Deliberazione n. 675 del 13/11/2025
Provvedimento del 13 novembre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook, Instagram, X e Telegram a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa al rischio di diffusione di materiale sessualmente esplicito. Le misure disposte mirano a impedire la circolazione del materiale sulle piattaforme, con trasmissione in formato hash, e a conservarne eventuale copia in chiaro per finalità probatorie per 12 mesi, con tecniche idonee a non rendere direttamente identificabili gli interessati.
Ratifica di provvedimenti d’urgenza nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, X Internet Unlimited Company e Telegram FZ-LLC per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito oggetto di segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di misure urgenti per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, X Internet Unlimited Company e Telegram FZ-LLC. Il procedimento trae origine da una segnalazione presentata ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativa al rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Origine della segnalazione e quadro normativo
La persona interessata ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, X e Telegram, ritenendo che il materiale la riguardasse e potesse essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione senza consenso. Il provvedimento richiama:
- l’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere tali segnalazioni;
- il termine di 48 ore per decidere ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice;
- l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione d’urgenza di misure per impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione.
Misure urgenti adottate il 27 ottobre 2025
Con le determinazioni nn. 405/2025, 406/2025 e 407/2025 del 27 ottobre 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha verificato la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis e ha disposto in via urgente:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione sulle piattaforme del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione acquisito in chiaro dalle piattaforme, a soli fini probatori.
Prescrizioni sulla conservazione e cautele imposte
Le piattaforme destinatarie sono state altresì onerate di conservare l’eventuale materiale in chiaro per dodici mesi decorrenti dal ricevimento del provvedimento. La conservazione deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con comunicazione tempestiva all’Autorità. La finalità espressamente indicata è quella probatoria, non essendo consentiti usi ulteriori del materiale.
Ratifica del Garante
Preso atto delle note di trasmissione delle determinazioni e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, l’Autorità ratifica i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento non irroga sanzioni, ma conferma le misure urgenti già adottate per prevenire la diffusione non consensuale del contenuto segnalato.
Punti principali
Origine della segnalazione e competenza del Garante
La persona interessata ha rappresentato di trovarsi in una situazione rientrante nell'art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l'intervento dell'Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, X e Telegram. Il provvedimento richiama la competenza del Garante a intervenire entro 48 ore dalla segnalazione nei casi di possibile diffusione non consensuale di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati.
Misure urgenti adottate dal dirigente
Con determinazioni nn. 405-407 del 27 ottobre 2025, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha disposto in via d’urgenza l’adozione di misure per impedire la diffusione del materiale segnalato sulle piattaforme, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione di eventuale materiale acquisito in chiaro, a soli fini probatori, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento.
Prescrizioni sulla conservazione del materiale
La conservazione dell’eventuale materiale in chiaro deve avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità. La finalità indicata è esclusivamente probatoria e il termine di conservazione è di dodici mesi.
Ratifica finale del Garante
Il Garante, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, ratifica i provvedimenti d’urgenza adottati il 27 ottobre 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, X Internet Unlimited Company e Telegram FZ-LLC.
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