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Regolamento

Regolamento (UE) 2020/653

Regolamento di esecuzione (UE) 2020/653 della Commissione del 14 maggio 2020 che rettifica i regolamenti di esecuzione (UE) n. 540/2011 e (UE) 2019/706 per quanto riguarda il numero CAS della sostanza attiva carvone (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32020R0653

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento corregge un errore materiale relativo al numero CAS della sostanza attiva carvone, già oggetto di rinnovo dell’approvazione con il regolamento di esecuzione (UE) 2019/706. La rettifica sostituisce il riferimento errato "244-16-8" con "2244-16-8" sia nell’allegato I del regolamento (UE) 2019/706 sia nella voce 135 dell’allegato del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011. La modifica è adottata per assicurare chiarezza, certezza del diritto e corretta identificazione della sostanza nei sistemi di autorizzazione e nelle banche dati internazionali.

Rettifica del numero CAS della sostanza attiva carvone nei regolamenti di esecuzione (UE) 2019/706 e (UE) n. 540/2011 in materia di approvazione dei prodotti fitosanitari.

Ambito di applicazione

Si applica alla sostanza attiva carvone, nell’ambito della normativa UE sull’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari. Riguarda gli Stati membri, la Commissione, l’Autorità e gli operatori economici coinvolti nell’approvazione, nell’etichettatura regolatoria e nella successiva autorizzazione dei prodotti fitosanitari contenenti carvone. Ha applicazione diretta in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Non introduce una nuova approvazione sostanziale, ma corregge un errore identificativo negli allegati degli atti già vigenti.

Rettifica del numero CAS del carvone nei regolamenti di esecuzione UE

Il regolamento di esecuzione (UE) 2020/653 della Commissione interviene per correggere un errore materiale contenuto negli atti di esecuzione relativi all’approvazione della sostanza attiva carvone. La correzione riguarda il numero CAS, elemento essenziale per l’identificazione univoca della sostanza nelle banche dati e nei flussi regolatori e commerciali delle sostanze chimiche. La Commissione richiama, in particolare, l’esigenza di evitare confusione nell’identificazione della sostanza ai fini dell’autorizzazione dei prodotti fitosanitari.

Contesto normativo

Il provvedimento si colloca nell’ambito del regolamento (CE) n. 1107/2009, relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari, e rettifica due atti già vigenti: il regolamento di esecuzione (UE) 2019/706, che ha rinnovato l’approvazione del carvone, e il regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011, che contiene l’elenco delle sostanze attive approvate. La rettifica è adottata ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1107/2009.

Oggetto della correzione

Nel testo originario era stato erroneamente indicato il numero CAS "244-16-8"; il regolamento dispone la sostituzione con "2244-16-8". La Commissione evidenzia che il numero CAS è un identificativo numerico riconosciuto a livello mondiale e usato anche per l’autorizzazione successiva dei prodotti fitosanitari negli Stati membri e fuori dall’Unione. Poiché il riferimento errato non corrisponde a una sostanza chimica registrata esistente, la correzione è necessaria per assicurare un’identificazione corretta e giuridicamente certa della sostanza attiva.

Modifiche agli allegati interessati

Il regolamento contiene due interventi puntuali:

  • l’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/706 è sostituito;
  • la voce 135 dell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è sostituita.

In entrambi i casi vengono confermati i dati essenziali del carvone: nome comune, denominazione IUPAC ((S)-5-isopropenyl-2-methylcyclohex-2-en-1-one oppure (S)-p-mentha-6,8-dien-2-one), purezza pari a 923 g/kg di d-carvone, data di approvazione 1° agosto 2019 e scadenza dell’approvazione 31 luglio 2034. È inoltre indicato che d-carvone ha numero CAS non assegnato, mentre per carvone il numero corretto è 2244-16-8.

Prescrizioni specifiche per la valutazione e per il richiedente

Le disposizioni specifiche richiamate nell’allegato restano ferme e impongono che, nell’attuazione dei principi uniformi di cui all’articolo 29, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1107/2009, si tenga conto delle conclusioni della relazione sul rinnovo del carvone, in particolare delle appendici I e II. Gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori, imponendo l’uso di adeguati dispositivi di protezione personale e, se necessario, misure di attenuazione dei rischi, incluso il periodo di tempo da attendere prima dell’accesso ai depositi di magazzinaggio dopo il trattamento con prodotti fitosanitari contenenti carvone.

Il richiedente deve inoltre fornire informazioni di conferma sull’effetto dei processi di trattamento delle acque sulla natura dei residui presenti nelle acque sotterranee e di superficie quando queste sono usate per acqua potabile. Tali informazioni devono essere presentate entro due anni dalla pubblicazione, da parte della Commissione, di un documento di orientamento specifico su tale valutazione.

Entrata in vigore

Il regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La Commissione ne sottolinea l’adozione urgente per garantire chiarezza e certezza del diritto per gli operatori economici e per le autorità incaricate dell’applicazione.

Disposizioni principali

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2019/706

L’allegato I del regolamento di esecuzione (UE) 2019/706 è sostituito per correggere il numero CAS della sostanza attiva carvone, che diventa 2244-16-8. Restano invariati gli altri dati identificativi e regolatori: nome comune carvone, purezza di 923 g/kg di d-carvone, data di approvazione 1° agosto 2019, scadenza dell’approvazione 31 luglio 2034 e disposizioni specifiche sui principi uniformi, sulla protezione degli operatori e sulle informazioni di conferma relative ai processi di trattamento delle acque.

Rettifica del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011

La voce 135 dell’allegato, parte B, del regolamento di esecuzione (UE) n. 540/2011 è sostituita con la medesima identificazione corretta del carvone, inclusa la formula/denominazione IUPAC e il numero CAS 2244-16-8. La rettifica garantisce coerenza tra il registro delle sostanze attive approvate e il regolamento di rinnovo della sostanza.

Disposizioni specifiche per il carvone

Nella valutazione globale gli Stati membri devono prestare particolare attenzione alla protezione degli operatori, assicurando l’uso di adeguati dispositivi di protezione personale e, se del caso, misure di attenuazione dei rischi, incluso il tempo di rientro nei depositi di magazzinaggio dopo l’applicazione di prodotti fitosanitari contenenti carvone. Il richiedente deve inoltre fornire alla Commissione, agli Stati membri e all’Autorità informazioni di conferma sull’effetto dei processi di trattamento delle acque sui residui nelle acque sotterranee e superficiali destinate a acqua potabile, entro due anni dalla pubblicazione del documento di orientamento della Commissione su tale valutazione.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, in ragione dell’esigenza di immediatezza e certezza del diritto per operatori economici e autorità competenti.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasostanze chimichemercato internosicurezza alimentare

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