Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici per soggetti privati
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLe linee guida disciplinano gli obblighi di accessibilità degli strumenti informatici per i soggetti giuridici che offrono servizi al pubblico tramite siti web o applicazioni mobili e che rientrano nell’art. 3, comma 1-bis, della L. 4/2004. Definiscono i requisiti tecnici da rispettare, le modalità di verifica di conformità, la dichiarazione di accessibilità da pubblicare e aggiornare annualmente, nonché le condizioni per invocare l’onere sproporzionato e le modalità di segnalazione delle non conformità. Il riferimento tecnico principale è la norma UNI CEI EN 301549 vigente, con richiamo alle WCAG 2.1 livello AA per il web.
Linee guida AGID sull’accessibilità di siti web, applicazioni mobili e altri strumenti informatici per i soggetti erogatori ex art. 3, comma 1-bis, L. 4/2004.
Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici per i soggetti erogatori ex art. 3, comma 1-bis, L. 4/2004
Le linee guida AGID disciplinano gli obblighi di accessibilità per i soggetti giuridici che, pur non essendo pubbliche amministrazioni in senso stretto, offrono servizi al pubblico tramite siti web o applicazioni mobili e superano la soglia di fatturato prevista dall’art. 3, comma 1-bis, della legge n. 4/2004. Il documento definisce i requisiti tecnici, le modalità di verifica, la dichiarazione di accessibilità, le deroghe per onere sproporzionato e il sistema di segnalazione delle non conformità.
Ambito di applicazione e destinatari
Le linee guida sono adottate per dare attuazione all’art. 11 della L. 4/2004 e si rivolgono ai soggetti erogatori individuati dall’art. 3, comma 1-bis: soggetti giuridici diversi da quelli già ricompresi nel comma 1, che offrono servizi al pubblico attraverso siti web o applicazioni mobili e che hanno registrato un fatturato medio, negli ultimi tre anni di attività, superiore a 500 milioni di euro.
Quadro normativo e tecnico di riferimento
Il documento richiama la normativa nazionale e unionale in materia di accessibilità digitale, in particolare:
- la L. 4/2004;
- la direttiva (UE) 2016/2102;
- i relativi decreti legislativi di recepimento e modifica;
- la decisione di esecuzione (UE) 2021/1339;
- la normativa e le linee guida tecniche correlate.
Sul piano tecnico, il riferimento principale è la UNI CEI EN 301549 vigente, nella versione armonizzata richiamata dalle linee guida; per il web la conformità al livello AA delle WCAG 2.1 è espressamente considerata equivalente ai requisiti pertinenti della norma europea. Sono inoltre richiamate la UNI CEI EN ISO 9999 per l’identificazione delle tecnologie assistive e, per alcuni profili, le norme ISO/IEC sulla qualità dei dati.
Requisiti tecnici per i diversi strumenti informatici
Le linee guida articolano i requisiti di accessibilità per categorie di strumenti:
- Hardware: i requisiti sono destinati ai prodotti hardware, al fine di favorire l’acquisto di soluzioni nativamente accessibili o utilizzabili con tecnologie assistive. Si richiamano i capitoli pertinenti della UNI CEI EN 301549, oltre ad alcuni punti generali applicabili ove pertinenti.
- Web: i requisiti si applicano alle pagine web e, più in generale, ai contenuti web, inclusi documenti e software incorporati nelle pagine. La conformità al livello AA delle WCAG 2.1 è posta come riferimento sostanziale.
- Documenti non web: se un documento non è accessibile, deve essere comunque fornito un contenuto testuale accessibile che ne riepiloghi il contenuto e deve essere resa disponibile una modalità accessibile di contatto per ottenere informazioni equivalenti.
- Software: i requisiti valgono per software progettato e sviluppato dal soggetto erogatore o per suo conto, per consentirne l’uso diretto o tramite tecnologie assistive.
- Applicazioni mobili: le app sono definite come software applicativo destinato all’uso su smartphone e tablet; restano esclusi il sistema operativo mobile e l’hardware. Le linee guida precisano anche una limitazione per contenuti o programmi destinati a gruppi chiusi o usi specifici non diffusi su ampi segmenti di utenti.
- Documentazione e servizi di supporto: la documentazione, se separata o integrata, deve spiegare come usare le caratteristiche di accessibilità e compatibilità del prodotto, incluse le funzioni che garantiscono l’interoperabilità con tecnologie assistive.
- Postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità: devono essere dotate delle tecnologie ICT pertinenti e di una o più tecnologie assistive, secondo la classificazione UNI CEI EN ISO 9999.
Verifica di conformità e test di usabilità
Il documento distingue tra:
- verifica tecnica di conformità, da effettuare secondo i punti della UNI CEI EN 301549 e della sua appendice normativa sulla determinazione della conformità;
- test di usabilità, che possono essere svolti anche con persone con disabilità e con analisi euristiche.
Per web, software e applicazioni mobili la verifica riguarda anche i contenuti e i flussi di interazione, compresi autenticazione, identificazione, compilazione di moduli e pagamento. Le linee guida precisano che, nella formazione e gestione dei gruppi di valutazione composti da persone con disabilità, deve essere rispettata la disciplina sulla protezione dei dati personali.
Dichiarazione di accessibilità
I soggetti erogatori devono rilasciare e aggiornare entro il 23 settembre di ogni anno la dichiarazione di accessibilità per i siti web e le applicazioni mobili di cui sono titolari. La dichiarazione deve essere compilata usando il modello reso disponibile online da AGID e coerente con l’Allegato 1 alle linee guida.
