Ordinanza ingiunzione o revoca n. 123 del 26/02/2026
Provvedimento del 26 febbraio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato che Dante Labs S.r.l. non ha riscontrato una richiesta di informazioni formulata dall’Autorità nell’ambito di un reclamo relativo a un test genetico acquistato da un interessato. Il procedimento è stato limitato ai profili procedurali concernenti la mancata cooperazione con l’Autorità, mentre gli aspetti di merito sul trattamento dei dati genetici e sui ruoli dei soggetti coinvolti sono stati oggetto di distinta istruttoria, tuttora pendente. Per la violazione dell’art. 157 del Codice privacy è stata irrogata una sanzione di 600 euro, con ordine di pagamento, pubblicazione del provvedimento e annotazione nel registro interno.
Dante Labs S.r.l.: sanzione per mancato riscontro alla richiesta di informazioni del Garante in un procedimento su test genetici
Dante Labs S.r.l. – sanzione per mancato riscontro a richiesta di informazioni del Garante
Il Garante per la protezione dei dati personali ha adottato un’ordinanza-ingiunzione nei confronti di Dante Labs S.r.l. per la violazione dell’art. 157 del Codice privacy, conseguente al mancato riscontro a una richiesta di informazioni formulata dall’Autorità nell’ambito di un reclamo relativo a un test genetico.
Origine del caso e reclamo
Il procedimento trae origine dal reclamo di un interessato che aveva acquistato un kit per effettuare un test genetico e aveva inviato il proprio campione di DNA alla società, senza ottenere il risultato del test. L’interessato lamentava inoltre di non aver ricevuto accesso ai propri dati genetici personali, né risposte alle richieste di informazioni e di rimborso.
Attività istruttoria e mancata cooperazione
L’Ufficio del Garante aveva inizialmente invitato la società ad aderire alle richieste del reclamante entro 20 giorni, senza ricevere alcun riscontro. Successivamente, ai sensi dell’art. 157 del Codice, era stata inviata una richiesta formale di informazioni per completare l’istruttoria; anche in questo caso la società non aveva risposto, pur risultando la consegna della PEC all’indirizzo indicato in visura camerale.
A fronte di tale omissione è stato avviato il procedimento ex art. 166, comma 5, del Codice, con contestazione della violazione e invito a presentare scritti difensivi o a richiedere audizione. La società ha poi depositato una memoria e si è fatta audire, scusandosi per il ritardo e riferendo di difficoltà operative connesse all’avvio di un procedimento di composizione negoziata della crisi, che avrebbe determinato un elevato flusso di PEC e ritardi nelle risposte.
Profili di merito emersi sull’assetto del trattamento
Nel corso dell’istruttoria sono emersi anche elementi di merito rilevanti sul trattamento dei dati personali connesso ai test genetici, con particolare riferimento al principio di correttezza e trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), GDPR e ai ruoli privacy dei soggetti coinvolti.
Dalla documentazione è emerso che il titolare del trattamento potrebbe essere Dante Labs Inc., con sede negli Stati Uniti, mentre Dante Labs S.r.l. potrebbe operare quale responsabile del trattamento ai sensi dell’art. 28 GDPR, eseguendo in Italia, tramite i propri laboratori, i test genetici sui campioni inviati dalla società statunitense. Su tali aspetti il Garante ha precisato che è stata avviata un’istruttoria anche nei confronti della società americana, tuttora pendente. Il presente provvedimento definisce quindi solo i profili procedurali relativi alla mancata risposta all’Autorità.
Valutazioni del Garante sulla violazione dell’art. 157 Codice
Il Garante ha richiamato i propri poteri di controllo e indagine ai sensi degli artt. 57 e 58 GDPR, nonché l’art. 157 del Codice, che consente di richiedere informazioni e documenti a titolari, responsabili, rappresentanti, interessati e terzi. L’inosservanza di tale obbligo integra la sanzione prevista dall’art. 83, par. 5, GDPR, richiamata dall’art. 166, comma 2, del Codice.
