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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 18113/2025 del 13/05/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La parte civile impugna l'assoluzione pronunciata in appello per i reati a carico di Santella (artt. 622, 623 e 646 c.p.), deducendo: 1) travisamento delle prove rispetto alla nozione di know‑how e al valore della consulenza tecnica presentata dall'imputato; sostiene che era dimostrato lo sfruttamento, per fini di lucro, di conoscenze tecniche riservate acquisite durante l'incarico in azienda; 2) motivazione illogica e omessa riapertura dell'istruttoria in appello (art. 603 c.p.p.), lamentando l'assenza di una perizia chiarificatrice sulla identità dei prodotti, la non corretta valutazione delle testimonianze e la mancata considerazione degli elementi del giudizio civile parallelo.

La decisione

La Cassazione ha dichiarato il ricorso parzialmente fondato soltanto in relazione alla carenza della 'motivazione rafforzata' della Corte di appello e inammissibile o infondato per il resto. In particolare: il primo motivo (travisamento della prova) è stato ritenuto infondato perché la doglianza attiene a valutazione di merito non sindacabile in Cassazione salvo i casi di prova inesistente o risultato probatorio manifestamente diverso dalla realtà; il secondo motivo (violazione art. 603 c.p.p.) è stato respinto ricordando il carattere eccezionale della rinnovazione istruttoria in appello. Tuttavia la Corte ha ritenuto che la sentenza di appello non avesse adeguatamente motivato, in termini rafforzati, la diversa valutazione rispetto alla pronuncia di primo grado (omettendo il compiuto confronto con l'apparato probatorio che aveva portato alla condanna) e ha annullato la sentenza impugnata limitatamente agli effetti civili, rinviando al giudice civile competente per nuovo giudizio (ex art. 622 c.p.p.). Gli effetti penali (assoluzione) sono rimasti invece sostanzialmente confermati.

Norme richiamate

  • artt. 622, 623 e 646 cod. pen.

    Sono i reati a lui ascritti in primo grado; nella sentenza impugnata Santella era stato assolto da tali reati e la Cassazione non ha riformato l'assoluzione sul piano penale, limitandosi ad annullare gli effetti civili con rinvio.

  • art. 603 cod. proc. pen.

    Richiamato dal ricorrente per lamentare la mancata rinnovazione istruttoria in appello; la Corte ricorda che la rinnovazione istruttoria in sede di appello è eccezionale e non automatica, per cui la mancata riapertura non costituisce di per sé vizio di motivazione salvo casi ben delimitati.

  • art. 622 cod. proc. pen.

    Norma invocata per il rinvio disposto dalla Cassazione: la sentenza è stata annullata quanto agli effetti civili e rinviata al giudice civile competente per valore in grado d'appello, ai sensi di questa disposizione.

  • Principio giurisprudenziale sulla 'motivazione rafforzata' in sede di appello (giurisprudenza consolidata della Cassazione)

    La Corte ha richiamato l'onere di una motivazione 'rafforzata' quando la Corte d'appello riforma una sentenza di primo grado, soprattutto in senso assolutorio: l'appello che sovverte la valutazione probatoria deve esporre passaggi logici non eludibili e giustificare compiutamente il diverso apprezzamento delle prove.

Massime di principio

  • In Cassazione il 'travisamento della prova' è sindacabile solo se la prova è inesistente o il risultato probatorio è manifestamente diverso dalla realtà; le critiche meramente valutative non sono sufficienti.
  • La rinnovazione dell'istruttoria in appello è eccezionale: l'art. 603 c.p.p. e la giurisprudenza impongono che la riapertura delle prove avvenga solo in presenza di concreti e rilevanti motivi, non per mere perplessità dell'organo che giudica in secondo grado.
  • Quando la Corte d'appello decide in senso difforme rispetto al primo grado, soprattutto per assolvere, è obbligata a fornire una motivazione 'rafforzata' che esponga passaggi logici dettagliati e dia conto del confronto con l'intero apparato probatorio; la mancanza di tale motivazione può portare all'annullamento degli effetti civili della sentenza.
  • La tutela penale dei segreti industriali può riguardare la rivelazione anche di una sola parte del processo produttivo: non è necessario che sia stato divulgato l'intero know‑how per configurare un illecito, per cui la valutazione sulla sussistenza del segreto deve considerare la rilevanza dell'informazione per il titolare.
  • La Cassazione può annullare una sentenza di appello limitatamente agli effetti civili e rinviare la materia al giudice civile competente per un nuovo esame, lasciando intatto il giudicato penale sull'aspetto della personale responsabilità quando non vi siano vizi tali da inficiare quella decisione.

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