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Linea guida

Linee Guida sull'accessibilità degli strumenti informatici - PA

AgID

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Le linee guida disciplinano i requisiti tecnici, le verifiche di conformità, la dichiarazione di accessibilità, il monitoraggio AGID e le ipotesi di onere sproporzionato per l’accessibilità degli strumenti informatici. Si rivolgono ai soggetti erogatori individuati dalla legge n. 4/2004, in particolare alle pubbliche amministrazioni, e incidono su siti web, applicazioni mobili, documenti non web, software, hardware, documentazione e servizi di supporto, nonché sulle postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità e sui servizi a sportello. Introducono obblighi di adeguamento alla norma armonizzata UNI CEI EN 301549, di pubblicazione e aggiornamento annuale della dichiarazione di accessibilità e degli obiettivi di accessibilità, oltre a prevedere controlli tecnici e soggettivi e la procedura di feedback e ricorso al Difensore civico digitale.

Linee guida AGID sull’accessibilità di siti web, applicazioni mobili e altri strumenti informatici per le pubbliche amministrazioni e gli altri soggetti erogatori tenuti alla legge n. 4/2004.

Linee guida sull’accessibilità degli strumenti informatici

Le linee guida AGID del 21 dicembre 2022 disciplinano i requisiti di accessibilità, le verifiche di conformità, la dichiarazione di accessibilità, il monitoraggio e le deroghe per gli strumenti informatici delle amministrazioni e degli altri soggetti tenuti alla legge n. 4/2004. L’obiettivo è rendere accessibili siti web, applicazioni mobili, software, hardware, documenti e servizi digitali, in coerenza con la direttiva (UE) 2016/2102 e con la norma armonizzata UNI CEI EN 301549.

Quadro normativo e destinatari

Il documento è adottato ai sensi dell’art. 11 della legge n. 4/2004 e si coordina con il d.lgs. n. 106/2018, che ha riformato l’attuazione della direttiva (UE) 2016/2102. I destinatari sono i soggetti erogatori indicati dall’art. 3 della legge n. 4/2004, tra cui:

  • pubbliche amministrazioni di cui al d.lgs. n. 165/2001;
  • enti pubblici economici;
  • concessionari di servizi pubblici;
  • organismi di diritto pubblico;
  • altri soggetti che usufruiscono di contributi o agevolazioni pubbliche per l’erogazione di servizi tramite sistemi informativi o internet.

Le linee guida richiamano inoltre la normativa UE sull’accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili, la disciplina sulla protezione dei dati personali e la convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità.

Struttura del documento e allegati

Le linee guida comprendono tre allegati:

  • modello di dichiarazione di accessibilità per siti web e applicazioni mobili;
  • modello di autovalutazione;
  • elenco dei prodotti per la classe 22 della UNI EN ISO 9999:2017 relativa alla comunicazione e gestione dell’informazione.

Requisiti tecnici di accessibilità

Hardware

I requisiti per l’hardware mirano a consentire l’acquisto di dispositivi nativamente accessibili o compatibili con tecnologie assistive. Il riferimento principale è il capitolo 8 della UNI CEI EN 301549, con applicazione anche di alcuni requisiti generali e di quelli relativi alla comunicazione vocale, alle funzionalità video e al servizio di emergenza.

Web

Per il web, il contenuto comprende testi, non testi, documenti e moduli scaricabili, interazioni bidirezionali, autenticazione e pagamento. Per i siti web già avviati prima del 23 settembre 2020, il livello minimo richiesto è la conformità AA alle WCAG 2.0; per gli altri siti web e per gli aggiornamenti successivi il livello minimo è la conformità AA alle WCAG 2.1, come recepita nella UNI CEI EN 301549.

Sono considerati anche i documenti e i software incorporati nelle pagine web, oltre ai documenti scaricabili presenti nelle pagine, per i quali si applicano i requisiti dei documenti non web.

Documenti non web

Se un documento non web non è accessibile, deve essere fornito un contenuto testuale riepilogativo in formato accessibile e deve essere disponibile una modalità accessibile di contatto con l’amministrazione per ottenere informazioni equivalenti. Il riferimento tecnico è il capitolo 10 della UNI CEI EN 301549.

Software

Per il software si applicano i requisiti del capitolo 11 della UNI CEI EN 301549, con richiamo, ove pertinente, ai requisiti generali, vocali, video e di emergenza. Le linee guida richiamano anche la guida AGID sulle metriche per il software applicativo sviluppato per le pubbliche amministrazioni.

Applicazioni mobili

Le applicazioni mobili sono software destinati a smartphone e tablet, esclusi i sistemi operativi mobili e l’hardware. La conformità è richiesta dal 23 giugno 2021. Sono escluse dall’obbligo alcune app o contenuti destinati a gruppi chiusi di utenti o a contesti specifici non destinati a un ampio pubblico.

