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Legge

L.R. Veneto 52/2019

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2012, n. 29 "Norme per il sostegno delle famiglie monoparentali e dei genitori separati o divorziati in situazione di difficoltà".

Normativa regionaleL.R. Veneto 52/2019

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge regionale Veneto n. 52/2019 modifica la l.r. n. 29/2012 introducendo misure a tutela della bigenitorialità: gli uffici regionali, gli enti strumentali, le aziende sanitarie e gli organismi vigilati adeguano i procedimenti e, su istanza di almeno un genitore, indirizzano ad entrambi le comunicazioni relative al minore. La Regione promuove protocolli con scuole ed enti locali. Nessun nuovo onere finanziario.

Tutela della bigenitorialità e comunicazioni ai genitori separati o divorziati

Modifiche alla disciplina regionale sul sostegno alle famiglie monoparentali e ai genitori separati

La legge regionale Veneto n. 52 del 23 dicembre 2019 interviene sulla legge regionale 10 agosto 2012, n. 29, inserendo una disciplina specifica a tutela della bigenitorialità nei rapporti con gli uffici regionali e con altri soggetti pubblici collegati alla Regione. Il provvedimento mira a garantire che, nelle situazioni di separazione o cessazione del rapporto di coppia, entrambi i genitori ricevano le informazioni rilevanti relative ai figli minori.

Ambito di applicazione

La disciplina riguarda i casi di:

  • separazione;
  • scioglimento del matrimonio;
  • cessazione degli effetti civili del matrimonio;
  • annullamento o nullità del matrimonio;
  • processi relativi ai figli nati fuori dal matrimonio.

Le misure si applicano agli uffici della Regione Veneto, agli enti strumentali regionali, alle aziende del servizio sanitario regionale e agli organismi sottoposti a controllo e vigilanza della Regione ai sensi dello Statuto.

Adeguamento dei procedimenti amministrativi

Gli uffici e gli enti indicati devono adeguare i propri procedimenti alle nuove disposizioni sulla bigenitorialità. L’obiettivo è assicurare che le comunicazioni istituzionali inerenti al minore siano gestite in modo coerente con il diritto del figlio minore a mantenere rapporti equilibrati con entrambi i genitori.

Comunicazioni indirizzate a entrambi i genitori

Su istanza di almeno uno dei genitori, tutte le comunicazioni degli enti e organismi interessati relative al minore devono essere indirizzate a entrambi i genitori.

Tale regola opera nel rispetto e in coerenza con:

  • le eventuali modalità stabilite nel provvedimento di affidamento condiviso;
  • la legge 8 febbraio 2006, n. 54;
  • gli articoli 337-bis e seguenti del codice civile.

Il genitore che presenta l’istanza deve allegare il provvedimento di affido e impegnarsi a comunicare eventuali successive modifiche dello stesso.

Ruolo della Giunta regionale e protocolli di intesa

La Giunta regionale è chiamata a promuovere il pieno coinvolgimento di entrambi i genitori nelle informazioni riguardanti i figli minori, in particolare mediante:

  • protocolli di intesa con le istituzioni scolastiche, finalizzati a fornire a entrambi i genitori tutte le informazioni sull’andamento e sui risultati scolastici;
  • protocolli di intesa con gli enti locali, finalizzati a trasmettere a entrambi i genitori tutte le comunicazioni di rilievo amministrativo relative alle condizioni dei figli minori.

Regime finanziario

L’attuazione della legge è prevista senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale e nell’ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente.

Decorrenza e attualità della disciplina

La legge è del 2019 e si inserisce in una normativa regionale ancora applicabile in materia di tutela della bigenitorialità e comunicazioni ai genitori separati o divorziati. Non introduce limiti temporali di applicazione, ma disciplina in via generale i procedimenti amministrativi degli organismi regionali interessati.

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