Messaggio numero 4376 del 17-2-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS n. 4376 del 17 febbraio 2004 chiarisce i criteri applicativi dell’art. 11 del D.M. 157/2000 sul Fondo di solidarietà del personale delle aziende di credito cooperativo. Precisa quando l’attività lavorativa è incompatibile con l’assegno straordinario, introduce una nozione ristretta di attività concorrenziale e stabilisce che la violazione comporta la sospensione, non la decadenza, dell’assegno.
Fondo di Solidarietà Aziende Credito Cooperativo: assegno straordinario e attività lavorativa, criteri applicativi
Fondo di solidarietà del personale delle aziende di credito cooperativo: assegno straordinario e attività lavorativa
Il messaggio INPS n. 4376 del 17 febbraio 2004 interviene per fornire criteri applicativi in materia di assegno straordinario previsto dal Fondo di solidarietà del personale delle aziende di credito cooperativo. Il documento nasce dall’esigenza di risolvere dubbi interpretativi emersi presso le sedi INPS, i lavoratori interessati e le imprese del settore.
Quadro normativo di riferimento
Il richiamo centrale è all’art. 11 del D.M. 28 aprile 2000, n. 157, regolamento istitutivo del Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione del personale dipendente dalle imprese di credito cooperativo.
Il messaggio ricorda che l’art. 11 disciplina:
- i casi di incompatibilità tra assegno straordinario e attività lavorativa;
- le ipotesi di cumulo tra assegno straordinario e reddito da lavoro prodotto durante la sua fruizione.
Intervento del Comitato Amministratore
Le questioni interpretative sono state sottoposte al Comitato Amministratore, riunitosi il 12 febbraio 2004, che ha adottato alcuni criteri applicativi ai sensi dell’art. 4 del D.M. 157/2000.
Il Comitato ha precisato che restano possibili ulteriori approfondimenti e decisioni successive su altre problematiche connesse all’interpretazione dell’articolo.
Criteri applicativi approvati
Il documento riporta tre criteri principali.
- L’art. 11 del D.M. 157/2000, e il decreto nel suo complesso, devono essere considerati "legislazione speciale".
- Da tale qualificazione deriva la possibilità di deroghe rispetto alle disposizioni applicabili alla generalità dei lavoratori e delle aziende.
- Per attività che determinano redditi da lavoro incompatibili con l’assegno straordinario ai sensi dell’art. 5 deve intendersi soltanto quella attività in concorrenza con quella svolta dal datore di lavoro presso cui il lavoratore prestava servizio.
- In base a questa interpretazione, i lavoratori possono operare nell’ambito creditizio e/o finanziario a favore di società controllate o collegate con l’ex datore di lavoro, oltre che direttamente con il medesimo ex datore di lavoro.
Effetti della violazione del divieto di attività concorrenziale
Il messaggio chiarisce che lo svolgimento di un’attività concorrenziale con il proprio ex datore di lavoro, in violazione del divieto, produce l’incompatibilità tra attività lavorativa e fruizione dell’assegno straordinario.
In tale ipotesi:
- l’assegno straordinario viene sospeso dall’inizio dell’attività incompatibile;
- la sospensione dura per tutto il periodo di svolgimento dell’attività lavorativa;
- non si verifica la decadenza dal trattamento;
- cessata l’attività, l’assegno deve essere rimesso in pagamento.
Durata complessiva dell’assegno
La ripresa del pagamento avviene per un arco temporale complessivo che deve corrispondere alla durata originariamente determinata dell’assegno straordinario.
Il documento precisa che tale durata coincide con il numero di mesi mancanti alla maturazione del diritto alla pensione diretta, calcolati al momento dell’accesso al Fondo. Nel computo complessivo devono essere considerati:
- le mensilità di assegno straordinario già percepite;
- quelle ancora da percepire;
- i mesi di sospensione dell’assegno.
Indicazioni operative per le sedi INPS
Le sedi sono invitate ad uniformarsi ai criteri indicati sia per le situazioni non ancora definite, sia per quelle già definite in modo difforme.
Il messaggio segnala inoltre che ulteriori decisioni interpretative e/o applicative potranno essere comunicate successivamente dal Comitato Amministratore in relazione alle disposizioni dell’art. 11.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di INPS
- Messaggio · 17 feb 2004Messaggio numero 4377 del 17-2-2004
- Messaggio · 19 feb 2004Messaggio numero 4674 del 19-2-2004
- Messaggio · 11 feb 2004Messaggio numero 3818 del 11-2-2004
- Messaggio · 4 feb 2004Messaggio numero 3046 del 4-2-2004
- Messaggio · 1 mar 2004Messaggio numero 5684 del 1-3-2004
- Messaggio · 29 gen 2004Messaggio numero 2577 del 29-1-2004
Cerchi altro? Cerca gratis in INPS →