Regolamento (UE) 2020/1083
Regolamento delegato (UE) 2020/1083 della Commissione del 14 maggio 2020, che integra il regolamento (UE) 2019/517 del Parlamento europeo e del Consiglio stabilendo i criteri di ammissibilità e di selezione e la procedura per la designazione del registro del nome di dominio di primo livello.eu (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2019/517 fissando i requisiti di ammissibilità, i criteri di valutazione e la procedura per designare il registro del dominio .eu. La selezione deve svolgersi secondo principi di apertura, trasparenza e non discriminazione, in due fasi: verifica dell’ammissibilità e successiva graduatoria dei candidati idonei. Il testo attribuisce pesi specifici a qualità del servizio, risorse umane e tecniche, e capacità finanziaria, e prevede termini procedurali stringenti per la decisione della Commissione. È inoltre richiesto che l’infrastruttura essenziale sia situata nell’Unione e che la procedura possa sfociare nella designazione del secondo classificato se il contratto con il primo non viene stipulato.
Criteri di ammissibilità, criteri di selezione e procedura per designare il registro incaricato dell’organizzazione, amministrazione e gestione del dominio di primo livello .eu.
Ambito di applicazione
Si applica alla procedura di selezione del registro del nome di dominio di primo livello .eu, ai candidati che intendono essere designati come registro e, in particolare, a organizzazioni senza scopo di lucro costituite ai sensi del diritto di uno Stato membro. Richiede che la sede legale, l’amministrazione centrale e la sede di attività principale siano nel territorio dell’Unione, così come l’infrastruttura necessaria per le funzioni principali del registro. Se il candidato è un consorzio o raggruppamento di imprese, ciascun membro deve rispettare i requisiti territoriali; il subappalto è ammesso solo in casi limitati e previo accordo scritto della Commissione.
Designazione del registro del dominio di primo livello .eu
Il regolamento delegato integra il regolamento (UE) 2019/517 definendo i criteri di ammissibilità, i criteri di selezione e la procedura per la designazione del registro incaricato dell’organizzazione, dell’amministrazione e della gestione del dominio .eu. La logica del testo è quella di garantire una selezione competitiva, trasparente e non discriminatoria, in linea con gli obiettivi del mercato unico digitale e dell’identità europea online.
Contesto e finalità
I considerando chiariscono che la procedura deve essere pubblica e competitiva, con invito di selezione pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea per ampliare la platea dei candidati idonei. La Commissione organizza il processo in due fasi: una prima verifica dell’ammissibilità e una seconda valutazione comparativa con formazione della graduatoria. È inoltre richiesto che l’infrastruttura necessaria alle funzioni essenziali del registro sia situata nell’Unione, così da assicurare controllo, tempestività e adeguata supervisione.
Ambito soggettivo e requisiti territoriali
Il candidato deve essere un’organizzazione senza scopo di lucro costituita secondo il diritto di uno Stato membro e deve avere sede legale, amministrazione centrale e sede di attività principale nel territorio dell’Unione. Il medesimo requisito territoriale vale per ciascun componente di un consorzio o raggruppamento di imprese. Il regolamento richiede inoltre che l’infrastruttura necessaria per le funzioni principali del registro sia collocata nell’Unione.
Contenuto della candidatura
La domanda deve indicare con chiarezza gli Stati membri di registrazione e tutti gli elementi relativi alla localizzazione della sede legale, dell’amministrazione centrale e della sede principale. Nei casi di consorzi o raggruppamenti, vanno descritti ruoli e status di ogni membro; se sono presenti soggetti a scopo di lucro, devono essere indicate le misure per assicurare la separazione giuridica e finanziaria tra attività lucrative e funzioni di registro. La candidatura deve contenere anche la descrizione dell’organizzazione interna e i documenti giustificativi richiesti nell’invito.
Criteri di selezione e pesi
La valutazione complessiva si fonda su tre criteri, ciascuno con peso espresso in percentuale:
- qualità del servizio: 40%
- risorse umane e tecniche: 30%
- capacità finanziaria: 30%
Per la qualità del servizio, il candidato deve dimostrare esperienza nei settori collegati ai nomi di dominio, descrivere come garantirà un servizio di elevato livello e indicare misure per la sicurezza e l’affidabilità del dominio .eu, tenendo conto delle specifiche funzionali e di prestazione minime dell’ICANN per i registri di domini geografici.
Per le risorse umane e tecniche, il candidato deve dimostrare la sufficienza delle risorse per svolgere le funzioni di organizzazione, amministrazione e gestione del dominio, incluse banche dati, servizi di interrogazione pubblici, registrazione dei nomi di dominio, funzionamento del registro, server dei nomi e gestione dei file di zona. Deve inoltre descrivere sistemi, software, hardware e strutture operative, nonché la capacità di assumere la funzione di registrar se richiesta dalla Commissione ai sensi dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/517. È richiesto anche un piano per l’avvio operativo dal 13 ottobre 2022.
Per la capacità finanziaria, il candidato deve dimostrare stabilità economica e finanziaria, fornire previsioni di costi e fabbisogno di capitale, indicare disponibilità di capitale e copertura assicurativa, presentare un modello di ricavi e di determinazione dei prezzi, un’analisi di mercato, un piano di marketing e misure di emergenza per il caso di registry failure. Deve altresì spiegare come applicherà i principi di sana gestione finanziaria e quali audit esterni effettuerà per dimostrare la conformità al regolamento (UE) 2019/517.
Procedura, termini e decisione finale
La procedura di selezione è aperta, trasparente e non discriminatoria. L’invito è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e i candidati dispongono di almeno 30 giorni lavorativi per presentare la candidatura. La Commissione può avvalersi di esperti esterni, scelti in base a competenza, indipendenza e imparzialità.
