia del contendere.
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