La pubblicazione deve essere assicurata:
- nel footer dei siti web, con etichetta "Dichiarazione di accessibilità" o "Accessibilità";
- nella sezione informativa degli store per le applicazioni mobili e nel relativo sito web del soggetto erogatore.
Le informazioni contenute nella dichiarazione devono derivare da autovalutazione del soggetto erogatore oppure da valutazione di terzi. Il rispetto del modello AGID è obbligatorio: l’utilizzo di modelli diversi è considerato non conforme.
Onere sproporzionato e soluzioni alternative
Le linee guida disciplinano l’ipotesi di onere sproporzionato, che può giustificare una deroga alle prescrizioni di accessibilità solo nei casi previsti dall’art. 3-ter, comma 2, L. 4/2004 e sulla base di motivazioni legittime e adeguatamente giustificate. La valutazione deve considerare, in particolare:
- l’onere organizzativo eccessivo;
- l’onere finanziario eccessivo;
- il rischio di pregiudicare la capacità del soggetto di adempiere al proprio scopo;
- il rischio di pregiudicare la capacità di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per compiti e servizi.
La deroga deve essere limitata allo stretto necessario e non può essere basata, di per sé, sui tempi di sviluppo o sulla necessità di acquisire informazioni per adempiere agli obblighi di legge. Anche in presenza di onere sproporzionato, il soggetto erogatore deve garantire la massima accessibilità possibile e indicare, nella dichiarazione di accessibilità, le parti non accessibili, le ragioni dell’inaccessibilità e le eventuali alternative accessibili.
Segnalazioni e ruolo di AGID
Chiunque abbia interesse può notificare al soggetto erogatore le non conformità dei siti web e delle applicazioni mobili, nonché chiedere le informazioni non accessibili e l’adeguamento dei sistemi. Se la risposta è insoddisfacente o manca entro 30 giorni, l’interessato può presentare segnalazione ad AGID secondo le modalità indicate sul sito dell’Agenzia.
AGID può archiviare le segnalazioni irricevibili o manifestamente infondate; quelle ricevibili saranno considerate anche ai fini della pianificazione periodica delle verifiche d’ufficio.
Implicazioni operative per i destinatari
Per i soggetti erogatori, le linee guida impongono un presidio continuativo dell’accessibilità: progettazione conforme, verifiche tecniche, eventuali test con utenti disabili, pubblicazione e aggiornamento della dichiarazione, gestione documentata di eventuali deroghe e pronta risposta alle segnalazioni. Il documento è quindi rilevante sia per la governance interna sia per i fornitori ICT chiamati a sviluppare o adeguare prodotti e servizi destinati al pubblico.
Punti principali
Ambito soggettivo e finalità
Le linee guida danno attuazione all’art. 11 della L. 4/2004 per i soggetti di cui all’art. 3, comma 1-bis: soggetti giuridici diversi dalle pubbliche amministrazioni tradizionali che offrono servizi al pubblico tramite siti web o applicazioni mobili e che presentano un fatturato medio negli ultimi tre anni superiore a 500 milioni di euro. L’obiettivo è garantire l’accessibilità degli strumenti informatici e rendere omogenee le modalità di verifica e di dichiarazione.
Requisiti tecnici di accessibilità
La linea guida rinvia alla UNI CEI EN 301549 vigente come standard tecnico di riferimento, con equivalenza, per il web, alla conformità WCAG 2.1 livello AA. I requisiti sono distinti per hardware, web, documenti non web, software, applicazioni mobili, documentazione e servizi di supporto, oltre alle postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità. Per ciascuna area sono indicati i capitoli pertinenti della norma e, ove necessario, i punti generici aggiuntivi applicabili.
Verifica di conformità e test di usabilità
Sono previste verifiche tecniche di conformità per hardware, web, documenti non web, software, applicazioni mobili e documentazione/servizi di supporto, mediante i punti normativi della UNI CEI EN 301549 richiamati dalle linee guida. Per siti web e applicazioni mobili è inoltre ammessa una valutazione di usabilità, anche con coinvolgimento di persone con disabilità, nel rispetto della normativa privacy. Le verifiche non si applicano nei casi di onere sproporzionato debitamente motivato e documentato.
Dichiarazione di accessibilità
I soggetti erogatori devono rilasciare e aggiornare entro il 23 settembre di ogni anno la dichiarazione di accessibilità per ogni sito web e applicazione mobile di cui sono titolari. La dichiarazione deve essere compilata usando il modello AGID, coerente con l’allegato delle linee guida, e deve essere linkata nel footer del sito e nelle sezioni informative degli store per le app mobili. Il modello AGID è vincolante: altri modelli non sono considerati conformi.
Onere sproporzionato e segnalazioni
La linea guida disciplina quando può essere opposto l’onere sproporzionato, richiedendo motivazioni legittime e adeguatamente giustificate e limitando la deroga allo stretto necessario. Devono essere indicate le parti non accessibili, le ragioni dell’inaccessibilità e le soluzioni alternative accessibili. È inoltre previsto che chiunque possa segnalare ad AGID le non conformità dopo averle notificate al soggetto erogatore e, in caso di mancata o insoddisfacente risposta entro 30 giorni, possa attivare la procedura di segnalazione sul sito AGID.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da AgID, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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