L’Autorità ha ritenuto accertata una condotta omissiva dovuta a negligenza, sottolineando che la mancata risposta ha richiesto anche l’intervento del Nucleo Speciale Tutela Privacy e Frodi Tecnologiche della Guardia di Finanza per raccogliere elementi utili all’istruttoria. Le difese della società non sono state ritenute sufficienti a superare i rilievi contestati.
Sanzione e criteri di quantificazione
La violazione dell’art. 157 del Codice rientra tra quelle punite ai sensi dell’art. 83, par. 5, GDPR, con un massimo edittale fino a 20 milioni di euro. Nel determinare l’importo, il Garante ha applicato i criteri di cui all’art. 83, par. 1 e par. 2, GDPR, richiamando anche le Linee guida 04/2022 sul calcolo delle sanzioni amministrative pecuniarie.
La gravità è stata ritenuta lieve, in assenza di dolo e alla luce della situazione di crisi aziendale rappresentata dalla società, oltre che del fatto che la risposta è stata fornita dopo la notifica dell’atto di contestazione. Sono state inoltre valorizzate le circostanze attenuanti costituite dall’assenza di precedenti provvedimenti pertinenti e dalla cooperazione successiva con l’Autorità.
Sulla base di tali elementi, la sanzione è stata quantificata in 600 euro, ritenuta effettiva, proporzionata e dissuasiva.
Dispositivo
Il Garante ha:
- dichiarato che Dante Labs S.r.l. ha violato l’art. 157 del Codice, in relazione all’art. 166, comma 2, del Codice;
- ordinato il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 600 euro;
- ingiunto il pagamento entro 30 giorni dalla notificazione, con possibilità di definizione agevolata mediante pagamento della metà dell’importo entro lo stesso termine, ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice;
- disposto la pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione sul sito del Garante, nonché la pubblicazione del provvedimento ai sensi dell’art. 154-bis, comma 3, del Codice e l’annotazione delle violazioni nel registro interno dell’Autorità.
È infine richiamata la possibilità di proporre opposizione all’autorità giudiziaria ordinaria ai sensi dell’art. 78 GDPR, degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lgs. n. 150/2011.
Punti principali
Origine del procedimento e reclamo dell’interessato
Il procedimento nasce da un reclamo con cui l’interessato lamentava di aver acquistato un kit per un test genetico, di aver inviato il proprio campione di DNA alla società e di non aver ricevuto alcun risultato, né riscontro alle richieste di accesso ai dati genetici, di informazioni e di rimborso.
Mancato riscontro alle richieste del Garante
L’Ufficio ha prima invitato la società ad aderire alle richieste del reclamante e poi, ai sensi dell’art. 157 del Codice, le ha chiesto informazioni utili per l’istruttoria. La società non ha risposto nei termini e la mancata consegna del riscontro è stata verificata anche tramite il protocollo del Garante.
Esito dell’istruttoria e violazione accertata
A seguito del mancato riscontro è stato avviato il procedimento ex art. 166, comma 5, del Codice. La società ha poi presentato memoria e chiesto audizione, spiegando il ritardo con le difficoltà organizzative legate a una procedura di composizione negoziata della crisi. Il Garante ha comunque accertato la violazione dell’art. 157 del Codice, ritenendo la condotta omissiva dovuta a negligenza.
Questione di merito sui test genetici e ruoli privacy
Nel corso dell’istruttoria sono emersi profili ulteriori relativi al principio di correttezza e trasparenza e ai ruoli privacy nelle operazioni di trattamento connesse ai test genetici. Il Garante rileva che il titolare del trattamento sembrerebbe essere la società statunitense Dante Labs Inc., mentre Dante Labs S.r.l. sembrerebbe operare come responsabile del trattamento ex art. 28 GDPR. Su tali aspetti è stata avviata un’istruttoria anche nei confronti della società americana, tuttora in corso.
Sanzione, criteri di quantificazione e misure accessorie
Per la violazione dell’art. 157 del Codice è stata applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di 600 euro. Il Garante ha qualificato la gravità come lieve, valorizzando l’assenza di dolo, la crisi aziendale rappresentata dalla società, la cooperazione successiva e l’assenza di precedenti specifici. È stata disposta anche la pubblicazione dell’ordinanza-ingiunzione sul sito del Garante, oltre alla pubblicazione del provvedimento e all’annotazione nel registro interno.
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