Messaggio numero 3046 del 4-2-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS fornisce chiarimenti operativi sulla legislazione francese di sicurezza sociale da applicare nelle pratiche pensionistiche in collegamento con la Francia. Tratta minimi pensionistici, maggiorazioni per figli e per madre di famiglia, assegno vedovile, maggiorazione per assistenza personale, carriere miste, regimi complementari ARRCO e AGIRC, anticumulo, dati necessari alle istituzioni francesi e criteri sulla contribuzione e sulla cessazione dell’attività lavorativa.
Chiarimenti INPS sulle pratiche pensionistiche con la Francia
Chiarimenti operativi sulle pratiche pensionistiche con la Francia
Il messaggio recepisce informazioni e precisazioni emerse in un incontro tra organismi di collegamento italo-francesi. Le indicazioni fornite devono essere considerate nella trattazione delle pratiche pensionistiche collegate alla Francia e, ove necessario, aggiornano precedenti istruzioni sulle medesime materie.
Retribuzione minima e minimo pensionistico francese
La legislazione francese prevede due distinti istituti di "retraite minimum":
- il minimo contributivo, che rappresenta l’importo minimo pensionistico spettante a chi vanta una carriera massima di 160 trimestri; per il 2003 l’importo era pari a € 577,91 mensili. Se la carriera è inferiore, l’importo viene proporzionato in base al rapporto tra trimestri accreditati e periodo massimo accreditabile;
- il minimo non contributivo (minimum de vieillesse), riconosciuto in presenza di redditi personali e del coniuge inferiori a determinati limiti, sulla pensione contributiva eventualmente integrata fino al minimo contributivo.
Il minimo non contributivo si articola in due livelli:
- "complément de retraite", pari nel 2003 alla differenza tra € 237,48 e l’importo mensile della pensione; è concesso a domanda ed è esportabile fuori dalla Francia;
- "allocation supplémentaire", pari nel 2003 a € 340,43 oppure a € 561,76 per la coppia; in base ai redditi può essere pagata interamente o ridotta. È concessa a domanda e non è esportabile fuori dal territorio francese.
Il messaggio precisa che, pur non essendo indicata nell’Allegato II bis del regolamento 1408/71, l’"allocation supplémentaire" è comunque corrisposta solo ai residenti in Francia perché non ritenuta compresa nel campo di applicazione oggettivo del regolamento. È inoltre segnalato che il regime pensionistico dei minatori non prevede minimi pensionistici.
Maggiorazioni per figli e per madre di famiglia
Vengono confermati i precedenti chiarimenti sulla "majoration pour mère de famille" e forniti ulteriori dettagli sulla "majoration enfants" o "bonification enfants".
La "majoration enfants":
- spetta a donne e uomini che abbiano allevato almeno tre figli per un periodo non inferiore a nove anni prima del compimento del 16° anno di età dei figli;
- non richiede che i figli siano ancora a carico al momento del pensionamento;
- consiste in un incremento del 10% dell’importo della pensione;
- non è commisurata alla durata della carriera e non incrementa la carriera assicurativa;
- non ha natura di prestazione familiare, ma è parte integrante della pensione di vecchiaia;
- è prevista anche nel regime pensionistico dei minatori.
La "majoration pour mère de famille":
- consiste in un incremento della carriera assicurativa delle donne che abbiano allevato uno o più figli per almeno 9 anni prima dei 16 anni dei figli;
- prevede un aumento di due anni per ogni figlio;
- è prevista anch’essa nel regime dei minatori.
Le due maggiorazioni sono compatibili tra loro: ad esempio, una donna con tre figli allevati per nove anni prima dei 16 anni può ottenere sia l’aumento del 10% della pensione sia l’incremento di 6 anni della carriera assicurativa.
Compilazione del formulario E202 per i figli
La parte francese ha richiesto che il formulario riporti uno stato di famiglia completo, con indicazione di tutti i figli avuti, anche se non più a carico alla data del pensionamento, perché l’omissione può determinare la liquidazione di una pensione inferiore al dovuto.
Per tale ragione si concorda che:
- nel formulario E202 italiano debba essere sempre compilato il quadro relativo ai figli;
- in assenza di figli debba essere indicato espressamente "NO FIGLI".