Nella prima fase, la Commissione verifica l’ammissibilità controllando la tempestività della domanda, la conformità ai requisiti di cui agli articoli 2 e 3 e la completezza della documentazione. Entro 40 giorni lavorativi dalla scadenza del termine per candidarsi, decide sull’ammissibilità e motiva gli eventuali dinieghi. Pubblica quindi l’elenco dei candidati ammessi.
Nella seconda fase, entro 80 giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco degli ammissibili, la Commissione redige la graduatoria dei candidati che hanno superato la soglia minima fissata nell’invito. Il primo classificato è designato come registro e la decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Mancata stipula del contratto ed entrata in vigore
Se le trattative contrattuali con il registro designato si interrompono senza sottoscrizione del contratto, la Commissione designa il candidato successivo in graduatoria; se ciò non è possibile, deve avviare una nuova procedura di selezione. Il regolamento entra in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Disposizioni principali
Oggetto e principi della selezione
L’articolo 1 stabilisce che la designazione del registro del dominio .eu avviene nel rispetto dei principi di apertura, trasparenza e non discriminazione. I considerando precisano che la procedura deve essere equa e competitiva, con invito pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e organizzazione in due fasi per efficienza e trasparenza.
Requisiti di ammissibilità del candidato
L’articolo 2 richiede che il registro sia un’organizzazione senza scopo di lucro costituita secondo il diritto di uno Stato membro, con sede legale, amministrazione centrale e sede di attività principale nell’Unione. L’infrastruttura necessaria per le funzioni principali deve trovarsi nel territorio dell’Unione. In caso di consorzio o raggruppamento, tutti i membri devono avere i medesimi requisiti territoriali. Il registro deve operare come contraente principale; il subappalto è consentito solo se necessario e con previo accordo scritto della Commissione.
Contenuto della candidatura
L’articolo 3 impone che la domanda indichi chiaramente gli Stati membri di registrazione e tutte le informazioni sulla localizzazione della sede legale, dell’amministrazione centrale e della sede principale. Per consorzi o raggruppamenti occorre dettagliare ruoli e status dei membri; se vi sono entità a scopo di lucro, devono essere indicate le misure per garantire la separazione giuridica e finanziaria delle attività lucrative dalle funzioni di registro. La candidatura deve inoltre descrivere l’organizzazione interna ed essere corredata della documentazione richiesta dall’invito.
Criterio della qualità del servizio
L’articolo 4 attribuisce alla qualità del servizio un peso del 40% del punteggio complessivo. I candidati devono indicare la propria esperienza nei settori connessi ai nomi di dominio, illustrare come garantiranno un alto livello di servizio, tenendo conto delle specifiche funzionali e di prestazione minime dell’ICANN per i registri di domini geografici, e descrivere le misure di sicurezza e di fiducia per il dominio .eu.
Criterio delle risorse umane e tecniche
L’articolo 5 attribuisce a questo criterio un peso del 30% del punteggio complessivo. I candidati devono dimostrare che le risorse umane e tecniche sono sufficienti per l’organizzazione, amministrazione e gestione del dominio, incluse banche dati, servizi di interrogazione pubblici, registrazione dei nomi, funzionamento del registro, server dei nomi e file di zona. Devono inoltre descrivere organizzazione, sistemi, software, hardware e strutture, nonché la capacità di svolgere la funzione di registrar se richiesta dalla Commissione, nel rispetto dell’articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/517. Deve essere indicato anche come l’assetto organizzativo consentirà l’avvio operativo dal 13 ottobre 2022.
Criterio della capacità finanziaria e degli audit
L’articolo 6 attribuisce alla capacità finanziaria un peso del 30% del punteggio complessivo. I candidati devono dimostrare stabilità e sicurezza finanziaria, fornire previsioni di costi e capitale, disponibilità di capitale, copertura assicurativa, modello di ricavi e di pricing, analisi di mercato, piano di marketing e misure di emergenza in caso di registry failure. Devono inoltre illustrare i principi di sana gestione finanziaria, le tariffe previste e i criteri di calcolo, nonché gli audit esterni cui si sottoporranno per dimostrare la conformità al regolamento (UE) 2019/517.
Procedura di selezione e tempi
L’articolo 7 prevede una procedura aperta, trasparente e non discriminatoria, con invito pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e almeno 30 giorni lavorativi per la presentazione delle candidature. La Commissione può avvalersi di esperti esterni, scelti per competenza, indipendenza e imparzialità.
Prima fase: verifica dell’ammissibilità
L’articolo 8 disciplina la verifica iniziale: la Commissione può richiedere informazioni supplementari, valuta la tempestività della candidatura, la conformità agli articoli 2 e 3 e la completezza della domanda. Entro 40 giorni lavorativi dalla scadenza del termine di presentazione decide sull’ammissibilità, motivando l’eventuale esclusione e comunicando immediatamente la decisione. Pubblica poi l’elenco dei candidati ammissibili.
Seconda fase: graduatoria e designazione
L’articolo 9 prevede che, entro 80 giorni lavorativi dalla pubblicazione dell’elenco degli ammissibili, la Commissione formi la graduatoria dei candidati che hanno raggiunto la soglia minima fissata nell’invito. La Commissione informa i candidati della graduatoria finale e designa come registro il primo classificato, pubblicando la decisione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Mancata stipula del contratto e nuova selezione
L’articolo 10 stabilisce che, se le trattative contrattuali con il registro designato falliscono senza stipula del contratto, la Commissione designa il candidato successivo in graduatoria. Se ciò non è possibile, deve essere organizzata una nuova procedura di selezione.
Entrata in vigore
L’articolo 11 dispone l’entrata in vigore il primo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.
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