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Linea guida

Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici per soggetti privati

AgID

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Le linee guida disciplinano gli obblighi di accessibilità degli strumenti informatici per i soggetti giuridici che offrono servizi al pubblico tramite siti web o applicazioni mobili e che rientrano nell’art. 3, comma 1-bis, della L. 4/2004. Definiscono i requisiti tecnici da rispettare, le modalità di verifica di conformità, la dichiarazione di accessibilità da pubblicare e aggiornare annualmente, nonché le condizioni per invocare l’onere sproporzionato e le modalità di segnalazione delle non conformità. Il riferimento tecnico principale è la norma UNI CEI EN 301549 vigente, con richiamo alle WCAG 2.1 livello AA per il web.

Linee guida AGID sull’accessibilità di siti web, applicazioni mobili e altri strumenti informatici per i soggetti erogatori ex art. 3, comma 1-bis, L. 4/2004.

Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici per i soggetti erogatori ex art. 3, comma 1-bis, L. 4/2004

Le linee guida AGID disciplinano gli obblighi di accessibilità per i soggetti giuridici che, pur non essendo pubbliche amministrazioni in senso stretto, offrono servizi al pubblico tramite siti web o applicazioni mobili e superano la soglia di fatturato prevista dall’art. 3, comma 1-bis, della legge n. 4/2004. Il documento definisce i requisiti tecnici, le modalità di verifica, la dichiarazione di accessibilità, le deroghe per onere sproporzionato e il sistema di segnalazione delle non conformità.

Ambito di applicazione e destinatari

Le linee guida sono adottate per dare attuazione all’art. 11 della L. 4/2004 e si rivolgono ai soggetti erogatori individuati dall’art. 3, comma 1-bis: soggetti giuridici diversi da quelli già ricompresi nel comma 1, che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili e che hanno registrato un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a 500 milioni di euro.

Quadro normativo e tecnico di riferimento

Il documento richiama la normativa nazionale e unionale in materia di accessibilità digitale, in particolare:

  • la L. 4/2004;
  • la direttiva (UE) 2016/2102;
  • i relativi decreti legislativi di recepimento e modifica;
  • la decisione di esecuzione (UE) 2021/1339;
  • la normativa e le linee guida tecniche correlate.

Sul piano tecnico, il riferimento principale è la UNI CEI EN 301549 vigente, nella versione armonizzata richiamata dalle linee guida; per il web la conformità al livello AA delle WCAG 2.1 è espressamente considerata equivalente ai requisiti pertinenti della norma europea. Sono inoltre richiamate la UNI CEI EN ISO 9999 per l’identificazione delle tecnologie assistive e, per alcuni profili, le norme ISO/IEC sulla qualità dei dati.

Requisiti tecnici per i diversi strumenti informatici

Le linee guida articolano i requisiti di accessibilità per categorie di strumenti:

  • Hardware: i requisiti sono destinati ai prodotti hardware, al fine di favorire l’acquisto di soluzioni nativamente accessibili o utilizzabili con tecnologie assistive. Si richiamano i capitoli pertinenti della UNI CEI EN 301549, oltre ad alcuni punti generali applicabili ove pertinenti.
  • Web: i requisiti si applicano alle pagine web e, più in generale, ai contenuti web, inclusi documenti e software incorporati nelle pagine. La conformità al livello AA delle WCAG 2.1 è posta come riferimento sostanziale.
  • Documenti non web: se un documento non è accessibile, deve essere comunque fornito un contenuto testuale accessibile che ne riepiloghi il contenuto e deve essere resa disponibile una modalità accessibile di contatto per ottenere informazioni equivalenti.
  • Software: i requisiti valgono per software progettato e sviluppato dal soggetto erogatore o per suo conto, per consentirne l’uso diretto o tramite tecnologie assistive.
  • Applicazioni mobili: le app sono definite come software applicativo destinato all’uso su smartphone e tablet; restano esclusi il sistema operativo mobile e l’hardware. Le linee guida precisano anche una limitazione per contenuti o programmi destinati a gruppi chiusi o usi specifici non diffusi su ampi segmenti di utenti.
  • Documentazione e servizi di supporto: la documentazione, se separata o integrata, deve spiegare come usare le caratteristiche di accessibilità e compatibilità del prodotto, incluse le funzioni che garantiscono l’interoperabilità con tecnologie assistive.
  • Postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità: devono essere dotate delle tecnologie ICT pertinenti e di una o più tecnologie assistive, secondo la classificazione UNI CEI EN ISO 9999.

Verifica di conformità e test di usabilità

Il documento distingue tra:

  • verifica tecnica di conformità, da effettuare secondo i punti della UNI CEI EN 301549 e della sua appendice normativa sulla determinazione della conformità;
  • test di usabilità, che possono essere svolti anche con persone con disabilità e con analisi euristiche.

Per web, software e applicazioni mobili la verifica riguarda anche i contenuti e i flussi di interazione, compresi autenticazione, identificazione, compilazione di moduli e pagamento. Le linee guida precisano che, nella formazione e gestione dei gruppi di valutazione composti da persone con disabilità, deve essere rispettata la disciplina sulla protezione dei dati personali.

Dichiarazione di accessibilità

I soggetti erogatori devono rilasciare e aggiornare entro il 23 settembre di ogni anno la dichiarazione di accessibilità per i siti web e le applicazioni mobili di cui sono titolari. La dichiarazione deve essere compilata usando il modello reso disponibile online da AGID e coerente con l’Allegato 1 alle linee guida.