Assegno vedovile (allocation veuvage)
L’assegno vedovile è qualificato come prestazione temporanea che, pur avendo finalità prevalentemente assistenziale, è determinata in base alla carriera assicurativa del dante causa e ha quindi natura pensionistica.
Spetta al coniuge superstite se:
- non ha compiuto 55 anni di età;
- soddisfa determinati requisiti reddituali.
La prestazione è attribuita per due anni dalla data del decesso dell’assicurato. Se il coniuge superstite ha almeno 50 anni, il periodo può essere superiore a due anni, ma in ogni caso l’assegno non può essere corrisposto oltre il compimento dei 55 anni.
Su domanda specifica, al compimento dei 55 anni, l’assegno è trasformabile in "pension de réversion". È inoltre rilevante, ai fini del complemento o dell’integrazione al minimo, in applicazione dell’art. 50 del regolamento 1408/71 e dell’art. 8, secondo comma, della legge 153/69.
Può essere erogato dalle casse francesi per la vecchiaia oppure dalle casse per gli assegni familiari. È ricordato che è previsto anche nel regime pensionistico francese per i minatori.
Maggiorazione per assistenza personale continuativa
La "majoration pour tierce personne" è assimilata all’assegno per l’assistenza personale continuativa previsto dalla legislazione italiana per i pensionati di inabilità; per il 2003 l’importo era pari a € 930,05.
Le indicazioni operative sono le seguenti:
- la maggiorazione è esportabile fuori dal territorio francese;
- è soggetta alle norme anticumulo dell’art. 7 del regolamento 574/72;
- se il pensionato inabile residente in Italia già percepisce l’assegno italiano per l’assistenza personale continuativa, ha diritto dalla Francia solo all’eventuale differenza tra la maggiorazione francese e l’assegno italiano.
Importi pensionistici francesi rilevanti per la pensione italiana
Quando la prestazione francese è composta da più elementi, come base, quota per il minimo contributivo, quota per il minimo non contributivo, "majoration enfants" e simili, ai fini della determinazione dell’eventuale integrazione al minimo della pensione italiana deve essere considerato l’importo complessivo francese.
Carriere miste in Francia
In presenza di un lavoratore assicurato in due o più regimi francesi:
- può spettare una pensione a carico di ciascun regime;
- può spettare, separatamente per ciascuna gestione, anche il minimo contributivo previsto dal singolo regime.
La totalizzazione dei periodi assicurativi in regimi diversi è possibile solo per raggiungere il requisito dei 40 anni, pari a 160 trimestri, necessario ai fini della misura del minimo contributivo.
Il minimo non contributivo resta a carico del solo regime generale.
Le domande di pensione presentate da soggetti con carriere miste devono essere trasmesse all’istituzione francese del regime cui il lavoratore è stato iscritto nell’ultimo periodo di assicurazione.
Regimi complementari ARRCO e AGIRC
Il messaggio richiama le informazioni già trasmesse con circolare n. 48 del 27 febbraio 2001 sui regimi complementari francesi per lavoratori subordinati (ARRCO) e per quadri (AGIRC), entrati nel campo di applicazione dei regolamenti CEE n. 1408/71 e n. 574/72 dal 1° gennaio 2000.
Viene ribadito che:
- le pensioni di vecchiaia e ai superstiti erogate dai regimi complementari sono rilevanti ai fini reddituali;
- tuttavia non devono essere considerate ai fini dell’applicazione dell’art. 8 della legge 153/69;
- l’inserimento di tali regimi nel campo regolamentare ha valore solo istruttorio e procedurale;
- non trovano quindi applicazione, per ora, le altre norme sui diritti alle prestazioni pensionistiche e temporanee;
- in particolare, non si applica la totalizzazione dei periodi assicurativi compiuti in altri Stati.
Le istituzioni francesi chiedono che, se una prima domanda di pensione a carico di uno di tali regimi è stata respinta e poi venga presentata una seconda domanda, venga trasmessa solo la seconda domanda.
Il messaggio osserva inoltre che, di regola, chi ha diritto a pensione nel regime di base ha diritto anche nel regime complementare; per le pensioni ai superstiti possono invece verificarsi casi in cui il diritto sussista nel regime complementare ma non nel regime di base, poiché quest’ultimo richiede requisiti reddituali e di durata del matrimonio non previsti dai complementari.