Documentazione e servizi di supporto

La documentazione, se separata o integrata nel prodotto, deve spiegare come usare le caratteristiche di accessibilità e compatibilità, incluse quelle che garantiscono la interoperabilità con tecnologie assistive.

Postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità e servizi a sportello

Le postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità devono essere dotate di tecnologie ICT accessibili e di ausili classificabili come tecnologie assistive. Il riferimento per l’identificazione degli ausili è la UNI EN ISO 9999:2017.

Per i servizi pubblici erogati a sportello, il documento richiama la necessità di accessibilità, fruibilità ed efficacia senza discriminazioni. Se l’accessibilità piena non è possibile, devono essere adottati accomodamenti ragionevoli tecnici, organizzativi o di mediazione, tra cui:

  • documentazione divulgativa semplificata;
  • segnaletica digitale chiara;
  • gestione adeguata delle code;
  • sportelli informatizzati o sostitutivi;
  • postazioni locali dedicate;
  • soluzioni di comunicazione alternativa, anche tramite strumenti digitali accessibili.

Verifica di conformità

Le linee guida distinguono tra verifica tecnica e verifica soggettiva.

Verifica tecnica

La verifica tecnica è riferita ai capitoli pertinenti della UNI CEI EN 301549 per hardware, web, documenti non web, software, applicazioni mobili e documentazione/servizi di supporto. Per i contenuti web si applicano le regole della pagina web anche a documenti e software incorporati o associati alla pagina.

Verifica soggettiva

La verifica soggettiva valuta la qualità dell’esperienza d’uso con il coinvolgimento di utenti, comprese persone con disabilità, sulla base di criteri quali percezione, comprensibilità, operabilità, coerenza, sicurezza, trasparenza, apprendibilità, aiuto e documentazione, tolleranza agli errori, gradevolezza e flessibilità.

La metodologia prevede quattro fasi:

  • analisi da parte di esperti di fattori umani;
  • costituzione del gruppo di valutazione;
  • esecuzione dei task;
  • valutazione dei risultati e rapporto conclusivo.

Per hardware, software, siti web e applicazioni mobili la verifica soggettiva è obbligatoria nelle forniture sopra soglia comunitaria; sotto soglia è sufficiente, almeno, una metodologia semplificata di test di usabilità con coinvolgimento di persone con disabilità.

Dichiarazione di accessibilità

I soggetti erogatori devono rilasciare una dichiarazione di accessibilità per ciascun sito web e applicazione mobile, utilizzando esclusivamente la piattaforma AGID e il relativo modello ufficiale. La dichiarazione può basarsi su autovalutazione, valutazione di terzi o modello di autovalutazione AGID.

La prima dichiarazione deve essere compilata:

  • entro il 23 settembre 2019 per i siti pubblicati dopo il 23 settembre 2018;
  • entro il 23 settembre 2020 per i siti pubblicati prima del 23 settembre 2018;
  • entro il 23 giugno 2021 per le applicazioni mobili.

Ogni anno, entro il 23 settembre, il soggetto erogatore deve riesaminare e validare la dichiarazione. La mancata pubblicazione integra un inadempimento normativo con le responsabilità previste dalla legge n. 4/2004.

Obiettivi annuali di accessibilità

Le pubbliche amministrazioni devono pubblicare sul proprio sito web, entro il 31 marzo di ogni anno, gli obiettivi annuali di accessibilità e lo stato di attuazione del piano per l’utilizzo del telelavoro. AGID mette a disposizione un’applicazione online di supporto.

Monitoraggio AGID e relazione alla Commissione europea

AGID effettua il monitoraggio della conformità dei siti web e delle applicazioni mobili con cadenza annuale, utilizzando un metodo approfondito e uno semplificato. Il primo periodo di monitoraggio è disciplinato in modo distinto per siti web e applicazioni mobili; successivamente il monitoraggio ha frequenza annuale dal 1° gennaio al 22 dicembre.

Il monitoraggio approfondito verifica il rispetto di tutte le prescrizioni pertinenti e può includere test di usabilità. Il monitoraggio semplificato mira a rilevare non conformità rispetto a un insieme limitato di prescrizioni ed è orientato alle esigenze di utenti con diverse disabilità.

AGID presenta alla Commissione europea una relazione in formato accessibile e in lingua italiana, contenente descrizione delle attività, campionamento, metodi usati, esiti, dati misurati e informazioni sulla procedura di attuazione e sul feedback degli utenti. Le relazioni sono presentate ogni tre anni e pubblicate in formato accessibile.

Onere sproporzionato e deroghe

L’onere sproporzionato è ammesso solo nei casi previsti dall’art. 3-ter, comma 2, della legge n. 4/2004 e deve essere fondato su motivazioni legittime e adeguatamente giustificate. Le ipotesi generali sono:

  • onere organizzativo eccessivo;
  • onere finanziario eccessivo;
  • rischio di pregiudicare la capacità di adempiere allo scopo prefissato;
  • rischio di pregiudicare la capacità di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti.

