Messaggio numero 3818 del 11-2-2004
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’INPS conferma l’applicazione del contributo di solidarietà del 10% sulle somme destinate alla previdenza complementare per il Fondo volo e proroga al terzo mese successivo al messaggio il termine per gli adempimenti di recupero dei maggiori contributi versati.
Fondo volo: proroga degli adempimenti e conferma del contributo di solidarietà del 10% sulla previdenza complementare
Fondo volo e previdenza complementare
Il messaggio riguarda l’applicazione dell’art. 1, commi 3, 4 e 5, del d.lgs. n. 164/1997 in relazione all’operatività dei fondi complementari di categoria per il personale del settore aereo. L’intervento dell’INPS segue il precedente messaggio n. 119 dell’8 ottobre 2003, con il quale erano già stati differiti i termini per gli adempimenti previsti dalla circolare n. 140 del 31 luglio 2003.
Conferma dell’orientamento interpretativo
L’Istituto dà atto che il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con lettera del 21 gennaio 2004, ha confermato in via definitiva, anche sulla base del parere concorde del Ministero dell’Economia e delle Finanze e della COVIP, la piena applicabilità del contributo di solidarietà del 10%.
Tale contributo si applica alle somme destinate alla previdenza complementare e rinvenienti dalla riduzione dell’aliquota contributiva prevista per la quota a carico delle aziende di navigazione aerea, pari al 2,092%, come disposto dall’art. 1 del d.lgs. n. 164/1997.
Adempimenti e termini
L’INPS conferma le istruzioni già contenute nella circolare n. 140 del 31 luglio 2003, relative al recupero dei maggiori contributi versati al Fondo volo per i lavoratori che aderiscono alla previdenza complementare, previo versamento del contributo di solidarietà dovuto al Fondo stesso.
Viene inoltre disposto che:
- il termine per effettuare le operazioni previste sia ulteriormente prorogato;
- la nuova scadenza coincida con il terzo mese successivo alla data di emanazione del messaggio.
Contenuto operativo della comunicazione
Il messaggio ha quindi finalità essenzialmente applicativa e chiarificatrice: conferma la legittimità del contributo di solidarietà del 10% e concede un ulteriore differimento temporale per l’esecuzione degli adempimenti connessi al recupero dei contributi eccedenti, in coerenza con la disciplina già richiamata nella circolare del 31 luglio 2003.
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