La pubblicazione deve essere assicurata:

  • nel footer dei siti web, con etichetta "Dichiarazione di accessibilità" o "Accessibilità";
  • nella sezione informativa degli store per le applicazioni mobili e nel relativo sito web del soggetto erogatore.

Le informazioni contenute nella dichiarazione devono derivare da autovalutazione del soggetto erogatore oppure da valutazione di terzi. Il rispetto del modello AGID è obbligatorio: l’utilizzo di modelli diversi è considerato non conforme.

Onere sproporzionato e soluzioni alternative

Le linee guida disciplinano l’ipotesi di onere sproporzionato, che può giustificare una deroga alle prescrizioni di accessibilità solo nei casi previsti dall’art. 3-ter, comma 2, L. 4/2004 e sulla base di motivazioni legittime e adeguatamente giustificate. La valutazione deve considerare, in particolare:

  • l’onere organizzativo eccessivo;
  • l’onere finanziario eccessivo;
  • il rischio di pregiudicare la capacità del soggetto di adempiere al proprio scopo;
  • il rischio di pregiudicare la capacità di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per compiti e servizi.

La deroga deve essere limitata allo stretto necessario e non può essere basata, di per sé, sui tempi di sviluppo o sulla necessità di acquisire informazioni per adempiere agli obblighi di legge. Anche in presenza di onere sproporzionato, il soggetto erogatore deve garantire la massima accessibilità possibile e indicare, nella dichiarazione di accessibilità, le parti non accessibili, le ragioni dell’inaccessibilità e le eventuali alternative accessibili.

Segnalazioni e ruolo di AGID

Chiunque abbia interesse può notificare al soggetto erogatore le non conformità dei siti web e delle applicazioni mobili, nonché chiedere le informazioni non accessibili e l’adeguamento dei sistemi. Se la risposta è insoddisfacente o manca entro 30 giorni, l’interessato può presentare segnalazione ad AGID secondo le modalità indicate sul sito dell’Agenzia.

AGID può archiviare le segnalazioni irricevibili o manifestamente infondate; quelle ricevibili saranno considerate anche ai fini della pianificazione periodica delle verifiche d’ufficio.

Implicazioni operative per i destinatari

Per i soggetti erogatori, le linee guida impongono un presidio continuativo dell’accessibilità: progettazione conforme, verifiche tecniche, eventuali test con utenti disabili, pubblicazione e aggiornamento della dichiarazione, gestione documentata di eventuali deroghe e pronta risposta alle segnalazioni. Il documento è quindi rilevante sia per la governance interna sia per i fornitori ICT chiamati a sviluppare o adeguare prodotti e servizi destinati al pubblico.

Punti principali

Ambito soggettivo e finalità

Le linee guida danno attuazione all’art. 11 della L. 4/2004 per i soggetti di cui all’art. 3, comma 1-bis: soggetti giuridici diversi dalle pubbliche amministrazioni tradizionali che offrono servizi al pubblico tramite siti web o applicazioni mobili e che presentano un fatturato medio negli ultimi tre anni superiore a 500 milioni di euro. L’obiettivo è garantire l’accessibilità degli strumenti informatici e rendere omogenee le modalità di verifica e di dichiarazione.

Requisiti tecnici di accessibilità

La linea guida rinvia alla UNI CEI EN 301549 vigente come standard tecnico di riferimento, con equivalenza, per il web, alla conformità WCAG 2.1 livello AA. I requisiti sono distinti per hardware, web, documenti non web, software, applicazioni mobili, documentazione e servizi di supporto, oltre alle postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità. Per ciascuna area sono indicati i capitoli pertinenti della norma e, ove necessario, i punti generici aggiuntivi applicabili.

Verifica di conformità e test di usabilità

Sono previste verifiche tecniche di conformità per hardware, web, documenti non web, software, applicazioni mobili e documentazione/servizi di supporto, mediante i punti normativi della UNI CEI EN 301549 richiamati dalle linee guida. Per siti web e applicazioni mobili è inoltre ammessa una valutazione di usabilità, anche con coinvolgimento di persone con disabilità, nel rispetto della normativa privacy. Le verifiche non si applicano nei casi di onere sproporzionato debitamente motivato e documentato.

Dichiarazione di accessibilità

I soggetti erogatori devono rilasciare e aggiornare entro il 23 settembre di ogni anno la dichiarazione di accessibilità per ogni sito web e applicazione mobile di cui sono titolari. La dichiarazione deve essere compilata usando il modello AGID, coerente con l’allegato delle linee guida, e deve essere linkata nel footer del sito e nelle sezioni informative degli store per le app mobili. Il modello AGID è vincolante: altri modelli non sono considerati conformi.

Onere sproporzionato e segnalazioni

La linea guida disciplina quando può essere opposto l’onere sproporzionato, richiedendo motivazioni legittime e adeguatamente giustificate e limitando la deroga allo stretto necessario. Devono essere indicate le parti non accessibili, le ragioni dell’inaccessibilità e le soluzioni alternative accessibili. È inoltre previsto che chiunque possa segnalare ad AGID le non conformità dopo averle notificate al soggetto erogatore e, in caso di mancata o insoddisfacente risposta entro 30 giorni, possa attivare la procedura di segnalazione sul sito AGID.

Come è indicizzato

Materieaccessibilitàsiti webapplicazioni mobilisoftwaredocumenti informatici

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