Sono esclusi, di per sé, motivi come i tempi necessari per sviluppare i siti o acquisire le informazioni, e la mancanza di priorità degli interventi. In caso di deroga, il soggetto erogatore deve comunque indicare nella dichiarazione di accessibilità le parti non accessibili, le motivazioni e le soluzioni alternative accessibili disponibili.

Sono inoltre elencati alcuni casi specifici di deroga, tra cui:

  • formati d’ufficio pubblicati prima del 23 settembre 2018, salvo necessità per processi amministrativi attivi;
  • media preregistrati pubblicati prima del 23 settembre 2019;
  • media in diretta;
  • carte e servizi di cartografia online, se le informazioni essenziali sono accessibili in digitale;
  • contenuti di terzi non finanziati né sviluppati né controllati dall’ente;
  • riproduzioni di beni culturali non pienamente accessibili per esigenze di conservazione o per assenza di soluzioni automatiche adeguate;
  • contenuti extranet/intranet pubblicati prima del 23 settembre 2019 fino a revisione sostanziale;
  • archivi di contenuti non necessari per processi attivi e non aggiornati dopo il 23 settembre 2019.

Procedura di attuazione, contestazioni e difensore civico digitale

AGID verifica la conformità delle dichiarazioni di accessibilità ai modelli e ai casi di inaccessibilità. Se la dichiarazione non è conforme o se non ritiene sussistente l’onere sproporzionato, interviene il Difensore civico per il digitale, che può disporre misure correttive.

In caso di esito insoddisfacente del monitoraggio, il Difensore civico per il digitale decide sulla corretta attuazione della legge n. 4/2004 e può imporre misure correttive.

È previsto un meccanismo di feedback mediante il quale chiunque può segnalare difetti di accessibilità e richiedere che le informazioni siano rese accessibili. Se il soggetto erogatore non risponde entro trenta giorni o risponde in modo insoddisfacente, l’utente può rivolgersi al Difensore civico per il digitale tramite il riferimento presente nella dichiarazione di accessibilità.

Punti principali

Ambito e destinatari

Le linee guida attuano l’art. 11 della legge n. 4/2004, come modificata dal d.lgs. n. 106/2018, e valgono per i soggetti erogatori di cui all’art. 3 della legge n. 4/2004: pubbliche amministrazioni, enti pubblici economici, concessionari di servizi pubblici, organismi di diritto pubblico e altri soggetti che fruiscano di contributi pubblici o agevolazioni per servizi via sistemi informativi o internet.

Requisiti tecnici e standard di riferimento

I requisiti di accessibilità sono ricondotti alla norma armonizzata UNI CEI EN 301549. Le linee guida dettagliano i profili per hardware, web, documenti non web, software, applicazioni mobili, documentazione e servizi di supporto, oltre alle postazioni di lavoro per dipendenti con disabilità e ai servizi pubblici erogati a sportello. Per il web è richiesto il livello AA delle WCAG 2.1 per i nuovi sviluppi e, per i siti preesistenti, il livello AA WCAG 2.0 nei termini previsti dalla disciplina transitoria.

Verifiche di conformità e valutazione soggettiva

Sono definite le modalità di verifica tecnica per ciascuna categoria di strumenti e, per siti web, software, applicazioni mobili e hardware, anche criteri di verifica soggettiva basati su esperti di fattori umani e gruppi di valutazione con persone con disabilità. Per le forniture sopra soglia comunitaria la verifica soggettiva è obbligatoria; sotto soglia è richiesta almeno una metodologia semplificata di test di usabilità. È richiamata l’esigenza di rispettare la normativa in materia di protezione dei dati personali nella gestione dei gruppi di valutazione.

Dichiarazione di accessibilità e obiettivi annuali

I soggetti erogatori devono pubblicare, tramite la piattaforma AGID, la dichiarazione di accessibilità per ogni sito web e applicazione mobile e aggiornarla annualmente entro il 23 settembre. La dichiarazione deve seguire esclusivamente il modello AGID. Le pubbliche amministrazioni devono inoltre pubblicare entro il 31 marzo gli obiettivi annuali di accessibilità e lo stato di attuazione del piano per il telelavoro.

Monitoraggio AGID, onere sproporzionato e rimedi

AGID effettua monitoraggi periodici approfonditi e semplificati sui siti web e sulle applicazioni mobili e trasmette alla Commissione europea le relazioni sugli esiti. Le linee guida disciplinano anche l’onere sproporzionato, le deroghe ammesse, l’obbligo di indicare alternative accessibili nella dichiarazione di accessibilità e la procedura di attuazione: contestazione della dichiarazione, esito insoddisfacente del monitoraggio, meccanismo di feedback e ricorso al Difensore civico digitale.

Come è indicizzato

Materieaccessibilitàsiti webapplicazioni mobilidocumento informaticosicurezza informatica

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