Stato invalidante e concordanza ai sensi dell’art. 40 del regolamento 1408/71
Per l’accertamento dello stato invalidante occorre prestare particolare attenzione a quanto già indicato nel messaggio n. 30510 dell’11 giugno 1996, relativo all’applicazione dell’art. 40, comma 4, del regolamento 1408/71 sulla concordanza tra le legislazioni degli Stati membri quanto alle condizioni per il riconoscimento dell’invalidità.
C.R.A.M. Rhône-Alpes di Lione
La C.N.A.V. di Parigi ha stabilito che la C.R.A.M. di Lione è l’ente francese cui rivolgersi per i ritardi o le difficoltà amministrative particolari nell’esame delle domande di pensione, anche quando esse sono trattate presso altre casse francesi, fermo restando che le competenze ordinarie delle varie casse rimangono immutate.
Alla C.R.A.M. di Lione sono affidate funzioni di:
- informazione sull’ordinamento pensionistico francese e sulla relativa organizzazione amministrativa;
- raccolta e diffusione alle altre casse francesi delle informazioni sul sistema pensionistico italiano;
- individuazione delle questioni legali o amministrative da definire in collegamento con la C.N.A.V.
Le richieste concernenti tali competenze devono essere indirizzate direttamente e personalmente alla sig.ra Mireille Vasserot, presso:
- CRAM Rhône-Alpes, Sous Direction des Retraites, m.me Mireille VASSEROT, Département Expertise Formation Information;
- indirizzo e-mail: mvasserot@cramra.fr.
Formulari di collegamento e criteri di compilazione dell’E202
Il messaggio segnala che i formulari vengono spesso compilati in modo incompleto o che, per effetto dell’evoluzione normativa, sono necessarie informazioni ulteriori rispetto a quelle previste originariamente. Ciò provoca allungamenti istruttori e richieste integrative agli interessati.
Per il formulario E202 sono stati concordati alcuni criteri specifici:
- Data di scelta della decorrenza (quadro 13): se nell’E202 sono indicati sia la data di presentazione della domanda sia la data di decorrenza della pensione italiana, quest’ultima viene considerata dalle istituzioni francesi come data di decorrenza scelta dall’interessato;
- Filiation: la Francia ha chiesto talvolta l’estratto completo dell’atto di nascita. È stato chiarito che, per identificare univocamente i soggetti, la legislazione francese richiede le generalità dei genitori; tuttavia le sedi INPS, per il momento, non sono tenute a trasmettere in ogni caso tali dati, in attesa di verificare se l’assenza dipenda da un impedimento giuridico oppure da motivi di opportunità.
Norme anticumulo francesi
Secondo la legislazione francese, le prestazioni di disoccupazione non sono cumulabili con la pensione, anche se quest’ultima è erogata da uno Stato estero.
Ne deriva che, se l’assicurazione italiana attribuisce una pensione di vecchiaia con decorrenza retroattiva rispetto alla domanda, le istituzioni francesi recuperano integralmente le prestazioni di disoccupazione erogate per il periodo compreso tra la decorrenza della pensione italiana e la data della domanda, indipendentemente dall’importo della pensione italiana.
Poiché la pensione italiana richiesta non può essere negata in presenza dei requisiti e, salvo rinuncia prima della liquidazione, è irrevocabile, le sedi devono informare gli interessati delle conseguenze dell’anticumulo, spiegando che per non perdere la prestazione di disoccupazione francese possono scegliere come decorrenza della pensione italiana la data della domanda anziché la data del compimento dell’età pensionabile.
Il messaggio riporta un esempio per chiarire la differenza tra:
- una pensione francese di invalidità di 400 euro, non cumulabile con una rendita per infortuni, anche italiana, di 50 euro, che va quindi ridotta di 50 euro;
- una prestazione di disoccupazione francese di 400 euro, non cumulabile con trattamenti pensionistici anche esteri, che viene invece totalmente revocata in presenza di una pensione italiana di 50 euro.
Le istituzioni francesi ritengono non applicabile in materia di disoccupazione la clausola anticumulo di cui al Capitolo 3, art. 46 bis, lett. d), del regolamento 1408/71, poiché le prestazioni di disoccupazione non rientrano tra quelle a cui si applica quel Capitolo. Di conseguenza, la riduzione fino a concorrenza dell’importo della prestazione o del reddito incumulabile è possibile solo se la prestazione da ridurre è disciplinata dal Capitolo 3.
