Messaggio numero 2577 del 29-1-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS chiarisce che la proroga al 30 giugno 2004, prevista per il versamento dei contributi relativi agli anni pregressi dal 1997 in poi al Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari, vale anche per l’iscrizione al Fondo. La precisazione conferma l’orientamento già adottato in precedenza per consentire la copertura contributiva anche per periodi anteriori alla domanda.
Chiarimenti sulla proroga al 30 giugno 2004 per iscrizione e versamento al Fondo di previdenza per lavori di cura non retribuiti
Chiarimenti sulla proroga per il Fondo di previdenza per lavori di cura non retribuiti
Il messaggio interviene per fornire chiarimenti applicativi sul termine di proroga già indicato nel messaggio n. 633 del 15 dicembre 2003 in materia di Fondo di previdenza per le persone che svolgono lavori di cura non retribuiti derivanti da responsabilità familiari. L’obiettivo è precisare l’estensione della proroga sia sul piano dell’iscrizione sia su quello del versamento contributivo.
Oggetto e finalità del chiarimento
L’Istituto risponde alle numerose richieste provenienti dalle Sedi, che avevano sollevato dubbi circa la portata della proroga al 30 giugno 2004. Il documento precisa che tale termine non riguarda soltanto il pagamento dei contributi per gli anni pregressi, ma si estende anche alla domanda di iscrizione al Fondo.
Termine prorogato e ambito temporale
La proroga al 30 giugno 2004 deve intendersi applicabile:
- al versamento dei contributi al Fondo relativi agli anni pregressi, ossia dal 1997 in poi;
- all’iscrizione al Fondo, in coerenza con l’orientamento già seguito dall’Istituto.
Coerenza con i precedenti orientamenti dell’INPS
Il messaggio richiama il precedente messaggio n. 365 del 18 dicembre 2002, con il quale era stata per la prima volta prorogata al 31 dicembre 2003 la scadenza originariamente fissata dalla circolare n. 223 del 20 dicembre 2001. In quell’occasione era stato chiarito che la nuova scadenza si applicava anche all’iscrizione, oltre che al versamento contributivo, al fine di consentire la copertura contributiva anche per gli anni precedenti la domanda.
Effetto pratico del chiarimento
La precisazione conferma che, per beneficiare della copertura contributiva relativa agli anni precedenti, il termine del 30 giugno 2004 deve essere considerato unitariamente per:
- la presentazione della domanda di iscrizione;
- il versamento dei contributi arretrati.
Il documento non introduce nuovi adempimenti o importi, ma ribadisce l’interpretazione corretta della proroga già disposta in precedenza.
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