Dati reddituali e pensionistici richiesti dalle istituzioni francesi
Per la determinazione delle prestazioni francesi vengono richiesti specifici dati pensionistici e reddituali.
Dati pensionistici
Le istituzioni francesi devono conoscere l’importo della pensione italiana alla data della liquidazione per determinare l’importo minimo pensionistico spettante. Non rilevano:
- le successive variazioni dell’importo della pensione italiana;
- gli indici di variazione degli importi pensionistici.
Le istituzioni francesi, infatti, determinano periodicamente l’importo minimo spettante tenendo conto della misura della prestazione italiana alla data di liquidazione, rivalutata secondo gli indici previsti dalla legislazione francese per le pensioni nazionali.
Redditi del pensionato
Per la determinazione delle prestazioni, le istituzioni francesi richiedono direttamente all’interessato gli importi reddituali necessari, e precisamente:
- il reddito alla data di liquidazione della prestazione;
- il reddito dopo un anno da tale data;
- il reddito dopo tre anni da tale data.
Successivamente tali importi diventano irrilevanti, poiché la pensione francese varia soltanto per effetto delle rivalutazioni annuali.
Contribuzione francese e data di cessazione dell’attività lavorativa
Alcune sedi hanno rilevato differenze tra la data di cessazione dell’attività lavorativa e la data di accredito dell’ultimo contributo obbligatorio nei formulari francesi sulla carriera assicurativa, in particolare negli E205 ed E207.
La Francia ha chiarito che, secondo la propria legislazione:
- la contribuzione è accreditata per tutto il trimestre solare precedente la decorrenza della pensione;
- il trimestre non è divisibile;
- non vi è arrotondamento in eccesso, ma solo in difetto;
- l’accredito avviene in base al salario e non ai giorni lavorati;
- per un trimestre è necessario un salario minimo annualmente fissato dalla legge.
Ne consegue che la data di cessazione dell’attività indicata sul formulario può essere successiva o anche precedente all’ultimo contributo obbligatorio accreditato.
Per le domande di pensione di vecchiaia o anzianità presentate in Francia, il messaggio stabilisce che:
- la data di cessazione dell’attività da considerare è quella indicata nel formulario E202, quadro 7, indipendentemente dalla data dell’ultimo contributo obbligatorio segnalato sul formulario E205F;
- ai fini del requisito contributivo per la pensione di anzianità devono essere presi in considerazione tutti i periodi della colonna "periodi di assicurazione", anche se relativi a periodi di disoccupazione, purché non successivi alla decorrenza della pensione di anzianità.
Nel caso esemplificato nel messaggio:
- cessazione attività: 31.5.1997;
- inizio disoccupazione: 1.6.1997;
- fine disoccupazione: 31.3.2002;
- decorrenza pensione francese: 1.6.2002.
Sull’E205 potrebbero risultare:
- per il 1997, 4 trimestri di contributi obbligatori, se il salario è sufficiente a coprire tutto l’anno; in tal caso la contribuzione obbligatoria ha priorità su quella assimilata per disoccupazione;
- per gli anni 1998/1999/2000/2001, 16 trimestri di contribuzione assimilata per disoccupazione;
- per il 2002, 1 trimestre di contribuzione assimilata per disoccupazione, che si ferma al 31.3.2002 perché corrisponde al trimestre solare precedente la decorrenza della pensione.
Per le pensioni italiane di vecchiaia o anzianità:
- deve essere presa in considerazione la data di cessazione dell’attività indicata nell’E202, quadro 7;
- se la decorrenza della pensione di anzianità italiana è successiva al 1997, possono essere considerati utili i 4 trimestri francesi del 1997 presenti nella colonna "periodi di assicurazione", anche se relativi a disoccupazione, mentre vanno esclusi i trimestri successivi perché concernenti periodi assimilati;
- se la decorrenza della pensione di anzianità italiana cade nel 1997, dal 1° giugno in poi, sono utili solo i trimestri solari precedenti la decorrenza: ad esempio, con decorrenza 6/97 è utile solo il primo trimestre 1997; con decorrenza 7/97 sono utili due trimestri; con decorrenza 8/97 sono utili i primi due trimestri, e così via.
Il documento si chiude con la firma del Direttore Nori.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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